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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 gennaio 2025

Cassazione n. 06473/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2000/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della NU.BA. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., CONDOMINIO “[OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4740/2023, depositata il 07/11/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere comproprietari di un locale ad uso deposito sito al piano interrato del fabbricato condominiale denominato “[OSCURATO:PERSONA]” in Nola, concesso in locazione per uso deposito alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., poi diventata NU.BA. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti NU.BA), subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., convenivano, dinanzi al Tribunale di Nola, la NU.BA, la Società assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., con le quali erano rispettivamente garantiti per la responsabilità per danni la NU.BA. e il Condominio di [OSCURATO:PERSONA], per sentire accertare la responsabilità della NU.BA. per la causazione dell’incendio sviluppatosi il giorno 7 maggio 2004 nel predetto locale e per sentirla condannare in solido con le indicate compagnie assicurative al risarcimento dei danni provocati al locale di loro proprietà nonché alle parti comuni condominiali ed alle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva di terzi.

Spiegavano intervento volontario, con distinti atti, alcuni condomini che chiedevano il risarcimento del danno cagionato dall’incendio ai loro appartamenti.

Il Tribunale di Nola, disposta la riunione del giudizio a quello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e rigettate le istanze di sospensione, per la pendenza di procedimento penale dinanzi al Tribunale di Napoli per l’ipotizzato reato di incendio doloso a carico di [OSCURATO:PERSONA], ed espletata C.T.U., con sentenza n. 901/2016, dichiarava la responsabilità, per i danni a terzi, dei proprietari – eredi Ambrosio e della conduttrice, in solido tra loro, ai sensi dell’art. 2051 cod.civ., dichiarava che la compagnia di assicurazioni del condominio, [OSCURATO:SOCIETA]., era tenuta ad indennizzare il condominio, i proprietari -eredi Ambrosio, nonché i condomini intervenuti, per i danni conseguenti all’incendio, per l’effetto condannava i proprietari - eredi Ambrosio, la conduttrice NU.BA ed il Cozzolino in proprio e la [OSCURATO:SOCIETA]., tenuta in forza della polizza globale, al risarcimento dei danni, liquidati in favore del condominio nonché in favore degli stessi Ambrosio e di ogni singolo condomino, in relazione a quelli subiti per la proprietà esclusiva, condannava la conduttrice NU.BA. ed il Cozzolino in proprio al risarcimento dei danni in favore dei proprietari locatori-eredi Ambrosio, per la ritardata restituzione dei locali, in conseguenza della risoluzione del contratto di locazione.

La Corte d’appello di Napoli, all’esito del giudizio promosso, in via principale, da [OSCURATO:SOCIETA]. e, in via incidentale, dalla NU.BA. e da [OSCURATO:PERSONA], in proprio, con la sentenza n. 4740/2023, dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere tra [OSCURATO:SOCIETA]., il Condominio “[OSCURATO:PERSONA]” e i singoli condomini intervenuti in giudizio, ha rigettato l’appello incidentale proposto dal Cozzolino, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della NU.BA., ha disatteso l’azione di ripetizione proposta [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Cozzolino, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della NU.BA. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentate legale della NU.BA., ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo si denunzia Violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e 2909 cc. - Nullità della sentenza per violazione del giudicato interno formatosi in ordine alla natura dell’attività esercitata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel locale condotto in locazione; in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. .

Premesso il fatto incontestato che il locale da cui si era sviluppato l’incendio era utilizzato come deposito di capi di abbigliamento, parte ricorrente deduce la violazione del giudicato interno formatosi sul punto, avendo il giudice a quo ritenuto applicabile la disciplina di prevenzione di cui al n. 38, del d.m. 16 febbraio 1982, riguardante gli “Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg, che attiene , invece, agli opifici e agli impianti di trasformazione di cose, aziende. 2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato , avendo la corte territoriale sostituito le domande ed eccezioni proposte dalle parti con altre diverse, essendo la sentenza d’appello fondata su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti. 3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della Violazione e falsa applicazione del D.M. 16 febbraio 1982 – vizio di sussunzione del fatto nell’ipotesi normativa; in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. .

La realtà fattuale pacificamente ritenuta e condivisa da tutte le parti in causa e dalla sentenza di primo grado - lo svolgimento di attività di semplice deposito vestiti nel locale andato a fuoco - non impugnata o contestata e confermata dalla CTU svolta in primo grado sarebbe stata erroneamente sussunta dalla sentenza di appello nell’attività di cui al n. 48 del d.m. 16 febbraio 1982 anziché in quella prevista al n. 88, là dove ha ritenuto che, in virtù dell’attività svolta, avrebbe comunque dovuto chiedere il parere preventivo antincendio secondo quanto previsto dal d.m. di riferimento, perché, se è vero che l’attività di deposito di fibre tessili, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Nola in sentenza, non rientra nell’attività disciplinata dalla previsione n. 70, essa va comunque ricondotta nella categoria di attività di cui al n. 38 riguardante gli “Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg”, per le quali il decreto ministeriale citato prevede l’obbligo di richiedere il parere preventivo alla sola condizione che presso i locali sia prodotta o detenuta una quantità di materiale tessile in massa superiore a 5.000 kg (come nella fattispecie in esame).

La corte territoriale avrebbe erroneamente assimilato il deposito merci, quale è quello per cui è causa, ad un opificio, traendone conseguenze erronee che hanno dato vita ad una violazione di legge in senso proprio . 4) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c .

La corte d’appello, nell’ipotizzare lo svolgimento nel deposito locato di una attività equiparabile a quella di uno stabilimento o un impianto, avrebbe inammissibilmente emesso una statuizione priva di qualsiasi corrispondenza nei fatti di causa e fondata, esclusivamente, su una circostanza non dedotta in giudizio da nessuna delle parti, la quale se fosse effettiva o reale dovrebbe presumersi acquisita per conoscenza personale dai giudici, disattendendo il principio secondo cui la decisione deve essere adottata iuxta alligata et probata. 5) I motivi che possono essere esaminati congiuntamente, perché da prospettive differenti riguardano la stessa questione, sono complessivamente infondati.

E’ opportuno in primo luogo precisare che la corte d'appello, premesso che la disciplina di prevenzione antincendio è contenuta nel d.m. 16 febbraio 1982, come modificato dal d.p.r. n. 151/2011, il quale contiene una suddivisione in categorie delle varie attività con riferimento alle quali, in presenza di certe condizioni, è obbligatorio richiedere il suddetto parere preventivo, ha ritenuto che il tribunale avesse erroneamente ricondotto l’attività svolta dalla NU.BA. a quella di cui al n. 70 del d.m. 16 febbraio 1982 relativa a “locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 mq con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg”, in quanto il deposito locato, interessato dall’incendio, non presentava tali parametri di grandezza; nondimeno, ha ritenuto che l’attività di deposito di fibre tessili rientrasse nell’ipotesi disciplinata dal n. 38, riguardante gli “Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg”; ipotesi per le quali il decreto ministeriale citato prevede l’obbligo di richiedere il parere preventivo alla sola condizione che presso i locali sia prodotta o detenuta una quantità di materiale tessile in massa superiore a 5.000 kg, come nella fattispecie in esame.

È evidente, dunque, che la conclusione della corte territoriale ha preso le mosse dalla premessa che l’obbligo di acquisire il parere preventivo antincendio derivasse dalla mera detenzione nel deposito delle fibre tessili –i capi di vestiario – in quantità di massa superiore a 5000 kg: circostanza quest’ultima non contestata da parte ricorrente.

Vani e inefficaci sono allora i tentativi di confutare tale decisione deducendo: a) la violazione del giudicato (primo motivo), non solo perché ilgiudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia (Cass.14/12/2024, n. 32563), ma anche perchè la questione sub judice era se la NU.BA avesse oppure no l’obbligo, essendo il locale dalla stessa detenuto utilizzato come deposito di capi di abbigliamento, di chiedere il parere preventivo antincendio; b) la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (secondo motivo) che ricorre solo là dove cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto: ipotesi qui non ricorrente; c) l’errore di sussunzione di una quaestio facti all’origine di un errore di diritto, la falsa applicazione di legge (terzo motivo), perché l’errore di sussunzione, basato sul convincimento che la corte territoriale abbia equiparato il deposito con l’opificio, non si confronta con la ratio decidendi dell’impugnata sentenza che ha inequivocamente ritenuto che la mera detenzione – quindi non ha affatto ipotizzato che nel deposito si svolgesse un’attività di trasformazione e di lavorazione di fibre tessili – comportasse l’obbligo di acquisire il parere preventivo antincendio, come del resto prevede la norma applicata che non solo fa riferimento alla produzione e alla lavorazione di fibre tessili ma anche alla loro detenzione in uno stabilimento: espressione quest’ultima che ben poteva essere utilizzata per definire il locale adibito a deposito; d) la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. (quarto motivo), perché, come si è già anticipato, la ratio decidendi dell’impugnata sentenza non è stata colta da parte ricorrente, atteso che il giudice a quo non ha mai affermato né ipotizzato che nel deposito si svolgesse un’attività industriale, di trasformazione o lavorazione di fibre tessili. 5) All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. 6) Le spese, in favore del controricorrente, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all’ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2000/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della NU.BA. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., CONDOMINIO “[OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4740/2023, depositata il 07/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere comproprietari di un locale ad uso deposito sito al piano interrato del fabbricato condominiale denominato “[OSCURATO:PERSONA]” in Nola, concesso in locazione per uso deposito alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., poi diventata NU.BA. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti NU.BA), subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., convenivano, dinanzi al Tribunale di Nola, la NU.BA, la Società assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., con le quali erano rispettivamente garantiti per la responsabilità per danni la NU.BA. e il Condominio di [OSCURATO:PERSONA], per sentire accertare la responsabilità della NU.BA. per la causazione dell’incendio sviluppatosi il giorno 7 maggio 2004 nel predetto locale e per sentirla condannare in solido con le indicate compagnie assicurative al risarcimento dei danni provocati al locale di loro proprietà nonché alle parti comuni condominiali ed alle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva di terzi. Spiegavano intervento volontario, con distinti atti, alcuni condomini che chiedevano il risarcimento del danno cagionato dall’incendio ai loro appartamenti. Il Tribunale di Nola, disposta la riunione del giudizio a quello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e rigettate le istanze di sospensione, per la pendenza di procedimento penale dinanzi al Tribunale di Napoli per l’ipotizzato reato di incendio doloso a carico di [OSCURATO:PERSONA], ed espletata C.T.U., con sentenza n. 901/2016, dichiarava la responsabilità, per i danni a terzi, dei proprietari – eredi Ambrosio e della conduttrice, in solido tra loro, ai sensi dell’art. 2051 cod.civ., dichiarava che la compagnia di assicurazioni del condominio, [OSCURATO:SOCIETA]., era tenuta ad indennizzare il condominio, i proprietari -eredi Ambrosio, nonché i condomini intervenuti, per i danni conseguenti all’incendio, per l’effetto condannava i proprietari - eredi Ambrosio, la conduttrice NU.BA ed il Cozzolino in proprio e la [OSCURATO:SOCIETA]., tenuta in forza della polizza globale, al risarcimento dei danni, liquidati in favore del condominio nonché in favore degli stessi Ambrosio e di ogni singolo condomino, in relazione a quelli subiti per la proprietà esclusiva, condannava la conduttrice NU.BA. ed il Cozzolino in proprio al risarcimento dei danni in favore dei proprietari locatori-eredi Ambrosio, per la ritardata restituzione dei locali, in conseguenza della risoluzione del contratto di locazione. La Corte d’appello di Napoli, all’esito del giudizio promosso, in via principale, da [OSCURATO:SOCIETA]. e, in via incidentale, dalla NU.BA. e da [OSCURATO:PERSONA], in proprio, con la sentenza n. 4740/2023, dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere tra [OSCURATO:SOCIETA]., il Condominio “[OSCURATO:PERSONA]” e i singoli condomini intervenuti in giudizio, ha rigettato l’appello incidentale proposto dal Cozzolino, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della NU.BA., ha disatteso l’azione di ripetizione proposta [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Cozzolino, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della NU.BA. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentate legale della NU.BA., ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo si denunzia Violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e 2909 cc. - Nullità della sentenza per violazione del giudicato interno formatosi in ordine alla natura dell’attività esercitata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel locale condotto in locazione; in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. . Premesso il fatto incontestato che il locale da cui si era sviluppato l’incendio era utilizzato come deposito di capi di abbigliamento, parte ricorrente deduce la violazione del giudicato interno formatosi sul punto, avendo il giudice a quo ritenuto applicabile la disciplina di prevenzione di cui al n. 38, del d.m. 16 febbraio 1982, riguardante gli “Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg, che attiene , invece, agli opifici e agli impianti di trasformazione di cose, aziende. 2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato , avendo la corte territoriale sostituito le domande ed eccezioni proposte dalle parti con altre diverse, essendo la sentenza d’appello fondata su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti. 3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della Violazione e falsa applicazione del D.M. 16 febbraio 1982 – vizio di sussunzione del fatto nell’ipotesi normativa; in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. . La realtà fattuale pacificamente ritenuta e condivisa da tutte le parti in causa e dalla sentenza di primo grado - lo svolgimento di attività di semplice deposito vestiti nel locale andato a fuoco - non impugnata o contestata e confermata dalla CTU svolta in primo grado sarebbe stata erroneamente sussunta dalla sentenza di appello nell’attività di cui al n. 48 del d.m. 16 febbraio 1982 anziché in quella prevista al n. 88, là dove ha ritenuto che, in virtù dell’attività svolta, avrebbe comunque dovuto chiedere il parere preventivo antincendio secondo quanto previsto dal d.m. di riferimento, perché, se è vero che l’attività di deposito di fibre tessili, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Nola in sentenza, non rientra nell’attività disciplinata dalla previsione n. 70, essa va comunque ricondotta nella categoria di attività di cui al n. 38 riguardante gli “Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg”, per le quali il decreto ministeriale citato prevede l’obbligo di richiedere il parere preventivo alla sola condizione che presso i locali sia prodotta o detenuta una quantità di materiale tessile in massa superiore a 5.000 kg (come nella fattispecie in esame). La corte territoriale avrebbe erroneamente assimilato il deposito merci, quale è quello per cui è causa, ad un opificio, traendone conseguenze erronee che hanno dato vita ad una violazione di legge in senso proprio . 4) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c . La corte d’appello, nell’ipotizzare lo svolgimento nel deposito locato di una attività equiparabile a quella di uno stabilimento o un impianto, avrebbe inammissibilmente emesso una statuizione priva di qualsiasi corrispondenza nei fatti di causa e fondata, esclusivamente, su una circostanza non dedotta in giudizio da nessuna delle parti, la quale se fosse effettiva o reale dovrebbe presumersi acquisita per conoscenza personale dai giudici, disattendendo il principio secondo cui la decisione deve essere adottata iuxta alligata et probata. 5) I motivi che possono essere esaminati congiuntamente, perché da prospettive differenti riguardano la stessa questione, sono complessivamente infondati. E’ opportuno in primo luogo precisare che la corte d'appello, premesso che la disciplina di prevenzione antincendio è contenuta nel d.m. 16 febbraio 1982, come modificato dal d.p.r. n. 151/2011, il quale contiene una suddivisione in categorie delle varie attività con riferimento alle quali, in presenza di certe condizioni, è obbligatorio richiedere il suddetto parere preventivo, ha ritenuto che il tribunale avesse erroneamente ricondotto l’attività svolta dalla NU.BA. a quella di cui al n. 70 del d.m. 16 febbraio 1982 relativa a “locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 mq con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg”, in quanto il deposito locato, interessato dall’incendio, non presentava tali parametri di grandezza; nondimeno, ha ritenuto che l’attività di deposito di fibre tessili rientrasse nell’ipotesi disciplinata dal n. 38, riguardante gli “Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg”; ipotesi per le quali il decreto ministeriale citato prevede l’obbligo di richiedere il parere preventivo alla sola condizione che presso i locali sia prodotta o detenuta una quantità di materiale tessile in massa superiore a 5.000 kg, come nella fattispecie in esame. È evidente, dunque, che la conclusione della corte territoriale ha preso le mosse dalla premessa che l’obbligo di acquisire il parere preventivo antincendio derivasse dalla mera detenzione nel deposito delle fibre tessili –i capi di vestiario – in quantità di massa superiore a 5000 kg: circostanza quest’ultima non contestata da parte ricorrente. Vani e inefficaci sono allora i tentativi di confutare tale decisione deducendo: a) la violazione del giudicato (primo motivo), non solo perché ilgiudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia (Cass.14/12/2024, n. 32563), ma anche perchè la questione sub judice era se la NU.BA avesse oppure no l’obbligo, essendo il locale dalla stessa detenuto utilizzato come deposito di capi di abbigliamento, di chiedere il parere preventivo antincendio; b) la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (secondo motivo) che ricorre solo là dove cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto: ipotesi qui non ricorrente; c) l’errore di sussunzione di una quaestio facti all’origine di un errore di diritto, la falsa applicazione di legge (terzo motivo), perché l’errore di sussunzione, basato sul convincimento che la corte territoriale abbia equiparato il deposito con l’opificio, non si confronta con la ratio decidendi dell’impugnata sentenza che ha inequivocamente ritenuto che la mera detenzione – quindi non ha affatto ipotizzato che nel deposito si svolgesse un’attività di trasformazione e di lavorazione di fibre tessili – comportasse l’obbligo di acquisire il parere preventivo antincendio, come del resto prevede la norma applicata che non solo fa riferimento alla produzione e alla lavorazione di fibre tessili ma anche alla loro detenzione in uno stabilimento: espressione quest’ultima che ben poteva essere utilizzata per definire il locale adibito a deposito; d) la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. (quarto motivo), perché, come si è già anticipato, la ratio decidendi dell’impugnata sentenza non è stata colta da parte ricorrente, atteso che il giudice a quo non ha mai affermato né ipotizzato che nel deposito si svolgesse un’attività industriale, di trasformazione o lavorazione di fibre tessili. 5) All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. 6) Le spese, in favore del controricorrente, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all’ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contr
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