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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 29441/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha revocato il regime di affidamento in prova terapeutico applicato a [OSCURATO:PERSONA] ed ha disposto non computarsi nella pena espiata il periodo trascorso in affidamento, in quanto dalle relazioni dell'equipe comportamentale erano emersi indici sintomatici di crescente insofferenza alle regole della comunità e al percorso trattamentale concordato.

Ritenuto che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'applicazione ex tunc della revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale per omessa indicazione delle ragioni della non computabilità, come pena espiata, dell'intero periodo di prova in base ad una valutazione comparativa della causa della revoca.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi da necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

P. Q. m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha revocato il regime di affidamento in prova terapeutico applicato a [OSCURATO:PERSONA] ed ha disposto non computarsi nella pena espiata il periodo trascorso in affidamento, in quanto dalle relazioni dell'equipe comportamentale erano emersi indici sintomatici di crescente insofferenza alle regole della comunità e al percorso trattamentale concordato. Ritenuto che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'applicazione ex tunc della revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale per omessa indicazione delle ragioni della non computabilità, come pena espiata, dell'intero periodo di prova in base ad una valutazione comparativa della causa della revoca. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi da necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29441/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris