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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05078/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25206-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2081/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 3_0.9-rg Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale venne chiesta la rimozione di un fabbricato in legno assumendo la violazione delle distanze legali; il manufatto venne rimosso nel corso del giudizio di primo grado ed il Tribunale dì L'Aquila dichiarò la cessazione della materia del contendere, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA]; propose appello [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'erronea condanna alle spese di lite; - la Corte d'appello di L'Aquila accolse il gravame e condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], sulla base della soccombenza virtuale, rilevando che, prima della notifica della domanda, il convenuto non si era attivato, nei confronti del proprietario della costruzione , la SGE per ottenere la rimozione del manufatto, che era avvenuta nel corso del giudizio di primo grado; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; - ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di infondatezza del ricorso - in prossimità dell'udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; Ritenuto che: con il primo motivo di ricorso, si deduce l'omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio in relazione alla circostanza che la proprietà e la disponibilità del fabbricato in legno sarebbe in capo alla società SGE, che dalle comunicazioni del RE Mauro emergerebbe che prima della notifica della citazione si sarebbe adoperato presso la SGE, proprietaria della casetta, per chiederne la rimozione, dapprima con solleciti verbali e successivamente con nota del 15.7.2010, in data antecedente alla notifica della citazione avvenuta ex art.140 c.p.c. in data 21.7.2010; il motivo è infondato; _ la corte di merito, nel regolamentare le spese di lite sulla base della soccombenza virtuale, ha esaminato sia il fatto decisivo relativo alla proprietà del manufattro, sia le comunicazioni intercorse tra il ricorrente e la SGE, proprietaria della casetta ed ha ritenuto che esse fossero successive alla notifica dell'atto di citazione e che, in ogni caso, il ricorrente, pur non utilizzando la casetta non aveva compiuto prima del giudizio alcuna attività per consentire l'immediata rimozione; - in particolare, dall'esame degli atti processuali, l'atto di citazione venne consegnato per la notifica il 23.6.2010 e, solo in data 20.7.2010, il convenuto inoltrò alla SGE istanza formale di rimozione della casetta; con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.91 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere la corte di merito erroneamente ritenuto la soccombenza virtuale del ricorrente nonostante la demolizione del fabbricato non fosse nella sua disponibilità e si fosse tempestivamente attivato perché la casetta fosse rimossa; il motivo è infondato; in tema di distanze legali fra costruzioni, qualora il manufatto edificato da un terzo con materiali propri su fondo altrui si trovi a distanza non legale rispetto ad una preesistente costruzione ubicata sul fondo confinante (art.873 c.c.), l'azione del proprietario di quest'ultimo, volta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera - qualificabile come "negatoria servitutis" - è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante (in considerazione del carattere reale dell'azione medesima), dovendo, per converso, la legittimazione passiva del terzo costruttore essere riconosciuta (alla stregua della sua qualità di autore del fatto illecito) rispetto all'eventuale, ulteriore pretesa di risarcimento del danno (Cassazione civile sez.

II, 01/03/2001, n.2998); il ricorso va pertanto rigettato.- le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. - ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in C 2700,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25206-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2081/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 3_0.9-rg Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale venne chiesta la rimozione di un fabbricato in legno assumendo la violazione delle distanze legali; il manufatto venne rimosso nel corso del giudizio di primo grado ed il Tribunale dì L'Aquila dichiarò la cessazione della materia del contendere, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA]; propose appello [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'erronea condanna alle spese di lite; - la Corte d'appello di L'Aquila accolse il gravame e condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], sulla base della soccombenza virtuale, rilevando che, prima della notifica della domanda, il convenuto non si era attivato, nei confronti del proprietario della costruzione , la SGE per ottenere la rimozione del manufatto, che era avvenuta nel corso del giudizio di primo grado; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; - ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di infondatezza del ricorso - in prossimità dell'udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; Ritenuto che: con il primo motivo di ricorso, si deduce l'omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio in relazione alla circostanza che la proprietà e la disponibilità del fabbricato in legno sarebbe in capo alla società SGE, che dalle comunicazioni del RE Mauro emergerebbe che prima della notifica della citazione si sarebbe adoperato presso la SGE, proprietaria della casetta, per chiederne la rimozione, dapprima con solleciti verbali e successivamente con nota del 15.7.2010, in data antecedente alla notifica della citazione avvenuta ex art.140 c.p.c. in data 21.7.2010; il motivo è infondato; _ la corte di merito, nel regolamentare le spese di lite sulla base della soccombenza virtuale, ha esaminato sia il fatto decisivo relativo alla proprietà del manufattro, sia le comunicazioni intercorse tra il ricorrente e la SGE, proprietaria della casetta ed ha ritenuto che esse fossero successive alla notifica dell'atto di citazione e che, in ogni caso, il ricorrente, pur non utilizzando la casetta non aveva compiuto prima del giudizio alcuna attività per consentire l'immediata rimozione; - in particolare, dall'esame degli atti processuali, l'atto di citazione venne consegnato per la notifica il 23.6.2010 e, solo in data 20.7.2010, il convenuto inoltrò alla SGE istanza formale di rimozione della casetta; con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.91 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere la corte di merito erroneamente ritenuto la soccombenza virtuale del ricorrente nonostante la demolizione del fabbricato non fosse nella sua disponibilità e si fosse tempestivamente attivato perché la casetta fosse rimossa; il motivo è infondato; in tema di distanze legali fra costruzioni, qualora il manufatto edificato da un terzo con materiali propri su fondo altrui si trovi a distanza non legale rispetto ad una preesistente costruzione ubicata sul fondo confinante (art.873 c.c.), l'azione del proprietario di quest'ultimo, volta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera - qualificabile come "negatoria servitutis" - è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante (in considerazione del carattere reale dell'azione medesima), dovendo, per converso, la legittimazione passiva del terzo costruttore essere riconosciuta (alla stregua della sua qualità di autore del fatto illecito) rispetto all'eventuale, ulteriore pretesa di risarcimento del danno (Cassazione civile sez. II, 01/03/2001, n.2998); il ricorso va pertanto rigettato.- le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. - ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in C 2700,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile
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