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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 21847/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29338-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimata - avverso la sentenza n. 447/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 167/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29 338 /202 1 Cron.

Rep.

Ud.04/06/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza pubblicata in data 8 luglio 2021, nell’ambito di un “reclamo avverso l’ordinanza n. 422/2021 emessa dal Tribunale di Lanciano, in funzione di giudice del lavoro,” ha dichiarato “inammissibile l’impugnazione” proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.;

2. la Corte territoriale ha innanzitutto premesso che l’impugnativa di licenziamento proposta dal lavoratore rientrava sicuramente nell’ambito di applicabilità del rito ex art. 1, commi 47 e 48, l. n. 92 del 2012, per cui risultava corretta la scelta del rito speciale “con conseguente definizione della fase sommaria con una ordinanza immediatamente esecutiva, ex art. 1, comma 49, l. n. 92 del 2012”; ha quindi considerato inammissibile il reclamo proposto dal Micolucci, “atteso che avverso l’ordinanza immediatamente esecutiva di cui all’art. 1, comma 49, l. n. 92/2012, non poteva essere proposto il reclamo alla Corte di Appello ex art. 1, comma 58, l. n. 92/2012, ma doveva invece essere proposta l’opposizione davanti al Tribunale ex art. 1, comma 51, della medesima legge”; 3.avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il soccombente in data 2 novembre 2021; non ha svolto attività difensiva l’intimata società; parte ricorrente ha comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE1.il ricorso per cassazione è inammissibile per tardività; la sentenza impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un procedimento ex legen. 92 del 2012, come tale esplicitamente qualificato dalla Corte territoriale in considerazione sia dell’atto introduttivo del giudizio, sia dell’ordinanza resa all’esito della fase sommaria; pertanto, ilricorso per cassazione avverso la sentenza che ha definito il procedimento di reclamo, ai sensi dell’art. 1, comma 62, della l. n.92 del 2012, avrebbe dovuto essere proposto neltermine breve di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza a cura della cancelleria; nella specie è la stessa parte ricorrente a dichiarare che la sentenza impugnata “è stata pubblicata il giorno 8.7.2021 e comunicata lo stesso giorno”, sicché il ricorso per cassazione risulta proposto oramai decorso detto termine in data 2.11.2021;

2. non occorre provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva dell’intimata; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29338-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimata - avverso la sentenza n. 447/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 167/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29 338 /202 1 Cron. Rep. Ud.04/06/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza pubblicata in data 8 luglio 2021, nell’ambito di un “reclamo avverso l’ordinanza n. 422/2021 emessa dal Tribunale di Lanciano, in funzione di giudice del lavoro,” ha dichiarato “inammissibile l’impugnazione” proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; 2. la Corte territoriale ha innanzitutto premesso che l’impugnativa di licenziamento proposta dal lavoratore rientrava sicuramente nell’ambito di applicabilità del rito ex art. 1, commi 47 e 48, l. n. 92 del 2012, per cui risultava corretta la scelta del rito speciale “con conseguente definizione della fase sommaria con una ordinanza immediatamente esecutiva, ex art. 1, comma 49, l. n. 92 del 2012”; ha quindi considerato inammissibile il reclamo proposto dal Micolucci, “atteso che avverso l’ordinanza immediatamente esecutiva di cui all’art. 1, comma 49, l. n. 92/2012, non poteva essere proposto il reclamo alla Corte di Appello ex art. 1, comma 58, l. n. 92/2012, ma doveva invece essere proposta l’opposizione davanti al Tribunale ex art. 1, comma 51, della medesima legge”; 3.avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il soccombente in data 2 novembre 2021; non ha svolto attività difensiva l’intimata società; parte ricorrente ha comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE1.il ricorso per cassazione è inammissibile per tardività; la sentenza impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un procedimento ex legen. 92 del 2012, come tale esplicitamente qualificato dalla Corte territoriale in considerazione sia dell’atto introduttivo del giudizio, sia dell’ordinanza resa all’esito della fase sommaria; pertanto, ilricorso per cassazione avverso la sentenza che ha definito il procedimento di reclamo, ai sensi dell’art. 1, comma 62, della l. n.92 del 2012, avrebbe dovuto essere proposto neltermine breve di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza a cura della cancelleria; nella specie è la stessa parte ricorrente a dichiarare che la sentenza impugnata “è stata pubblicata il giorno 8.7.2021 e comunicata lo stesso giorno”, sicché il ricorso per cassazione risulta proposto oramai decorso detto termine in data 2.11.2021; 2. non occorre provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva dell’intimata; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso a
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