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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 26272/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PRATOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

D5907:7TA [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale di Prato dichiarava la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis, c.p.p., per errata elezione di domicilio da parte di [OSCURATO:PERSONA], ordinanza emessa nel proc. pen. n, 2935/2010 RGNR iscritto a carico del Romagno e di altri due soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), per il reato di cui all'art. 256, comma 2, in relazione al co. 1 lett. b) del d.

Igs. n. 152 del 2006, e, relativamente al solo [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 483, c.p., reati contestati come commessi in data 15.02.2010.

2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Prato propone ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di seguito sommariamente indicato.

2.1. Deduce, con tale motivo di ricorso, il vizio di violazione della legge processuale, sostenendo che l'ordinanza impugnata costituirebbe atto abnorme, facendo riferimento ad una causa di nullità non prevista dal codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, infatti, provveduto nel verbale ad eleggere domicilio presso il luogo di residenza, indirizzo presso cui gli è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

L'abnormità sarebbe rilevabile sia perché il giudice avrebbe interpretato la volontà del Romagno nell'eleggere il domicilio, sia per aver comportato un'ingiustificata regressione del procedimento, richiamando a sostegno giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.

Un., 10.12.1997; Cass. Sez.

Un., 24.11.1999; Cass. n. 18474/2007).

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta da- tata 6.04.2022, 'depositata telematicamente presso la cancelleria di questa Se- zione, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. pv 4...AL L mai In particolare, .resa che la prima e fondamentale verifica cui occorre pro- cedere in ordine al ricorso proposto attiene al presupposto dell'abnormità del prov- vedimento impugnato, legandosi a tale "qualità" dell'atto la stessa esperibilità del ricorso in sede di legittimità, il PG ricorda che la giurisprudenza di legittimità - a lungo oscillante sul profilo in questione - sembra aver trovato assetto stabile dopo l'intervento delle Sezioni Unite (sez.

U, 26 marzo 2009, n. 25957 rv. 243590, cui adde, successivamente, tra le molte, sez.

IV, 25 marzo 2010, n. 14579 rv. 247030), con il quale - adottando l'orientamento che fa riferimento ad una con- cezione limitativa di atto abnorme, incentrata essenzialmente sul profilo dell'ab- normità strutturale - si è chiarito che l'abnormità si lega a due complementari ed indefettibili caratteristiche dell'atto, l'una strutturale, l'altra funzionale: per un verso, l'essere l'atto avulso dal sistema e non espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento, sia pure illegittimamente esercitati; per altro verso, il determinare l'atto la stasi del procedimento, non potendo altro organo o parte del processo ovviare alla determinazione giudiziale con i normali mezzi predisposti dal rito penale.

Tali conclusioni originano dalla più generale considerazione secondo cui la circostanza che un provvedimento sia illegittimo non giustifica, di per sé, la sua impugnabilità per cassazione in nome della categoria dell'abnormità, che non può essere utilizzata per eludere il principio di tassatività di cui all'art. 568 cod. proc. pen.

Venendo al caso che occupa, osserva il PG come non può non rilevarsi che il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, dichiari - quand'anche erroneamente - la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. di chiusura delle indagini non può qualificarsi come abnorme: trattasi invero di atto adottato in forza di un potere di cui è investito l'organo decidente e che non si discosta dagli schemi procedimentali prescritti dal legislatore.

In tal caso il provvedimento adot- tato dal giudice non si pone difatti al di fuori del sistema organico della legge processuale penale, né risulta posto in essere fuori dei casi consentiti al di là di ogni ragionevole limite, essendo stato in realtà adottato in considerazione di un vizio - anche se in ipotesi erroneamente rilevato - che importa la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c. p. p. e, in conformità al disposto dell'art. 185 c.p.p., comma 3, la regressione del procedimento allo stato in cui fu compiuto l'atto dichiarato nullo.

Quant'anche poi si fosse verificata una indebita regressione del procedimento, non potrebbe affermarsi per ciò solo l'abnormità del provvedi- mento atteso che l'incombente richiesto al P.M., con la restituzione degli atti, è sicuramente eseguibile senza che ricorra alcun impedimento e senza incorrere in alcun atto nullo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, conformemente alle conclusioni del PG, è inammissibile.

2. Questa .Corte ha affermato, in fattispecie analoga, che non costituisce atto abnorme l'ordinanza con la quale il Tribunale trasmette gli atti al pubblico ministero a seguito di declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio non preceduto dall'avviso previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., trattandosi di prov- vedimento rientrante nell'ipotesi disciplinata dall'art. 185, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 47691 del 04/11/2003 - dep. 12/12/2003, Rv. 227998).3.

Deve, peraltro, rilevarsi che l'ordinanza impugnata ha disposto la tra- smissione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero anche in relazione alla posi- zione processuale degli altri due imputati ([OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]), in relazione al quale non si poneva alcuna questione di ritualità della notifica, essendo stata l'eccezione sollevata all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] unicamente dalla difesa Romagno.

Sarebbe stato invece processualmente corretto da parte del giudice del dibattimento, in tale ipo- tesi, disporre la separazione dei procedimenti connessi, con la restituzione di parte degli atti al pubblico ministero trattandosi di provvedimento già ritenuto del tutto legittimo e non abnorme da questa Corte (Sez. 2, n. 36933 del 22/09/2011 - dep. 13/10/2011, Rv. 251352 - 01), pur dovendosi ritenere che nemmeno l'aver disposto la restituzione degli atti anche per gli altri coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], integri un'abnormità, come del resto già affermato dalla giurisprudenza di legitti- mità in consimili ipotesi, affermandosi infatti che l'abnormità va limitata ai casi di provvedimenti che impongono al pubblico ministero un adempimento che concre- tizzi un atto nullo rilevabile nel successivo corso del processo, e che al di fuori dalle ipotesi di abnormità, il pubblico ministero è tenuto ad osservare i provvedi- menti emessi dal giudice, ancorché illegittimi, costituendo la declaratoria di nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio rispetto ad alcuni dei coimputati, con restituzione degli atti al pubblico ministero anche per coloro nei cui confronti detta nullità non è ravvisabile, comunque espressione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordimento, né pro- ducendo un'indebita stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero proce- dere di nuovo all'esercizio dell'azione penale (da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 28302 del 25/06/2021 - dep. 21/07/2021, PMT c/ Amore, Rv. 281798 - 01 ).

4. A ciò, infine, deve aggiungersi che, nel caso in esame, a causa della tardiva trasmissione degli atti a questa Corte (ordinanza del 18.07.2014; ricorso per cassazione del PM proposto in data 21.08.2014; atti pervenuti in Cassazione in data 30.12.2021), i reati oggetto di contestazione, sia contravvenzionali (art. 256, d.

Igs. n. 152 del 2006), sia delitti (art. 483, c.p.), risultano estinti per pre- scrizione essendo ampiamente decorsi i termini massimi di cinque anni (per le contravvenzioni, ossia il 15.02.2015) e di 7 anni e 6 mesi (per il delitto, ossia in data 15.08.2017), conseguendone pertanto un'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso per cassazione del Pubblico Ministero, stante l'evidente insussistenza dell'interesse a ricorrere del PM.

5. Ed invero, nel caso di specie, la prescrizione è maturata successivamente all'ordinanza impugnata tempestivamente, ma tardivamente trasmessa a questo giudice dell'impugnazione, senza che sia intervenuta alcuna statuizione decisoria del giudice (ad esempio una sentenza di proscioglimento predibattimentale ex art. 469, comma secondo, cod. proc. pen. piuttosto che una sentenza di prosciogli- mento ex art. 531, cod. proc. pen.), dovendosi ritenere invero inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero av- verso l'ordinanza dichiarativa della nullità dell'avviso ex art. 415-bis, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al PM, se, indipendentemente dalla correttezza di tale decisione, la prescrizione sia comunque maturata in riferimento al successivo sviluppo processuale.

Ed invero, quando il Pubblico Ministero propone ricorso per cassazione al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod.proc.pen. solo se con l'impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto ma anche pratica- mente favorevole e tale condizione non sussiste quando la vicenda oggetto della pronuncia sia ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro (v., in termini: Sez. 6, n. 33573 del 20/05/2015 - dep. 29/07/2015, Rv. 264996 - 01).

Deve, infatti, essere qui riba- dito quanto già autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, se- condo cui il Pubblico Ministero, avuto riguardo alla natura di parte pubblica che lo caratterizza ed alla fondamentale funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnata dall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario, deve ritenersi titolare di un interesse ad impugnare ogni qual volta ravvisi la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica, sempre che tale interesse presenti i caratteri della concretezza e dell'attualità, e cioè che con il proposto gravame si intenda perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (Sez.

U, n. 9616 del 24/03/1995 - dep. 14/09/1995, P.M. in proc.

Boido ed altro, Rv. 202018 - 01; Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995 - dep. 29/12/1995, P.M. in proc.

Timpani, Rv. 203093 - 01).

6. Il ricorso del PM, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissi- bile.

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PRATOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. D5907:7TA [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale di Prato dichiarava la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis, c.p.p., per errata elezione di domicilio da parte di [OSCURATO:PERSONA], ordinanza emessa nel proc. pen. n, 2935/2010 RGNR iscritto a carico del Romagno e di altri due soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), per il reato di cui all'art. 256, comma 2, in relazione al co. 1 lett. b) del d. Igs. n. 152 del 2006, e, relativamente al solo [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 483, c.p., reati contestati come commessi in data 15.02.2010. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Prato propone ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale motivo di ricorso, il vizio di violazione della legge processuale, sostenendo che l'ordinanza impugnata costituirebbe atto abnorme, facendo riferimento ad una causa di nullità non prevista dal codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, infatti, provveduto nel verbale ad eleggere domicilio presso il luogo di residenza, indirizzo presso cui gli è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. L'abnormità sarebbe rilevabile sia perché il giudice avrebbe interpretato la volontà del Romagno nell'eleggere il domicilio, sia per aver comportato un'ingiustificata regressione del procedimento, richiamando a sostegno giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un., 10.12.1997; Cass. Sez. Un., 24.11.1999; Cass. n. 18474/2007). 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta da- tata 6.04.2022, 'depositata telematicamente presso la cancelleria di questa Se- zione, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. pv 4...AL L mai In particolare, .resa che la prima e fondamentale verifica cui occorre pro- cedere in ordine al ricorso proposto attiene al presupposto dell'abnormità del prov- vedimento impugnato, legandosi a tale "qualità" dell'atto la stessa esperibilità del ricorso in sede di legittimità, il PG ricorda che la giurisprudenza di legittimità - a lungo oscillante sul profilo in questione - sembra aver trovato assetto stabile dopo l'intervento delle Sezioni Unite (sez. U, 26 marzo 2009, n. 25957 rv. 243590, cui adde, successivamente, tra le molte, sez. IV, 25 marzo 2010, n. 14579 rv. 247030), con il quale - adottando l'orientamento che fa riferimento ad una con- cezione limitativa di atto abnorme, incentrata essenzialmente sul profilo dell'ab- normità strutturale - si è chiarito che l'abnormità si lega a due complementari ed indefettibili caratteristiche dell'atto, l'una strutturale, l'altra funzionale: per un verso, l'essere l'atto avulso dal sistema e non espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento, sia pure illegittimamente esercitati; per altro verso, il determinare l'atto la stasi del procedimento, non potendo altro organo o parte del processo ovviare alla determinazione giudiziale con i normali mezzi predisposti dal rito penale. Tali conclusioni originano dalla più generale considerazione secondo cui la circostanza che un provvedimento sia illegittimo non giustifica, di per sé, la sua impugnabilità per cassazione in nome della categoria dell'abnormità, che non può essere utilizzata per eludere il principio di tassatività di cui all'art. 568 cod. proc. pen. Venendo al caso che occupa, osserva il PG come non può non rilevarsi che il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, dichiari - quand'anche erroneamente - la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. di chiusura delle indagini non può qualificarsi come abnorme: trattasi invero di atto adottato in forza di un potere di cui è investito l'organo decidente e che non si discosta dagli schemi procedimentali prescritti dal legislatore. In tal caso il provvedimento adot- tato dal giudice non si pone difatti al di fuori del sistema organico della legge processuale penale, né risulta posto in essere fuori dei casi consentiti al di là di ogni ragionevole limite, essendo stato in realtà adottato in considerazione di un vizio - anche se in ipotesi erroneamente rilevato - che importa la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c. p. p. e, in conformità al disposto dell'art. 185 c.p.p., comma 3, la regressione del procedimento allo stato in cui fu compiuto l'atto dichiarato nullo. Quant'anche poi si fosse verificata una indebita regressione del procedimento, non potrebbe affermarsi per ciò solo l'abnormità del provvedi- mento atteso che l'incombente richiesto al P.M., con la restituzione degli atti, è sicuramente eseguibile senza che ricorra alcun impedimento e senza incorrere in alcun atto nullo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, conformemente alle conclusioni del PG, è inammissibile. 2. Questa .Corte ha affermato, in fattispecie analoga, che non costituisce atto abnorme l'ordinanza con la quale il Tribunale trasmette gli atti al pubblico ministero a seguito di declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio non preceduto dall'avviso previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., trattandosi di prov- vedimento rientrante nell'ipotesi disciplinata dall'art. 185, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 47691 del 04/11/2003 - dep. 12/12/2003, Rv. 227998).3. Deve, peraltro, rilevarsi che l'ordinanza impugnata ha disposto la tra- smissione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero anche in relazione alla posi- zione processuale degli altri due imputati ([OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]), in relazione al quale non si poneva alcuna questione di ritualità della notifica, essendo stata l'eccezione sollevata all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] unicamente dalla difesa Romagno. Sarebbe stato invece processualmente corretto da parte del giudice del dibattimento, in tale ipo- tesi, disporre la separazione dei procedimenti connessi, con la restituzione di parte degli atti al pubblico ministero trattandosi di provvedimento già ritenuto del tutto legittimo e non abnorme da questa Corte (Sez. 2, n. 36933 del 22/09/2011 - dep. 13/10/2011, Rv. 251352 - 01), pur dovendosi ritenere che nemmeno l'aver disposto la restituzione degli atti anche per gli altri coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], integri un'abnormità, come del resto già affermato dalla giurisprudenza di legitti- mità in consimili ipotesi, affermandosi infatti che l'abnormità va limitata ai casi di provvedimenti che impongono al pubblico ministero un adempimento che concre- tizzi un atto nullo rilevabile nel successivo corso del processo, e che al di fuori dalle ipotesi di abnormità, il pubblico ministero è tenuto ad osservare i provvedi- menti emessi dal giudice, ancorché illegittimi, costituendo la declaratoria di nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio rispetto ad alcuni dei coimputati, con restituzione degli atti al pubblico ministero anche per coloro nei cui confronti detta nullità non è ravvisabile, comunque espressione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordimento, né pro- ducendo un'indebita stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero proce- dere di nuovo all'esercizio dell'azione penale (da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 28302 del 25/06/2021 - dep. 21/07/2021, PMT c/ Amore, Rv. 281798 - 01 ). 4. A ciò, infine, deve aggiungersi che, nel caso in esame, a causa della tardiva trasmissione degli atti a questa Corte (ordinanza del 18.07.2014; ricorso per cassazione del PM proposto in data 21.08.2014; atti pervenuti in Cassazione in data 30.12.2021), i reati oggetto di contestazione, sia contravvenzionali (art. 256, d. Igs. n. 152 del 2006), sia delitti (art. 483, c.p.), risultano estinti per pre- scrizione essendo ampiamente decorsi i termini massimi di cinque anni (per le contravvenzioni, ossia il 15.02.2015) e di 7 anni e 6 mesi (per il delitto, ossia in data 15.08.2017), conseguendone pertanto un'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso per cassazione del Pubblico Ministero, stante l'evidente insussistenza dell'interesse a ricorrere del PM. 5. Ed invero, nel caso di specie, la prescrizione è maturata successivamente all'ordinanza impugnata tempestivamente, ma tardivamente trasmessa a questo giudice dell'impugnazione, senza che sia intervenuta alcuna statuizione decisoria del giudice (ad esempio una sentenza di proscioglimento predibattimentale ex art. 469, comma secondo, cod. proc. pen. piuttosto che una sentenza di prosciogli- mento ex art. 531, cod. proc. pen.), dovendosi ritenere invero inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero av- verso l'ordinanza dichiarativa della nullità dell'avviso ex art. 415-bis, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al PM, se, indipendentemente dalla correttezza di tale decisione, la prescrizione sia comunque maturata in riferimento al successivo sviluppo processuale. Ed invero, quando il Pubblico Ministero propone ricorso per cassazione al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod.proc.pen. solo se con l'impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto ma anche pratica- mente favorevole e tale condizione non sussiste quando la vicenda oggetto della pronuncia sia ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro (v., in termini: Sez. 6, n. 33573 del 20/05/2015 - dep. 29/07/2015, Rv. 264996 - 01). Deve, infatti, essere qui riba- dito quanto già autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, se- condo cui il Pubblico Ministero, avuto riguardo alla natura di parte pubblica che lo caratterizza ed alla fondamentale funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnata dall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario, deve ritenersi titolare di un interesse ad impugnare ogni qual volta ravvisi la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica, sempre che tale interesse presenti i caratteri della concretezza e dell'attualità, e cioè che con il proposto gravame si intenda perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995 - dep. 14/09/1995, P.M. in proc. Boido ed altro, Rv. 202018 - 01; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995 - dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093 - 01). 6. Il ricorso del PM, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissi- bile. P.Q