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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 luglio 2023

Cassazione n. 23247/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere responsabilitàgenitoriale* * Consigliere* 6/06/2023 CC* * Consigliere *** * Consigliere * 29669/2022ORDINANZAsul ricorso 29669/2022 cui è riunito il ricorso iscritto al n.30228/22proposto da* * elett.te domic. presso l avv. * * dalquale è rappres. e difeso unitamente all avv. * * perprocura speciale in atti ricorrente – contro* * quale tutrice e difensore di * ** * LI * * TRIBUNALE PER I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] * * * ** * * * * ** LI * * intimati nonché* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023* * * * * ** * * * * elett.tedomic. presso l avv. * * dal quale sono rappres. e difesiper procura speciale in calce al ricorso ricorrenti* * avv. * * quale tutrice edifensore di * * * * LI ** intimatiavverso il decreto emesso della Corte d appello di Catania pubblicatoil 4.11.2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del6/06/2023 dal * rel. dott. * *[OSCURATO:PERSONA] seguito di ricorso del Pubblico Ministero con decreto del 28.7.20 ilTribunale per i minorenni di Catania dichiarava la decadenza dallaresponsabilità genitoriale di * * e * *il primo quale genitore dei minori * * nato nel 2016 e* nata nel 2012 la seconda quale genitore dei suddetti minori edella minore * Li * sedicenne tutti affidati a distintefamiglie rilevando che il * aveva dimostrato di non essere ingrado di esercitare la capacità genitoriale di curare proteggerecrescere ed educare i minori ponendo in essere svariate condottelesive dei loro interessi offese ed aggressioni continuative nei loroconfronti bestemmie clima violento in cui i minori hanno vissutosenza neppure acquisire la consapevolezza della gravità di tali atticontinuando a ridimensionare le sue condotte tali da far ritenere noncompatibili con le esigenze dei minori.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023Con decreto del 4.11.2022 la Corte d appello decidendo sui reclamiavverso il suddetto provvedimento proposti da * ** * * * * ed altri parenti dei minoriprevia riunione di tre procedimenti ha respinto le impugnazioniosservando quanto a * * che le indagini penaliavevano confermato le condotte violente fisiche e verbali e aggressivedel reclamante verso i minori emergendo la sua piena consapevolezzadella relativa gravità come peraltro comprovato dalle intercettazionieseguite dalle quali emergeva il tentativo realizzato con la moglie diesercitare pressioni psicologiche sui minori affinché essi confermasserole sue dichiarazioni e la sua manifestata intenzione di fuggire inSpagna con gli stessi minori per evitare che gli fossero sottratti allaluce dei comportamenti di così elevata gravità occorreva esprimere unaprognosi del tutto negativa in ordine alle possibilità di recupero delreclamante della concreta idoneità del proprio ruolo in tempi brevi ecompatibili con le esigenze di crescita dei minori era emersa laconsapevolezza dei soggetti reclamanti circa le condotte violenti del* nei confronti della figlia mentre la nonna * ** aveva ammesso di aver raccolto le confidenze di quest ultimala quale le aveva raccontato dei maltrattamenti e del turpiloquio peraltro il nonno aveva precedenti penali avendo scontato unacondanna detentiva di tre anni e mezzo per omicidio tentato ed era poistato di nuovo incarcerato per tre mesi inoltre il legame dei nonnicon la figlia * * potrebbe dissimulare un tentativo diriavvicinare i minori alla madre piuttosto che un sincero interesseeducativo per i nipoti parimenti infondato era il reclamo della madredei minori per non aver svolto un ruolo protettivo nei confronti deglistessi specie per * che non era figlia del * essendoaltresì emerso dagli atti che anche la reclamante aveva compiuto azioni* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023aggressive e insultanti nei loro confronti manifestando una graveinadeguatezza genitoriale anche rispetto a certe condotte di disagiodella piccola * nel mentre si toccava le parti intime la *aveva mostrato scarsa autocritica ridimensionando le suddettecondotte del * mostrando di non rendersi conto della relativagravità ed aveva reso dichiarazioni inattendibili ai Servizi socialiavendo anche condiviso con il padre dei minori l ipotesi di fuggire inSpagna con quest ultimi pertanto era da escludere una soluzionegraduale che comprometterebbe l iter evolutivo personologico dei treminori.Avverso il suddetto decreto ricorrono in cassazione ** con unico motivo e con distinto ricorso * * ** * e * * quali nonni e zii dei minori contre motivi illustrati da memoria.Non si sono costituite le parti intimate.All udienza camerale del 6 giugno è stata disposta la riunione tra i duegiudizi.[OSCURATO:PERSONA] unico motivo del ricorso di * * denunzia violazionedegli artt. 737 ss. c.p.c. 336 c.c. per mancato ascolto dei minori dicui * sedicenne figlia del compagno della * * disette anni e * di undici anni e per la mancata acquisizione agliimpugnata relativi al minore * non esaminati dalla difesa delricorrente perché evidentemente coperti da segreto.Il primo motivo del ricorso proposto da * * * ** e * * denunzia violazione degli artt. 330 333336 336bis c.c. 737 e 116 c.p.c. per non aver la Corte d appello* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023svolto attività istruttoria in ordine alle vicende che avevano condottoal provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale.Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 330 c.c. 737 e 116c.p.c. in relazione alla l. n. 54/06 e al d.lgs. n. 154/13 avendo la Corted appello nel negare l affidamento dei minori ai nonni attribuito unaeccessiva rilevanza alla omessa denuncia da parte degli stessi nonnidei fatti oggetto di causa senza considerare da un lato che la nonna* * era venuta a conoscenza parziale dei fatti con notevoleritardo e dall altro che essi avevano sempre dimostrato un grandeaffetto nei confronti dei tre minori e degli zii.Il terzo motivo denuncia violazione ex art. 360 n.5 c.p.c. dell art.111 c.6 * per non aver la Corte d appello affidato i minori ai nonnipur in mancanza di colpe apprezzabili omettendo di tener contodell avvenuta espiazione della pena detentiva inflitta al nonno maternoe del suo diritto all inserimento sociale.Il primo motivo del ricorso di * * è inammissibile nellaparte relativa all asserita secretazione dei documenti di causa relativial minore * trattandosi di questione nuova non emersa neigiudizi di merito inoltre tali documenti non sono stati specificamenteindicati essendo dunque precluso al collegio il relativo esame.L altra doglianza declinata con il medesimo motivo riguardantel omessa audizione dei minori è infondata.Va osservato che quest ultimi due infradodicenni e una sedicennesono stati sentiti in primo grado ma non in secondo grado.* in tema di affidamento dei figli minori l ascolto del minoreinfradodicenne capace di discernimento costituisce adempimentoprevisto a pena di nullità a tutela dei principi del contraddittorio e delgiusto processo finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare isuoi bisogni dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023stato sentito in altri precedenti procedimenti pur riguardantil affidamento * n. 9691/22 .In tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno deigenitori l audizione del minore infradodicenne capace di discernimentocostituisce adempimento previsto a pena di nullità a tutela dei principidel contraddittorio e del giusto processo in relazione al quale incombesul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazionenon solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimentoovvero l esame manifestamente superfluo o in contrasto con l interessedel minore ma anche qualora opti in luogo dell ascolto diretto perquello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad unesperto al di fuori di detto incarico atteso che solo l ascolto diretto delgiudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimentoche lo riguarda * n. 1474/21 .Tuttavia va anche tenuto conto dell orientamento secondo il quale neigiudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull affidamento o sulcollocamento del minore tenuto conto anche di fattori sopravvenutiquali la modifica della residenza ove lo stesso sia prossimo alla soglialegale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo dellaaudizione il giudice di secondo grado deve procedere all ascolto ofornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto dellarichiesta non essendo di per sé sufficiente che il minore sia statosentito nel precedente grado di giudizio * n.6502/23 .

Inveronella specie il ricorrente non ha allegato di aver fatto richiesta diaudizione dei minori alla Corte d appello.* inoltre evidenziare che il provvedimento impugnato è statoemesso a tutela dell incolumità dei minori per soddisfare l impellenteinteresse di sottrarli alle gravi condotte violente ed aggressive deiricorrenti.

Al riguardo va osservato che l ascolto del minore non è più* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023possibile per il loro collocamento presso famiglie preaffidatarie inverol accertamento delle suddette continuative condotte violenteaggressive e altamente diseducative e dei relativi maltrattamenti neiconfronti dei minori seppure attraverso le intercettazioni ambientalieffettuate nella fase delle indagini preliminari nel procedimento penalenel quale sono state anche emesse misure cautelari nei confronti deigenitori rende necessario a tutela degli stessi minori escludere il loroascolto nel grado d appello che potrebbe costituire un pericolo diulteriori traumi perché li potrebbe costringere a rivivere i gravi episodivissuti cd.

“vittimizzazione secondaria” .Sul punto va richiamata per analogia la sentenza della Corte* n. 92/2018 che ha dichiarato non fondata la questionedi legittimità costituzionale degli artt. 398 co. 5 e 133 c.p.p. sollevatain riferimento all art. 117 co. 1 * in relazione agli artt. 3 e 4* sui diritti del fanciullo fatta a * * il 20 novembre1989 ratificata e resa esecutiva con l. 27 maggio 1991 n. 176 nellaparte in cui tali disposizioni «non prevedono che laddove la mancatacomparizione del testimone minorenne in sede di incidente probatoriosia dovuta a situazioni di disagio che ne compromettono il benessere esia possibile ovviare ad esse procedendo all esame del minore pressoil tribunale competente in relazione al luogo della sua dimora …possa ritenersi giustificata la sua mancata comparizione e rogarsi ilcompimento dell incidente al giudice per le indagini preliminari deltribunale nel cui circondario risiede il minore».La Corte * ha ritenuto dunque che occorra procedere albilanciamento di valori contrapposti da un lato la tutela dellapersonalità del minore dall altro i valori coinvolti dal processo nelquale avrebbe dovuto testimoniare.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023* specie il collegio ritiene che il principio affermato dalla Corte* con la suddetta sentenza a tutela del benessere del minorepossa trovare applicazione anche nel giudizio civile avente ad oggettola decadenza dalla responsabilità genitoriale in ordine alla disciplinadell ascolto dei minori sia ultra che infradodicenni sussistendo lamedesima ratio della realizzazione del miglior interesse del minore.Infatti la necessità dell audizione del minore quale regola generalerecede rispetto all esigenza di evitarne una possibile ulterioretraumatizzazione derivante dallo stesso ascolto in situazioni comequella in questione nelle quali il minore stesso sia stato vittima dicontinuativi maltrattamenti che ne abbiano reso necessario ilcollocamento immediato presso diverse famiglie.Il primo motivo dell altro ricorso è inammissibile.

La relativa doglianzaè diretta a contestare la sussistenza dei presupposti della decadenzadalla responsabilità genitoriale la Corte d appello ha accertatol assoluta inadeguatezza della madre dei minori come evidenziata inmotivazione ad anche la complicità con il * in parte dellecondotte illecite perpetrate a danno degli stessi minori e la scarsacapacità critica dei genitori di comprenderne la gravità escludendoogni altra soluzione graduale per i minori affidati da tempo a distintefamiglie .Il secondo motivo afferente al diritto dei nonni e zii di esseredestinatari dell affidamento dei minori è altresì inammissibile datal accertata loro inadeguatezza specie per aver omesso ogni iniziativaa tutela dei minori sebbene fossero a conoscenza delle violenze e deimaltrattamenti consumati dal * e dalla stessa * comeaccertato dalla Corte territoriale.

La doglianza tende dunque al riesamedei fatti.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023Il terzo motivo relativo alla ritenuta irrilevanza della condannadetentiva penale pronunciata nei confronti del nonno *riferimento a tale condanna ha costituito una delle rationes alla basedella motivazione del decreto impugnato in ogni casol argomentazione sull inadeguatezza del nonno non è censurabile nelmerito perché fondata su fatti accertati ed oggettivamenteconsiderabili impeditivi dell assunzione dell affidamento dei minorianche congiuntamente alle altre ragioni evidenziate dalla Corted appello.Per quanto esposto possono formularsi i seguenti principi di dirittoA In tema di responsabilità genitoriale continuative condotte violentefisiche e verbali e i relativi maltrattamenti nei confronti dei minorilegittimano la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitorialeanche sulla base di accertamenti giudiziali e verifiche svolte sulla basedel solo mezzo istruttorio delle intercettazioni ambientali effettuatenell ambito della fase delle indagini preliminari nell ambito delprocedimento penale promosso nei confronti dei genitori indagati perle suddette condotteB in tema di ascolto del minore maltrattato il giudice deve sempreoperare un bilanciamento tra l esigenza di ricostruzione del volere e delsentimento del minore quale principio fondamentale applicabile anchenel procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilitàgenitoriale e quella della tutela del minore maltrattato come personafragile nel caso in cui l ascolto possa costituire pericolo divittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo che liabbia già vissuto possa essere costretto a riviverli.Nulla per le spese in quanto gli intimati non hanno svolto difese.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere responsabilitàgenitoriale* * Consigliere* 6/06/2023 CC* * Consigliere *** * Consigliere * 29669/2022ORDINANZAsul ricorso 29669/2022 cui è riunito il ricorso iscritto al n.30228/22proposto da* * elett.te domic. presso l avv. * * dalquale è rappres. e difeso unitamente all avv. * * perprocura speciale in atti ricorrente – contro* * quale tutrice e difensore di * ** * LI * * TRIBUNALE PER I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] * * * ** * * * * ** LI * * intimati nonché* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023* * * * * ** * * * * elett.tedomic. presso l avv. * * dal quale sono rappres. e difesiper procura speciale in calce al ricorso ricorrenti* * avv. * * quale tutrice edifensore di * * * * LI ** intimatiavverso il decreto emesso della Corte d appello di Catania pubblicatoil 4.11.2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del6/06/2023 dal * rel. dott. * *[OSCURATO:PERSONA] seguito di ricorso del Pubblico Ministero con decreto del 28.7.20 ilTribunale per i minorenni di Catania dichiarava la decadenza dallaresponsabilità genitoriale di * * e * *il primo quale genitore dei minori * * nato nel 2016 e* nata nel 2012 la seconda quale genitore dei suddetti minori edella minore * Li * sedicenne tutti affidati a distintefamiglie rilevando che il * aveva dimostrato di non essere ingrado di esercitare la capacità genitoriale di curare proteggerecrescere ed educare i minori ponendo in essere svariate condottelesive dei loro interessi offese ed aggressioni continuative nei loroconfronti bestemmie clima violento in cui i minori hanno vissutosenza neppure acquisire la consapevolezza della gravità di tali atticontinuando a ridimensionare le sue condotte tali da far ritenere noncompatibili con le esigenze dei minori.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023Con decreto del 4.11.2022 la Corte d appello decidendo sui reclamiavverso il suddetto provvedimento proposti da * ** * * * * ed altri parenti dei minoriprevia riunione di tre procedimenti ha respinto le impugnazioniosservando quanto a * * che le indagini penaliavevano confermato le condotte violente fisiche e verbali e aggressivedel reclamante verso i minori emergendo la sua piena consapevolezzadella relativa gravità come peraltro comprovato dalle intercettazionieseguite dalle quali emergeva il tentativo realizzato con la moglie diesercitare pressioni psicologiche sui minori affinché essi confermasserole sue dichiarazioni e la sua manifestata intenzione di fuggire inSpagna con gli stessi minori per evitare che gli fossero sottratti allaluce dei comportamenti di così elevata gravità occorreva esprimere unaprognosi del tutto negativa in ordine alle possibilità di recupero delreclamante della concreta idoneità del proprio ruolo in tempi brevi ecompatibili con le esigenze di crescita dei minori era emersa laconsapevolezza dei soggetti reclamanti circa le condotte violenti del* nei confronti della figlia mentre la nonna * ** aveva ammesso di aver raccolto le confidenze di quest ultimala quale le aveva raccontato dei maltrattamenti e del turpiloquio peraltro il nonno aveva precedenti penali avendo scontato unacondanna detentiva di tre anni e mezzo per omicidio tentato ed era poistato di nuovo incarcerato per tre mesi inoltre il legame dei nonnicon la figlia * * potrebbe dissimulare un tentativo diriavvicinare i minori alla madre piuttosto che un sincero interesseeducativo per i nipoti parimenti infondato era il reclamo della madredei minori per non aver svolto un ruolo protettivo nei confronti deglistessi specie per * che non era figlia del * essendoaltresì emerso dagli atti che anche la reclamante aveva compiuto azioni* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023aggressive e insultanti nei loro confronti manifestando una graveinadeguatezza genitoriale anche rispetto a certe condotte di disagiodella piccola * nel mentre si toccava le parti intime la *aveva mostrato scarsa autocritica ridimensionando le suddettecondotte del * mostrando di non rendersi conto della relativagravità ed aveva reso dichiarazioni inattendibili ai Servizi socialiavendo anche condiviso con il padre dei minori l ipotesi di fuggire inSpagna con quest ultimi pertanto era da escludere una soluzionegraduale che comprometterebbe l iter evolutivo personologico dei treminori.Avverso il suddetto decreto ricorrono in cassazione ** con unico motivo e con distinto ricorso * * ** * e * * quali nonni e zii dei minori contre motivi illustrati da memoria.Non si sono costituite le parti intimate.All udienza camerale del 6 giugno è stata disposta la riunione tra i duegiudizi.[OSCURATO:PERSONA] unico motivo del ricorso di * * denunzia violazionedegli artt. 737 ss. c.p.c. 336 c.c. per mancato ascolto dei minori dicui * sedicenne figlia del compagno della * * disette anni e * di undici anni e per la mancata acquisizione agliimpugnata relativi al minore * non esaminati dalla difesa delricorrente perché evidentemente coperti da segreto.Il primo motivo del ricorso proposto da * * * ** e * * denunzia violazione degli artt. 330 333336 336bis c.c. 737 e 116 c.p.c. per non aver la Corte d appello* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023svolto attività istruttoria in ordine alle vicende che avevano condottoal provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale.Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 330 c.c. 737 e 116c.p.c. in relazione alla l. n. 54/06 e al d.lgs. n. 154/13 avendo la Corted appello nel negare l affidamento dei minori ai nonni attribuito unaeccessiva rilevanza alla omessa denuncia da parte degli stessi nonnidei fatti oggetto di causa senza considerare da un lato che la nonna* * era venuta a conoscenza parziale dei fatti con notevoleritardo e dall altro che essi avevano sempre dimostrato un grandeaffetto nei confronti dei tre minori e degli zii.Il terzo motivo denuncia violazione ex art. 360 n.5 c.p.c. dell art.111 c.6 * per non aver la Corte d appello affidato i minori ai nonnipur in mancanza di colpe apprezzabili omettendo di tener contodell avvenuta espiazione della pena detentiva inflitta al nonno maternoe del suo diritto all inserimento sociale.Il primo motivo del ricorso di * * è inammissibile nellaparte relativa all asserita secretazione dei documenti di causa relativial minore * trattandosi di questione nuova non emersa neigiudizi di merito inoltre tali documenti non sono stati specificamenteindicati essendo dunque precluso al collegio il relativo esame.L altra doglianza declinata con il medesimo motivo riguardantel omessa audizione dei minori è infondata.Va osservato che quest ultimi due infradodicenni e una sedicennesono stati sentiti in primo grado ma non in secondo grado.* in tema di affidamento dei figli minori l ascolto del minoreinfradodicenne capace di discernimento costituisce adempimentoprevisto a pena di nullità a tutela dei principi del contraddittorio e delgiusto processo finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare isuoi bisogni dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023stato sentito in altri precedenti procedimenti pur riguardantil affidamento * n. 9691/22 .In tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno deigenitori l audizione del minore infradodicenne capace di discernimentocostituisce adempimento previsto a pena di nullità a tutela dei principidel contraddittorio e del giusto processo in relazione al quale incombesul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazionenon solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimentoovvero l esame manifestamente superfluo o in contrasto con l interessedel minore ma anche qualora opti in luogo dell ascolto diretto perquello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad unesperto al di fuori di detto incarico atteso che solo l ascolto diretto delgiudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimentoche lo riguarda * n. 1474/21 .Tuttavia va anche tenuto conto dell orientamento secondo il quale neigiudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull affidamento o sulcollocamento del minore tenuto conto anche di fattori sopravvenutiquali la modifica della residenza ove lo stesso sia prossimo alla soglialegale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo dellaaudizione il giudice di secondo grado deve procedere all ascolto ofornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto dellarichiesta non essendo di per sé sufficiente che il minore sia statosentito nel precedente grado di giudizio * n.6502/23 .

Inveronella specie il ricorrente non ha allegato di aver fatto richiesta diaudizione dei minori alla Corte d appello.* inoltre evidenziare che il provvedimento impugnato è statoemesso a tutela dell incolumità dei minori per soddisfare l impellenteinteresse di sottrarli alle gravi condotte violente ed aggressive deiricorrenti.

Al riguardo va osservato che l ascolto del minore non è più* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023possibile per il loro collocamento presso famiglie preaffidatarie inverol accertamento delle suddette continuative condotte violenteaggressive e altamente diseducative e dei relativi maltrattamenti neiconfronti dei minori seppure attraverso le intercettazioni ambientalieffettuate nella fase delle indagini preliminari nel procedimento penalenel quale sono state anche emesse misure cautelari nei confronti deigenitori rende necessario a tutela degli stessi minori escludere il loroascolto nel grado d appello che potrebbe costituire un pericolo diulteriori traumi perché li potrebbe costringere a rivivere i gravi episodivissuti cd.

“vittimizzazione secondaria” .Sul punto va richiamata per analogia la sentenza della Corte* n. 92/2018 che ha dichiarato non fondata la questionedi legittimità costituzionale degli artt. 398 co. 5 e 133 c.p.p. sollevatain riferimento all art. 117 co. 1 * in relazione agli artt. 3 e 4* sui diritti del fanciullo fatta a * * il 20 novembre1989 ratificata e resa esecutiva con l. 27 maggio 1991 n. 176 nellaparte in cui tali disposizioni «non prevedono che laddove la mancatacomparizione del testimone minorenne in sede di incidente probatoriosia dovuta a situazioni di disagio che ne compromettono il benessere esia possibile ovviare ad esse procedendo all esame del minore pressoil tribunale competente in relazione al luogo della sua dimora …possa ritenersi giustificata la sua mancata comparizione e rogarsi ilcompimento dell incidente al giudice per le indagini preliminari deltribunale nel cui circondario risiede il minore».La Corte * ha ritenuto dunque che occorra procedere albilanciamento di valori contrapposti da un lato la tutela dellapersonalità del minore dall altro i valori coinvolti dal processo nelquale avrebbe dovuto testimoniare.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023* specie il collegio ritiene che il principio affermato dalla Corte* con la suddetta sentenza a tutela del benessere del minorepossa trovare applicazione anche nel giudizio civile avente ad oggettola decadenza dalla responsabilità genitoriale in ordine alla disciplinadell ascolto dei minori sia ultra che infradodicenni sussistendo lamedesima ratio della realizzazione del miglior interesse del minore.Infatti la necessità dell audizione del minore quale regola generalerecede rispetto all esigenza di evitarne una possibile ulterioretraumatizzazione derivante dallo stesso ascolto in situazioni comequella in questione nelle quali il minore stesso sia stato vittima dicontinuativi maltrattamenti che ne abbiano reso necessario ilcollocamento immediato presso diverse famiglie.Il primo motivo dell altro ricorso è inammissibile.

La relativa doglianzaè diretta a contestare la sussistenza dei presupposti della decadenzadalla responsabilità genitoriale la Corte d appello ha accertatol assoluta inadeguatezza della madre dei minori come evidenziata inmotivazione ad anche la complicità con il * in parte dellecondotte illecite perpetrate a danno degli stessi minori e la scarsacapacità critica dei genitori di comprenderne la gravità escludendoogni altra soluzione graduale per i minori affidati da tempo a distintefamiglie .Il secondo motivo afferente al diritto dei nonni e zii di esseredestinatari dell affidamento dei minori è altresì inammissibile datal accertata loro inadeguatezza specie per aver omesso ogni iniziativaa tutela dei minori sebbene fossero a conoscenza delle violenze e deimaltrattamenti consumati dal * e dalla stessa * comeaccertato dalla Corte territoriale.

La doglianza tende dunque al riesamedei fatti.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023Il terzo motivo relativo alla ritenuta irrilevanza della condannadetentiva penale pronunciata nei confronti del nonno *riferimento a tale condanna ha costituito una delle rationes alla basedella motivazione del decreto impugnato in ogni casol argomentazione sull inadeguatezza del nonno non è censurabile nelmerito perché fondata su fatti accertati ed oggettivamenteconsiderabili impeditivi dell assunzione dell affidamento dei minorianche congiuntamente alle altre ragioni evidenziate dalla Corted appello.Per quanto esposto possono formularsi i seguenti principi di dirittoA In tema di responsabilità genitoriale continuative condotte violentefisiche e verbali e i relativi maltrattamenti nei confronti dei minorilegittimano la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitorialeanche sulla base di accertamenti giudiziali e verifiche svolte sulla basedel solo mezzo istruttorio delle intercettazioni ambientali effettuatenell ambito della fase delle indagini preliminari nell ambito delprocedimento penale promosso nei confronti dei genitori indagati perle suddette condotteB in tema di ascolto del minore maltrattato il giudice deve sempreoperare un bilanciamento tra l esigenza di ricostruzione del volere e delsentimento del minore quale principio fondamentale applicabile anchenel procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilitàgenitoriale e quella della tutela del minore maltrattato come personafragile nel caso in cui l ascolto possa costituire pericolo divittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo che liabbia già vissuto possa essere costretto a riviverli.Nulla per le spese in quanto gli intimati non hanno svolto difese.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023 *La Corte disposta la riunione del procedimento n. 29669722 a quellon. 30228/22 rigetta i ricorsi riuniti.Ai sensi dell art. 13 comma 1quater del d.p.r. n.115/02 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte di tutti iricorrenti in solido dell ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1bisdello stesso articolo 13 ove dovuto.Dispone che ai sensi dell art. 52 del d.lgs. n. 196/03 in caso didiffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altridati identificativi delle parti.Così deciso nella camera di consiglio del 6 giugno 2023.Il Presidente* **La Corte disposta la riunione del procedimento n. 29669722 a quellon. 30228/22 rigetta i ricorsi riuniti.Ai sensi dell art. 13 comma 1quater del d.p.r. n.115/02 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte di tutti iricorrenti in solido dell ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1bisdello stesso articolo 13 ove dovuto.Dispone che ai sensi dell art. 52 del d.lgs. n. 196/03 in caso didiffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altridati identificativi delle parti.Così deciso nella camera di consiglio del 6 giugno 2023.Il Presidente* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere responsabilitàgenitoriale* * Consigliere* 6/06/2023 CC* * Consigliere *** * Consigliere * 29669/2022ORDINANZAsul ricorso 29669/2022 cui è riunito il ricorso iscritto al n.30228/22proposto da* * elett.te domic. presso l avv. * * dalquale è rappres. e difeso unitamente all avv. * * perprocura speciale in atti ricorrente – contro* * quale tutrice e difensore di * ** * LI * * TRIBUNALE PER I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] * * * ** * * * * ** LI * * intimati nonché* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023* * * * * ** * * * * elett.tedomic. presso l avv. * * dal quale sono rappres. e difesiper procura speciale in calce al ricorso ricorrenti* * avv. * * quale tutrice edifensore di * * * * LI ** intimatiavverso il decreto emesso della Corte d appello di Catania pubblicatoil 4.11.2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del6/06/2023 dal * rel. dott. * *[OSCURATO:PERSONA] seguito di ricorso del Pubblico Ministero con decreto del 28.7.20 ilTribunale per i minorenni di Catania dichiarava la decadenza dallaresponsabilità genitoriale di * * e * *il primo quale genitore dei minori * * nato nel 2016 e* nata nel 2012 la seconda quale genitore dei suddetti minori edella minore * Li * sedicenne tutti affidati a distintefamiglie rilevando che il * aveva dimostrato di non essere ingrado di esercitare la capacità genitoriale di curare proteggerecrescere ed educare i minori ponendo in essere svariate condottelesive dei loro interessi offese ed aggressioni continuative nei loroconfronti bestemmie clima violento in cui i minori hanno vissutosenza neppure acquisire la consapevolezza della gravità di tali atticontinuando a ridimensionare le sue condotte tali da far ritenere noncompatibili con le esigenze dei minori.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023Con decreto del 4.11.2022 la Corte d appello decidendo sui reclamiavverso il suddetto provvedimento proposti da * ** * * * * ed altri parenti dei minoriprevia riunione di tre procedimenti ha respinto le impugnazioniosservando quanto a * * che le indagini penaliavevano confermato le condotte violente fisiche e verbali e aggressivedel reclamante verso i minori emergendo la sua piena consapevolezzadella relativa gravità come peraltro comprovato dalle intercettazionieseguite dalle quali emergeva il tentativo realizzato con la moglie diesercitare pressioni psicologiche sui minori affinché essi confermasserole sue dichiarazioni e la sua manifestata intenzione di fuggire inSpagna con gli stessi minori per evitare che gli fossero sottratti allaluce dei comportamenti di così elevata gravità occorreva esprimere unaprognosi del tutto negativa in ordine alle possibilità di recupero delreclamante della concreta idoneità del proprio ruolo in tempi brevi ecompatibili con le esigenze di crescita dei minori era emersa laconsapevolezza dei soggetti reclamanti circa le condotte violenti del* nei confronti della figlia mentre la nonna * ** aveva ammesso di aver raccolto le confidenze di quest ultimala quale le aveva raccontato dei maltrattamenti e del turpiloquio peraltro il nonno aveva precedenti penali avendo scontato unacondanna detentiva di tre anni e mezzo per omicidio tentato ed era poistato di nuovo incarcerato per tre mesi inoltre il legame dei nonnicon la figlia * * potrebbe dissimulare un tentativo diriavvicinare i minori alla madre piuttosto che un sincero interesseeducativo per i nipoti parimenti infondato era il reclamo della madredei minori per non aver svolto un ruolo protettivo nei confronti deglistessi specie per * che non era figlia del * essendoaltresì emerso dagli atti che anche la reclamante aveva compiuto azioni* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023aggressive e insultanti nei loro confronti manifestando una graveinadeguatezza genitoriale anche rispetto a certe condotte di disagiodella piccola * nel mentre si toccava le parti intime la *aveva mostrato scarsa autocritica ridimensionando le suddettecondotte del * mostrando di non rendersi conto della relativagravità ed aveva reso dichiarazioni inattendibili ai Servizi socialiavendo anche condiviso con il padre dei minori l ipotesi di fuggire inSpagna con quest ultimi pertanto era da escludere una soluzionegraduale che comprometterebbe l iter evolutivo personologico dei treminori.Avverso il suddetto decreto ricorrono in cassazione ** con unico motivo e con distinto ricorso * * ** * e * * quali nonni e zii dei minori contre motivi illustrati da memoria.Non si sono costituite le parti intimate.All udienza camerale del 6 giugno è stata disposta la riunione tra i duegiudizi.[OSCURATO:PERSONA] unico motivo del ricorso di * * denunzia violazionedegli artt. 737 ss. c.p.c. 336 c.c. per mancato ascolto dei minori dicui * sedicenne figlia del compagno della * * disette anni e * di undici anni e per la mancata acquisizione agliimpugnata relativi al minore * non esaminati dalla difesa delricorrente perché evidentemente coperti da segreto.Il primo motivo del ricorso proposto da * * * ** e * * denunzia violazione degli artt. 330 333336 336bis c.c. 737 e 116 c.p.c. per non aver la Corte d appello* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023svolto attività istruttoria in ordine alle vicende che avevano condottoal provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale.Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 330 c.c. 737 e 116c.p.c. in relazione alla l. n. 54/06 e al d.lgs. n. 154/13 avendo la Corted appello nel negare l affidamento dei minori ai nonni attribuito unaeccessiva rilevanza alla omessa denuncia da parte degli stessi nonnidei fatti oggetto di causa senza considerare da un lato che la nonna* * era venuta a conoscenza parziale dei fatti con notevoleritardo e dall altro che essi avevano sempre dimostrato un grandeaffetto nei confronti dei tre minori e degli zii.Il terzo motivo denuncia violazione ex art. 360 n.5 c.p.c. dell art.111 c.6 * per non aver la Corte d appello affidato i minori ai nonnipur in mancanza di colpe apprezzabili omettendo di tener contodell avvenuta espiazione della pena detentiva inflitta al nonno maternoe del suo diritto all inserimento sociale.Il primo motivo del ricorso di * * è inammissibile nellaparte relativa all asserita secretazione dei documenti di causa relativial minore * trattandosi di questione nuova non emersa neigiudizi di merito inoltre tali documenti non sono stati specificamenteindicati essendo dunque precluso al collegio il relativo esame.L altra doglianza declinata con il medesimo motivo riguardantel omessa audizione dei minori è infondata.Va osservato che quest ultimi due infradodicenni e una sedicennesono stati sentiti in primo grado ma non in secondo grado.* in tema di affidamento dei figli minori l ascolto del minoreinfradodicenne capace di discernimento costituisce adempimentoprevisto a pena di nullità a tutela dei principi del contraddittorio e delgiusto processo finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare isuoi bisogni dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023stato sentito in altri precedenti procedimenti pur riguardantil affidamento * n. 9691/22 .In tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno deigenitori l audizione del minore infradodicenne capace di discernimentocostituisce adempimento previsto a pena di nullità a tutela dei principidel contraddittorio e del giusto processo in relazione al quale incombesul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazionenon solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimentoovvero l esame manifestamente superfluo o in contrasto con l interessedel minore ma anche qualora opti in luogo dell ascolto diretto perquello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad unesperto al di fuori di detto incarico atteso che solo l ascolto diretto delgiudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimentoche lo riguarda * n. 1474/21 .Tuttavia va anche tenuto conto dell orientamento secondo il quale neigiudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull affidamento o sulcollocamento del minore tenuto conto anche di fattori sopravvenutiquali la modifica della residenza ove lo stesso sia prossimo alla soglialegale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo dellaaudizione il giudice di secondo grado deve procedere all ascolto ofornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto dellarichiesta non essendo di per sé sufficiente che il minore sia statosentito nel precedente grado di giudizio * n.6502/23 . Inveronella specie il ricorrente non ha allegato di aver fatto richiesta diaudizione dei minori alla Corte d appello.* inoltre evidenziare che il provvedimento impugnato è statoemesso a tutela dell incolumità dei minori per soddisfare l impellenteinteresse di sottrarli alle gravi condotte violente ed aggressive deiricorrenti. Al riguardo va osservato che l ascolto del minore non è più* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023possibile per il loro collocamento presso famiglie preaffidatarie inverol accertamento delle suddette continuative condotte violenteaggressive e altamente diseducative e dei relativi maltrattamenti neiconfronti dei minori seppure attraverso le intercettazioni ambientalieffettuate nella fase delle indagini preliminari nel procedimento penalenel quale sono state anche emesse misure cautelari nei confronti deigenitori rende necessario a tutela degli stessi minori escludere il loroascolto nel grado d appello che potrebbe costituire un pericolo diulteriori traumi perché li potrebbe costringere a rivivere i gravi episodivissuti cd. “vittimizzazione secondaria” .Sul punto va richiamata per analogia la sentenza della Corte* n. 92/2018 che ha dichiarato non fondata la questionedi legittimità costituzionale degli artt. 398 co. 5 e 133 c.p.p. sollevatain riferimento all art. 117 co. 1 * in relazione agli artt. 3 e 4* sui diritti del fanciullo fatta a * * il 20 novembre1989 ratificata e resa esecutiva con l. 27 maggio 1991 n. 176 nellaparte in cui tali disposizioni «non prevedono che laddove la mancatacomparizione del testimone minorenne in sede di incidente probatoriosia dovuta a situazioni di disagio che ne compromettono il benessere esia possibile ovviare ad esse procedendo all esame del minore pressoil tribunale competente in relazione al luogo della sua dimora …possa ritenersi giustificata la sua mancata comparizione e rogarsi ilcompimento dell incidente al giudice per le indagini preliminari deltribunale nel cui circondario risiede il minore».La Corte * ha ritenuto dunque che occorra procedere albilanciamento di valori contrapposti da un lato la tutela dellapersonalità del minore dall altro i valori coinvolti dal processo nelquale avrebbe dovuto testimoniare.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023* specie il collegio ritiene che il principio affermato dalla Corte* con la suddetta sentenza a tutela del benessere del minorepossa trovare applicazione anche nel giudizio civile avente ad oggettola decadenza dalla responsabilità genitoriale in ordine alla disciplinadell ascolto dei minori sia ultra che infradodicenni sussistendo lamedesima ratio della realizzazione del miglior interesse del minore.Infatti la necessità dell audizione del minore quale regola generalerecede rispetto all esigenza di evitarne una possibile ulterioretraumatizzazione derivante dallo stesso ascolto in situazioni comequella in questione nelle quali il minore stesso sia stato vittima dicontinuativi maltrattamenti che ne abbiano reso necessario ilcollocamento immediato presso diverse famiglie.Il primo motivo dell altro ricorso è inammissibile. La relativa doglianzaè diretta a contestare la sussistenza dei presupposti della decadenzadalla responsabilità genitoriale la Corte d appello ha accertatol assoluta inadeguatezza della madre dei minori come evidenziata inmotivazione ad anche la complicità con il * in parte dellecondotte illecite perpetrate a danno degli stessi minori e la scarsacapacità critica dei genitori di comprenderne la gravità escludendoogni altra soluzione graduale per i minori affidati da tempo a distintefamiglie .Il secondo motivo afferente al diritto dei nonni e zii di esseredestinatari dell affidamento dei minori è altresì inammissibile datal accertata loro inadeguatezza specie per aver omesso ogni iniziativaa tutela dei minori sebbene fossero a conoscenza delle violenze e deimaltrattamenti consumati dal * e dalla stessa * comeaccertato dalla Corte territoriale. La doglianza tende dunque al riesamedei fatti.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023Il terzo motivo relativo alla ritenuta irrilevanza della condannadetentiva penale pronunciata nei confronti del nonno *riferimento a tale condanna ha costituito una delle rationes alla basedella motivazione del decreto impugnato in ogni casol argomentazione sull inadeguatezza del nonno non è censurabile nelmerito perché fondata su fatti accertati ed oggettivamenteconsiderabili impeditivi dell assunzione dell affidamento dei minorianche congiuntamente alle altre ragioni evidenziate dalla Corted appello.Per quanto esposto possono formularsi i seguenti principi di dirittoA In tema di responsabilità genitoriale continuative condotte violentefisiche e verbali e i relativi maltrattamenti nei confronti dei minorilegittimano la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitorialeanche sulla base di accertamenti giudiziali e verifiche svolte sulla basedel solo mezzo istruttorio delle intercettazioni ambientali effettuatenell ambito della fase delle indagini preliminari nell ambito delprocedimento penale promosso nei confronti dei genitori indagati perle suddette condotteB in tema di ascolto del minore maltrattato il giudice deve sempreoperare un bilanciamento tra l esigenza di ricostruzione del volere e delsentimento del minore quale principio fondamentale applicabile anchenel procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilitàgenitoriale e quella della tutela del minore maltrattato come personafragile nel caso in cui l ascolto possa costituire pericolo divittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo che liabbia già vissuto possa essere costretto a riviverli.Nulla per le spese in quanto gli intimati non hanno svolto difese.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere responsabilitàgenitoriale* * Consigliere* 6/06/2023 CC* * Consigliere *** * Consigliere * 29669/2022ORDINANZAsul ricorso 29669/2022 cui è riunito il ricorso iscritto al n.30228/22proposto da* * elett.te domic. presso l avv. * * dalquale è rappres. e difeso unitamente all avv. * * perprocura speciale in atti ricorrente – contro* * quale tutrice e difensore di * ** * LI * * TRIBUNALE PER I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] * * * ** * * * * ** LI * * intimati nonché* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023* * * * * ** * * * * elett.tedomic. presso l avv. * * dal quale sono rappres. e difesiper procura speciale in calce al ricorso ricorrenti* * avv. * * quale tutrice edifensore di * * * * LI ** intimatiavverso il decreto emesso della Corte d appello di Catania pubblicatoil 4.11.2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del6/06/2023 dal * rel. dott. * *[OSCURATO:PERSONA] seguito di ricorso del Pubblico Ministero con decreto del 28.7.20 ilTribunale per i minorenni di Catania dichiarava la decadenza dallaresponsabilità genitoriale di * * e * *il primo quale genitore dei minori * * nato nel 2016 e* nata nel 2012 la seconda quale genitore dei suddetti minori edella minore * Li * sedicenne tutti affidati a distintefamiglie rilevando che il * aveva dimostrato di non essere ingrado di esercitare la capacità genitoriale di curare proteggerecrescere ed educare i minori ponendo in essere svariate condottelesive dei loro interessi offese ed aggressioni continuative nei loroconfronti bestemmie clima violento in cui i minori hanno vissutosenza neppure acquisire la consapevolezza della gravità di tali atticontinuando a ridimensionare le sue condotte tali da far ritenere noncompatibili con le esigenze dei minori.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023Con decreto del 4.11.2022 la Corte d appello decidendo sui reclamiavverso il suddetto provvedimento proposti da * ** * * * * ed altri parenti dei minoriprevia riunione di tre procedimenti ha respinto le impugnazioniosservando quanto a * * che le indagini penaliavevano confermato le condotte violente fisiche e verbali e aggressivedel reclamante verso i minori emergendo la sua piena consapevolezzadella relativa gravità come peraltro comprovato dalle intercettazionieseguite dalle quali emergeva il tentativo realizzato con la moglie diesercitare pressioni psicologiche sui minori affinché essi confermasserole sue dichiarazioni e la sua manifestata intenzione di fuggire inSpagna con gli stessi minori per evitare che gli fossero sottratti allaluce dei comportamenti di così elevata gravità occorreva esprimere unaprognosi del tutto negativa in ordine alle possibilità di recupero delreclamante della concreta idoneità del proprio ruolo in tempi brevi ecompatibili con le esigenze di crescita dei minori era emersa laconsapevolezza dei soggetti reclamanti circa le condotte violenti del* nei confronti della figlia mentre la nonna * ** aveva ammesso di aver raccolto le confidenze di quest ultimala quale le aveva raccontato dei maltrattamenti e del turpiloquio peraltro il nonno aveva precedenti penali avendo scontato unacondanna detentiva di tre anni e mezzo per omicidio tentato ed era poistato di nuovo incarcerato per tre mesi inoltre il legame dei nonnicon la figlia * * potrebbe dissimulare un tentativo diriavvicinare i minori alla madre piuttosto che un sincero interesseeducativo per i nipoti parimenti infondato era il reclamo della madredei minori per non aver svolto un ruolo protettivo nei confronti deglistessi specie per * che non era figlia del * essendoaltresì emerso dagli atti che anche la reclamante aveva compiuto azioni* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023aggressive e insultanti nei loro confronti manifestando una graveinadeguatezza genitoriale anche rispetto a certe condotte di disagiodella piccola * nel mentre si toccava le parti intime la *aveva mostrato scarsa autocritica ridimensionando le suddettecondotte del * mostrando di non rendersi conto della relativagravità ed aveva reso dichiarazioni inattendibili ai Servizi socialiavendo anche condiviso con il padre dei minori l ipotesi di fuggire inSpagna con quest ultimi pertanto era da escludere una soluzionegraduale che comprometterebbe l iter evolutivo personologico dei treminori.Avverso il suddetto decreto ricorrono in cassazione ** con unico motivo e con distinto ricorso * * ** * e * * quali nonni e zii dei minori contre motivi illustrati da memoria.Non si sono costituite le parti intimate.All udienza camerale del 6 giugno è stata disposta la riunione tra i duegiudizi.[OSCURATO:PERSONA] unico motivo del ricorso di * * denunzia violazionedegli artt. 737 ss. c.p.c. 336 c.c. per mancato ascolto dei minori dicui * sedicenne figlia del compagno della * * disette anni e * di undici anni e per la mancata acquisizione agliimpugnata relativi al minore * non esaminati dalla difesa delricorrente perché evidentemente coperti da segreto.Il primo motivo del ricorso proposto da * * * ** e * * denunzia violazione degli artt. 330 333336 336bis c.c. 737 e 116 c.p.c. per non aver la Corte d appello* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023svolto attività istruttoria in ordine alle vicende che avevano condottoal provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale.Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 330 c.c. 737 e 116c.p.c. in relazione alla l. n. 54/06 e al d.lgs. n. 154/13 avendo la Corted appello nel negare l affidamento dei minori ai nonni attribuito unaeccessiva rilevanza alla omessa denuncia da parte degli stessi nonnidei fatti oggetto di causa senza considerare da un lato che la nonna* * era venuta a conoscenza parziale dei fatti con notevoleritardo e dall altro che essi avevano sempre dimostrato un grandeaffetto nei confronti dei tre minori e degli zii.Il terzo motivo denuncia violazione ex art. 360 n.5 c.p.c. dell art.111 c.6 * per non aver la Corte d appello affidato i minori ai nonnipur in mancanza di colpe apprezzabili omettendo di tener contodell avvenuta espiazione della pena detentiva inflitta al nonno maternoe del suo diritto all inserimento sociale.Il primo motivo del ricorso di * * è inammissibile nellaparte relativa all asserita secretazione dei documenti di causa relativial minore * trattandosi di questione nuova non emersa neigiudizi di merito inoltre tali documenti non sono stati specificamenteindicati essendo dunque precluso al collegio il relativo esame.L altra doglianza declinata con il medesimo motivo riguardantel omessa audizione dei minori è infondata.Va osservato che quest ultimi due infradodicenni e una sedicennesono stati sentiti in primo grado ma non in secondo grado.* in tema di affidamento dei figli minori l ascolto del minoreinfradodicenne capace di discernimento costituisce adempimentoprevisto a pena di nullità a tutela dei principi del contraddittorio e delgiusto processo finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare isuoi bisogni dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023stato sentito in altri precedenti procedimenti pur riguardantil affidamento * n. 9691/22 .In tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno deigenitori l audizione del minore infradodicenne capace di discernimentocostituisce adempimento previsto a pena di nullità a tutela dei principidel contraddittorio e del giusto processo in relazione al quale incombesul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazionenon solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimentoovvero l esame manifestamente superfluo o in contrasto con l interessedel minore ma anche qualora opti in luogo dell ascolto diretto perquello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad unesperto al di fuori di detto incarico atteso che solo l ascolto diretto delgiudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimentoche lo riguarda * n. 1474/21 .Tuttavia va anche tenuto conto dell orientamento secondo il quale neigiudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull affidamento o sulcollocamento del minore tenuto conto anche di fattori sopravvenutiquali la modifica della residenza ove lo stesso sia prossimo alla soglialegale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo dellaaudizione il giudice di secondo grado deve procedere all ascolto ofornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto dellarichiesta non essendo di per sé sufficiente che il minore sia statosentito nel precedente grado di giudizio * n.6502/23 . Inveronella specie il ricorrente non ha allegato di aver fatto richiesta diaudizione dei minori alla Corte d appello.* inoltre evidenziare che il provvedimento impugnato è statoemesso a tutela dell incolumità dei minori per soddisfare l impellenteinteresse di sottrarli alle gravi condotte violente ed aggressive deiricorrenti. Al riguardo va osservato che l ascolto del minore non è più* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023possibile per il loro collocamento presso famiglie preaffidatarie inverol accertamento delle suddette continuative condotte violenteaggressive e altamente diseducative e dei relativi maltrattamenti neiconfronti dei minori seppure attraverso le intercettazioni ambientalieffettuate nella fase delle indagini preliminari nel procedimento penalenel quale sono state anche emesse misure cautelari nei confronti deigenitori rende necessario a tutela degli stessi minori escludere il loroascolto nel grado d appello che potrebbe costituire un pericolo diulteriori traumi perché li potrebbe costringere a rivivere i gravi episodivissuti cd. “vittimizzazione secondaria” .Sul punto va richiamata per analogia la sentenza della Corte* n. 92/2018 che ha dichiarato non fondata la questionedi legittimità costituzionale degli artt. 398 co. 5 e 133 c.p.p. sollevatain riferimento all art. 117 co. 1 * in relazione agli artt. 3 e 4* sui diritti del fanciullo fatta a * * il 20 novembre1989 ratificata e resa esecutiva con l. 27 maggio 1991 n. 176 nellaparte in cui tali disposizioni «non prevedono che laddove la mancatacomparizione del testimone minorenne in sede di incidente probatoriosia dovuta a situazioni di disagio che ne compromettono il benessere esia possibile ovviare ad esse procedendo all esame del minore pressoil tribunale competente in relazione al luogo della sua dimora …possa ritenersi giustificata la sua mancata comparizione e rogarsi ilcompimento dell incidente al giudice per le indagini preliminari deltribunale nel cui circondario risiede il minore».La Corte * ha ritenuto dunque che occorra procedere albilanciamento di valori contrapposti da un lato la tutela dellapersonalità del minore dall altro i valori coinvolti dal processo nelquale avrebbe dovuto testimoniare.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023* specie il collegio ritiene che il principio affermato dalla Corte* con la suddetta sentenza a tutela del benessere del minorepossa trovare applicazione anche nel giudizio civile avente ad oggettola decadenza dalla responsabilità genitoriale in ordine alla disciplinadell ascolto dei minori sia ultra che infradodicenni sussistendo lamedesima ratio della realizzazione del miglior interesse del minore.Infatti la necessità dell audizione del minore quale regola generalerecede rispetto all esigenza di evitarne una possibile ulterioretraumatizzazione derivante dallo stesso ascolto in situazioni comequella in questione nelle quali il minore stesso sia stato vittima dicontinuativi maltrattamenti che ne abbiano reso necessario ilcollocamento immediato presso diverse famiglie.Il primo motivo dell altro ricorso è inammissibile. La relativa doglianzaè diretta a contestare la sussistenza dei presupposti della decadenzadalla responsabilità genitoriale la Corte d appello ha accertatol assoluta inadeguatezza della madre dei minori come evidenziata inmotivazione ad anche la complicità con il * in parte dellecondotte illecite perpetrate a danno degli stessi minori e la scarsacapacità critica dei genitori di comprenderne la gravità escludendoogni altra soluzione graduale per i minori affidati da tempo a distintefamiglie .Il secondo motivo afferente al diritto dei nonni e zii di esseredestinatari dell affidamento dei minori è altresì inammissibile datal accertata loro inadeguatezza specie per aver omesso ogni iniziativaa tutela dei minori sebbene fossero a conoscenza delle violenze e deimaltrattamenti consumati dal * e dalla stessa * comeaccertato dalla Corte territoriale. La doglianza tende dunque al riesamedei fatti.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023Il terzo motivo relativo alla ritenuta irrilevanza della condannadetentiva penale pronunciata nei confronti del nonno *riferimento a tale condanna ha costituito una delle rationes alla basedella motivazione del decreto impugnato in ogni casol argomentazione sull inadeguatezza del nonno non è censurabile nelmerito perché fondata su fatti accertati ed oggettivamenteconsiderabili impeditivi dell assunzione dell affidamento dei minorianche congiuntamente alle altre ragioni evidenziate dalla Corted appello.Per quanto esposto possono formularsi i seguenti principi di dirittoA In tema di responsabilità genitoriale continuative condotte violentefisiche e verbali e i relativi maltrattamenti nei confronti dei minorilegittimano la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitorialeanche sulla base di accertamenti giudiziali e verifiche svolte sulla basedel solo mezzo istruttorio delle intercettazioni ambientali effettuatenell ambito della fase delle indagini preliminari nell ambito delprocedimento penale promosso nei confronti dei genitori indagati perle suddette condotteB in tema di ascolto del minore maltrattato il giudice deve sempreoperare un bilanciamento tra l esigenza di ricostruzione del volere e delsentimento del minore quale principio fondamentale applicabile anchenel procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilitàgenitoriale e quella della tutela del minore maltrattato come personafragile nel caso in cui l ascolto possa costituire pericolo divittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo che liabbia già vissuto possa essere costretto a riviverli.Nulla per le spese in quanto gli intimati non hanno svolto difese.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29669/2022Numero sezionale 3061/2023Numero di raccolta generale 23247/2023Data pubblicazione 31/07/2023 *La Corte disposta la riunione del procedimento n. 29669722 a quellon. 30228/22 rigetta i ricorsi riuniti.Ai sensi dell art. 13 comma 1quater del d.p.r. n.115/02 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte di tutti iricorrenti in solido dell ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1bisdello stesso articolo 13 ove dovuto.Dispone che ai sensi dell art. 52 del d.lgs. n. 196/03 in caso didiffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altridati identificativi delle parti.Così deciso nella camera di consiglio del 6 giugno 2023.Il Presidente* **La Corte disposta la riunione del procedimento n. 29669722 a quellon. 30228/22 rigetta i ricorsi riuniti.Ai sensi dell art. 13 comma 1quater del d.p.r. n.115/02 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte di tutti iricorrenti in solido dell ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1bisdello stesso articolo 13 ove dovuto.Dispone che ai sensi dell art. 52 del d.lgs. n. 196/03 in caso didiffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altridati identificativi delle parti.Così deciso nella camera di consiglio del 6 giugno 2023.Il Presidente* *
Decreto Cassazione n. 23247/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris