Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41033/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che i giudici di merito hanno giustificato alla luce del curriculum criminale dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali e portatore di una propensione criminale tale da imporre l'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva reiterata infraquinquennale, e dell'inconsistenza della versione da lui offerta con riferimento alla violazione delle prescrizioni derivanti dalla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ricollegata ad imprecisati dissapori in ambito familiare; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed insuperabile genericità, imperniate sull'opzione per il rito abbreviato e sull'ulteriore allegazione delle giustificazioni già addotte a fronte dell'accertato comportamento criminoso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che i giudici di merito hanno giustificato alla luce del curriculum criminale dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali e portatore di una propensione criminale tale da imporre l'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva reiterata infraquinquennale, e dell'inconsistenza della versione da lui offerta con riferimento alla violazione delle prescrizioni derivanti dalla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ricollegata ad imprecisati dissapori in ambito familiare; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed insuperabile genericità, imperniate sull'opzione per il rito abbreviato e sull'ulteriore allegazione delle giustificazioni già addotte a fronte dell'accertato comportamento criminoso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 41033/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris