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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31222/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di merito affermato la responsabilità penale dell'odierno ricorrente, in merito ai reati di ricettazione ascrittigli, sulla base di elementi privi di valore probante e inidonei a fondare un giudizio di reità, non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché è fondato su profili di doglianza che si risolvono nella mera reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente e correttamente disattesi dalla Corte di merito (si vedano, a tale proposito, le pagg. 4-5 dell'impugnata sentenza ove la Corte d'appello motiva in ordine alle ragioni per cui debba ritenersi adeguatamente provato il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] negli episodi per cui è a giudizio), dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della ritenuta integrazione, da parte del ricorrente, dei delitti lui attribuiti, e dunque non specifici ma solamente apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di merito affermato la responsabilità penale dell'odierno ricorrente, in merito ai reati di ricettazione ascrittigli, sulla base di elementi privi di valore probante e inidonei a fondare un giudizio di reità, non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché è fondato su profili di doglianza che si risolvono nella mera reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente e correttamente disattesi dalla Corte di merito (si vedano, a tale proposito, le pagg. 4-5 dell'impugnata sentenza ove la Corte d'appello motiva in ordine alle ragioni per cui debba ritenersi adeguatamente provato il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] negli episodi per cui è a giudizio), dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della ritenuta integrazione, da parte del ricorrente, dei delitti lui attribuiti, e dunque non specifici ma solamente apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio
Sentenza Cassazione n. 31222/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris