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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38770/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01T6Q2N) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino riformava parzialmente in favore dell'imputato la sentenza con cui il tribunale di Ivrea, in data 17.9.2022 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza del tribunale ha proposto impugnazione personalmente l'imputato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato.

Ed invero, come è noto, l'art. 1, co. 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha soppresso, con efficacia decorrente dal 3 agosto 2017, il periodo "Salvo che la parte non vi provveda personalmente," con cui si apriva il primo comma dell'art. 613, c.p.p.

Ne consegue che nel processo penale vige ormai, a partire dalla data innanzi indicata del 3 agosto 2017, la regola secondo cui il giudizio davanti alla Corte di Cassazione può essere instaurato solo attraverso il patrocinio di un difensore tecnico, dotato di specifica abilitazione, in quanto, come recita la parte non abrogata del menzionato art. 613, co. 1, c.p.p., "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione".

Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l'ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall'art. 610, co. 5 bis, c.p.p. (coerentemente inserito nel disegno del legislatore, dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, sempre con effetto dal 3 agosto del 2017).

Applicando tali principi al caso in esame, il ricorso dì cui si discute va dichiarato inammissibile, perché proposto personalmente dallo Slimeni.

Né va taciuto, per replicare al tema sollevato sia pure irritualmente dall'imputato, stante il suo difetto di legittimazione, che, come affermato dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.', comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato: cfr. Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01T6Q2N) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino riformava parzialmente in favore dell'imputato la sentenza con cui il tribunale di Ivrea, in data 17.9.2022 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza del tribunale ha proposto impugnazione personalmente l'imputato. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato. Ed invero, come è noto, l'art. 1, co. 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha soppresso, con efficacia decorrente dal 3 agosto 2017, il periodo "Salvo che la parte non vi provveda personalmente," con cui si apriva il primo comma dell'art. 613, c.p.p. Ne consegue che nel processo penale vige ormai, a partire dalla data innanzi indicata del 3 agosto 2017, la regola secondo cui il giudizio davanti alla Corte di Cassazione può essere instaurato solo attraverso il patrocinio di un difensore tecnico, dotato di specifica abilitazione, in quanto, come recita la parte non abrogata del menzionato art. 613, co. 1, c.p.p., "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione". Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l'ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall'art. 610, co. 5 bis, c.p.p. (coerentemente inserito nel disegno del legislatore, dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, sempre con effetto dal 3 agosto del 2017). Applicando tali principi al caso in esame, il ricorso dì cui si discute va dichiarato inammissibile, perché proposto personalmente dallo Slimeni. Né va taciuto, per replicare al tema sollevato sia pure irritualmente dall'imputato, stante il suo difetto di legittimazione, che, come affermato dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.', comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato: cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle a
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