CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 settembre 2023
Cassazione n. 29309/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 19963/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to RAFFAELLA TURINIche, unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del coerede e rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA pressolo studio de ll’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.toLUIGI [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - Udienzadel21 settembre 2023 - R.G. n. 19963/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avversola sentenza n. 3102/2018 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA]- LOGNA,depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazi one svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; uditele conclusioni del Procuratore generale, in persona del sosti- tutoprocuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ; uditii difensori delle parti comparsi in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza resa in data 28/1/2019 la Corte d’appello di Bolo- gnaha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. av- versoil decreto ingiuntivo ottenuto dagli eredi [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento,da parte della società opponente, dei canoni relativi a un contrattodi locazione a uso diverso da quello di abitazione concluso tra leparti. 2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della sentenza del primo giudice nella parte in cui aveva rilevato l’insussistenza di alcun vizio proprio dell’immobile locato,quanto piuttosto la riconducibilità delle infiltrazioni d’acqua ri- scontratein tale immobile al fatto illecito del Comune di Bologna, re- sponsabiledell’errata esecuzione di taluni lavori eseguiti nei luoghi cir- costanti. 3. Tali infiltrazioni, peraltro, secondo la valutazione fatta propria dalla corte territoriale sulla base delle indagini tecniche complessiva- Udienzadel21 settembre 2023 - R.G. n. 19963/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri menteeseguite nel corso del giudizio, non avevano impedito la persi- stenteutilizzabilità dell’immobile, con la conseguente imputabilità della cessazionedel rapporto contrattuale, non già all’inadempimento dei lo- catori,nella specie insussistente, bensì al recesso della società condut- trice,con la conseguente persistenza del dovere di quest’ultima di cor- risponderei canoni dovuti e il conseguente accertamento negativo del dirittodella società conduttrice al conseguimento dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, nonché del di ritto alla restitu- zionedel deposito cauzionale, in assenza di prova della relativa presta- zioneoriginaria. 4.Avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorsoper cassazione sulla base di nove motivi d’impugnazione. 5.Gli eredi G uidoni Magnani resistono con controricorso. 6.Il Comune di Bologna – già chiamato in giudizio dagli eredi Gui- doniMagnani a fini di manleva – non ha svolto difese in questa sede. 7.La trattazione del ricorso è originariamente stata fissata in adu- nanzacamerale ai sensi dell’art. 380 - bis.1. c.p.c.. 8.Il Pubblico Ministero presso la Corte non depositava conclusioni, mentrela [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e gli eredi [OSCURATO:PERSONA] deposi- tavanomemoria per l’adunanza in camera di consiglio del 21/2/2023. 9.Con ordinanza interlocutoria n. 7836 del 17 marzo 2023, il ri- corso è stato rinviato a nuovo ruolo per la relativa discussione in udienzapubblica. 10.Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza pub- blica. 11.Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha con- cluso per iscritto, invocando l’accoglimento del sesto motivo del ri- corso,disattesi i restanti. Udienzadel21 settembre 2023 - R.G. n. 19963/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione o falsa applicazione degli artt. 1578, 1580 e 1581c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte terri- torialeerroneamente affermato che le infilt razioni riscontrate a carico dell’immobilelocato avrebbero al più consentito una riduzione dell’im- portodei canoni di locazione e non già il rimedio della risoluzione per inadempimento,in tal modo prospettando tali rimedi come forme al- ternative di tutela del conduttore, in contrasto con il dettato dell’art.1578c.c. richiamato dall’art. 1581 c.c.. 2.Il motivo è inammissibile. 3.Osserva il C ollegio come la società ricorrente abbia prospettato ilvizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio i ndividuata dalgiudice a quo a sostegno della decisione assunta. 4.Sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giuri- sprudenzadi questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schem a normativo con cuiil mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondochi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo(e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del di- rittod'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avve- nutoin modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretinoin una critica della decisione impugnata e, quindi, n ell'espli- citae specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, peressere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le Udienzadel21 settembre 2023 - R.G. n. 19963/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ragioniche la sorreggono e da esse non possono prescindere, doven- dosi,dunque, il motivo che non risp etti tale requisito, considerarsi nullo perinidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso perCassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005,Rv. 579564 - 01). 5.Nella specie, avendo la corte territoriale escluso il ricorso, non solo di vizi insistenti sull’immobile locato, ma (soprattutto) di alcun inadempimentodei locator i (cfr. pagg. 7 - 9 della sentenza impugnata) (essendosinella specie trattato di danneggiamenti provenienti dal Co- munedi Bologna, con la conseguente radicale improprietà del richiamo allenorme di cui alla doglianza in esame ) , l’odierna censura della ri- corrente,nel riproporre la questione concernente l’alternatività dei ri- medi di tutela costituiti dalla risoluzione per inadempimento o dalla riduzionedel canone , dimostra di non essersi punto confrontat a con la decisione impugnata ( nella parte in cui , escluso il ricorso di vizi del bene o di inadempiment i dei locatori , destituisce di qualsivoglia rile- vanza il tema dell’alternatività dei rimedi di tutela d edot ti dalla ricor- rente),con la conseguente inammissibilità della censura per le specifi- cheragioni in precedenza indicate. 6.Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impu- gnataper violazione dell’art. 111, co. 6, Cost. e dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale det- tato una motiv azione illogica e meramente apparente in relazione al puntoconcernente la possibilità, per la società conduttrice, di conti- nuaread utilizzare l’immobile locato pur con i “dovuti accorgimenti”, in Udienzadel21 settembre 2023 - R.G. n. 19963/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri talmodo ponendosi in contrasto con quanto emerso dalle in dagini tec- nichecondotte nel corso del giudizio, dalle quali era emersa l’obiettiva inidoneitàdell’immobile locato (quantomeno in relazione a talune sue parti) ad essere utilizzato secondo la destinazione convenuta, senza alcunaconsiderazione o valutazio ne delle contestazioni sul punto avan- zatedalla società ricorrente . 7.Il motivo è inammissibile . 8. Osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del docu- mento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del deci- dere,siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enun- ciazionedella decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento,risulti articolata in termini talmente contraddittori o incon- gruida non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di ricono- scerlaalla stregua della corrispondente giustifica zione del decisum . Secondoil consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte,infatti, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intes- sutadi argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili. Inogni caso, si richiede che tal i vizi emergano dal testo del prov- vedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica con- dottasulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti Udienzadel21 settembre 2023 - R.G. n. 19963/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dellerisultanze probatorie ( ex plurimis , S ez. 3, Se ntenza n. 20112 del 18/09/2009,Rv. 609353 - 01) . Ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come l’odierna società ricorrente abbia dedotto la violazione dell’art. 132, secondocomma, n. 4 c.p.c. sulla base di elementi aliunde (ossia sull a basedel contrasto tra il discorso giustificativo elaborato in sentenza e ilvalore rappresentativo degli elementi probatori richiamati dalla ricor- rente, esterni al testo motivazionale) e non invece criticando il solo testo della motivazione in sé consid erat o , in tal modo incorrendo nell’evidenteinammissibilità della censura in considerazione dei limiti postidall’art. 132 n 4 c.p.c. 9.Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in rel azione all’art. 360 n.5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare e con- siderarelo stato di grave inidoneità del bagno, dell’antibagno e delle pareti di passaggio alla porta di accesso al corridoio dello scantinato dell’immobilelocato, così come emerso dalle indagini tecniche condotte nelcorso del giudizio. 10.Il motivo è inammissibile. 11.Osserva il C ollegio come al caso di specie (relativo all’impugna- zionedi una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi appli- cazioneil nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazionedell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2 012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Udienzadel21 settembre 2023 - R.G. n. 19963/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] consolidatasi nella giurisprudenza di le- gittimità,tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sin- dacatodel giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motiva- zionein sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto ma- teriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettiva- menteincomprensibile), dall'altro chiama la C orte di cassazione a ve- rificarel'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo , di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (ri- levanzaanche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussionee abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso chel'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fat- tispecieprevista dalla norma, là dove il fatto storic o rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti(cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 -01). 12.Nel caso di specie , è appena il caso di sottolineare come la corte territoriale abbia espressamente evidenziato come la società condut- trice,in sede di conclusione del contratto, ebbe ad accettare i locali, ritenendoliidonei all’uso pattuito e riconoscendo che “per la loro stessa posizionesono soggetti a fenomeni di umidità e condensa con forma- zione,nel caso di scarsa aerazione , anche di muffe e che tali evenienze, entro determinati limiti di densità ed estensione, vengono normal- mentetollerate e non considerate vizi e/o difetti”. Udienzadel21 settembre 2023 - R.G. n. 19963/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] circostanza, unitamente alla valutazione dell’elaborato tec- nico,che ha ritenuto le infiltrazioni compatibili con il persistente uso del bene locato nel quadro di un rapporto contrattuale improntato a canonidi buona fede (v. pagg. 6 - 7 della sentenza impugnata), è stata valorizzata dalla corte territoriale, che ha, in termini logico - giuridici inappuntabili,ritenuto esigibile, da parte della società conduttrice, la collaborazionecontrattuale consistente nell’adozione di taluni accorgi- menti ( come quella consistente nell’opportuna aereazione dei locali o nell’usodi adeguate protezioni della merce) ai fini della corretta realiz- zazione della causa contrattuale, senza riscontro di alcun inadempi- mentoascrivibile ai locatori. 13.Dovendo dunque ri tenersi definitivamente confermato il princi- pio,già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna do- glianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare,non già l’omissione rilevante e decisiva ai fini dell’art. 360 n.5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operatanella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale pro- batorio,che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completoed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato diadeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere inalcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridica unicamente rilevanti in questasede. 14.Con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impu- gnataper violazione dell’art. 111, co. 6, Cost., degli artt. 112 e 132 n. 4c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in re- lazione all’art 360 nn. 4 e 5 c.p .c.), per avere la corte territoriale omessodi dettare un’adeguata giustificazione delle ragioni relative alla Udienzadel21 settembre 2023 - R.G. n. 19963/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conferma della pronuncia di primo grado, con specifico riferimento all’impugnazioneproposta in ordine al comportamento contrattuale dei locatori e alla relativa responsabilità per i vizi interessanti l’immobile locato,in tal modo trascurando l’esame dei fatti descritti in ricorso, da ritenersinella specie indispensabile ai fini del giudizio sulla responsa- bilitàcontrattuale dei locatori. 15.Il motivo è inammissibile. 16. Osserva il Collegio come, con la proposizione del motivo in esame(attraverso il quale la società ricorrente cumula due diversi vizi, relativi,il primo, a una pretesa motivazione apparente posta a fonda- mentodella sentenza imp ugnata e, il secondo, al ricorso di un preteso omessoesame di fatti decisivi controversi), la società ricorrente incorra nelle medesime ragioni di inammissibilità delle censure illustrate già argomentatecon riguardo alla decisione concernente il terzo e il quarto motivo. 17.Al riguardo, è appena il caso di sottolineare come, anche in relazione al punto dedotto con la censura in esame, la società ricor- rente,da un lato, pretenda inammissibilmente di misurare la contrad- dittorietà o l’inadeguatezza della motivazione della sentenza impu- gnataattraverso il confronto del testo motivazionale con elementi de- sumibilialiunde (ossia con il valore rappresentativo di elementi istrut- tori);e dall’altro, pretenda, non giù di dedurre il ricorso, nella sentenza impugnata,di un’asserita omissione rilevante e decisiva ai fini dell’art. 360n. 5 c.p.c., bensì la proposizione di un’inammissibile rilettura nel meritodei fatti di causa, seco ndo un’impostazione critica non consen- titain sede di legittimità. 18.Con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impu- gnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 1464, 1578, 1581 Udienzadel21 settembre 2023 - R.G. n. 19963/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri e 1584 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), p er avere la corte territoriale erroneamente ritenuto insussistente alcun profilo di ina- dempimentodei locatori al fine di giustificare i rimedi contrattuali pre- vistidalle norme richiamate, senza tener conto del fatto che, ai sensi dell’art.1578 c.c. (ric hiamato dall’art. 1581 c.c.), detti rimedi prescin- donototalmente dall’eventuale riconducibilità dello squilibrio delle pre- stazioniobiettivamente verificatosi a un inadempimento imputabile al locatore. 19.Il motivo è inammissibile. 20.Osserva il Collegi o come, anche attraverso la proposizione della censura in esame, la società ricorrente non risulti aver còlto la ratio delladecisione impugnata, non essendosi la stessa confrontata con la decisione della corte territoriale nella parte in cui ha radicalmen te esclusoil ricorso di vizi insistenti sull’immobile locato, essendosi trat- tato di danneggiamenti provenienti da un terzo (cfr. pagg. 7 - 9 della sentenzaimpugnata): si tratta di una ratio decidendi rispetto alla quale l’eventualediversa lettura degli st rumenti probatori complessivamente acquisiti al giudizio deve ritenersi non legittimamente proponibile in questasede. 21.Con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impu- gnataper violazione dell’art. 111, co. 6, nonché degli artt. 112, 132 n. 4e 269 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corteterritoriale erroneamente omesso di pronunciare la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione delle somme rivendicate dalla società conduttrice nei confronti dei locato ri, dovendo ritenersi auto- maticamenteestese al terzo Comune le domande originariamente pro- poste nei confronti dei convenuti a seguito della chiamata in causa dell’amministrazionecomunale bolognese. Udienzadel21 settembre 2023 - R.G. n. 19963/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 22.Il motivo è infondato. 23.Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di questa Corte, d iversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, q uesto, nelquale la domanda attorea può esten dersi automaticamente al terzo, purin mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero re- sponsabilenel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'e- ventualitàdella chiamata del terzo in ga ranzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei duerapporti, ancorché confluiti in un unico processo (Sez. 6 - 3, Ordi- nanzan. 15232 del 01/06/2021, Rv. 661668 – 01; Sez. 3, Sentenza n.516 del 15/01/202 0, Rv. 656810 - 01). 24.Nel caso di specie, la chiamata in giudizio del Comune di Bolo- gna ad opera dei locatori fu evidentemente connessa alla volontà di farne rilevare, a fini di manleva, la relativa responsabilità (extracon- trattuale) assunta con l’esecu zione dannosa di lavori stradali, e mai (evidentemente)sulla base del medesimo titolo contrattuale (a detto Comunedel tutto estraneo) originariamente dedotto in giudizio dalla societàconduttrice. 25.La censura in esame, nella misura in cui rivendica l’ avvenuta automatica estensione al Comune di Bologna delle domande relative all’esecuzionedi obbligazioni fondate su un titolo contrattuale a detto Comunedel tutto estraneo, deve ritenersi , alla stregua dei principi di diritto rassegnat i nella giurisprude nza di legittimità più sopra richia- mati,integralmente priva di fondamento. 26.Con il settimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impu- gnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 34 della legge n. Udienzadel21 settembre 2023 - R.G. n. 19963/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 392/78(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ), per avere la corte territo- rialeerroneamente disatteso la domanda proposta dall’odierna società ricorrenteper il conseguimento dell’indennità per la perdita dell’avvia- mentocommerciale, tenuto conto della non riconducibilità, dello scio- glimentodel rap porto contrattuale, a una causa imputabile alla società conduttrice,quanto al dato obiettivo della sopravvenienza di vizi tali dadeterminare un intollerabile squilibrio tra le prestazioni corrispettive delleparti. 27.Il motivo è infondato. 28.Osserva il Collegio come la corte territoriale abbia espressa- mentesottolineato che la società conduttrice ebbe a rilasciare l’immo- bilelocato a seguito di un recesso non riconducibile, né ad alcun ina- dempimentodei locatori, né ad alcuna obiettiva inidoneità dell’immo- bile locato ad assolvere agli scopi originariamente convenuti tra le parti,quanto invece a una libera manifestazione dell’autonomia nego- zialepropria della conduttrice, come tale, inidonea, ai sensi dell’art. 34 della legge n. 392/78 , a giustificare la corresponsione , in favore di quest’ultima, dell’indennità per la perdita dell’avviamento commer- ciale. 29.Al riguardo, è appena il caso di richiamare l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale , n elle locazioni ad usodiverso da quello abitativo, l'indennità per perdita dell'avviamento non è dovuta in caso di recesso del conduttore, o per sua iniziativa oppurein adesione ad un patto di risoluzione e, quindi, se la cessazione èriferibile alla volontà del conduttore , la quale dev ’ essere espressa o chiaramentedesumibile da comportamenti idonei a mani festare disin- teressealla prosecuzione del rapporto (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20892 del30/06/2022, Rv. 665062 - 01). Udienzadel21 settembre 2023 - R.G. n. 19963/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 30.Con l’ottavo motivo, la ricorrente censura la sentenza impu- gnataper violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.),per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo d’impugnazione avanzato in appello dall’odierna società ricorrente avente ad oggetto l’accertamento dello scioglimento del contratto in conseguenza del recesso operato dalla società conduttrice per gravi motivi,ex art. 27 della legge n. 392/78. 31.Il motivo è infondato. 32.Osserva il C ollegio – ferma l’evidente contraddittorietà del mo- tivoin esame rispetto a quanto dedotto dalla stessa società ricorrente conil precedente settimo motivo di impugnazione – come, in ogni caso, quanto riportato dalla società ricorrente nella censura in esame non appaia affatto integrare gli estremi di un proposto motivo di appello concernentel’accertamento dello scioglimento del contratto in conse- guenzadi un recesso operato per gravi motivi, rivelandosi piuttosto – il riferimento ai ‘ gravi motivi ’ legittimanti i l recesso ex art. 27 della leggen. 392/78 – esclusivamente alla stregua del correlato del riscon- trodi vizi a carico dell’immobile locato. Ciòposto, non solo non risulta affatto invocato in modo espresso, insede di appello, l’accertamento dell’avvenuto recesso per gravi mo- tivi, ma risulta piuttosto, per converso, che la corte d’appello abbia espressamenteaccertato l’insussistenza di alcun vizio dell’immobile lo- catoe, implicitamente, l’impossibilità di ricondurre tali (eventuali) gravi motivi invocati d alla stessa conduttrice a fondamento del proprio re- cesso. 33.Con il nono motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., nonché degli artt. 324e 329 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere Udienzadel21 settembre 2023 - R.G. n. 19963/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri lacorte territoriale violato il giudicato implicito formatosi nel corso del giudizio,non avendo i locatori impugnato in via incidentale la pronuncia diprimo grado nella parte in cui aveva accertato che il deposito cau- zionaleera stato “originariamente versato”, in tal modo erroneamente disattendendola propria domanda vòlta alla restituzione di tale depo- sitocauzionale sul falso presupposto dell’inesistenza di prove circa l’av- venutaprestazione di tale deposito. 34.Il motivo è fondato . 35. Osserva il Collegio come l’esame della sentenza emessa dal giudice di primo grado (regolarmente acquisita agli atti del giudizio) consentadi rilevare in modo inequivocabile l’ a t testato accertamento , daparte del primo giudice , dell’avvenuto versamento, ad opera della societàconduttrice, del deposito cauzionale convenuto tra le parti . Lamancata impugnazione da parte dei locatori, attraverso la pro- posizionedi un apposito appello incidentale condizionato , di tale capo della decisione di primo grado è valsa a rendere tale statuizione non piùoppugnabile, in considerazione del corrispondente giudicato interno sullastessa format osi. 36.Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del nono mo- tivo(inammissibile il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto e infondatiil sesto, il settimo e l’ottavo), dev’essere pronunciata la cas- sazionedella sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguenterinvio al