CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 ottobre 2023
Cassazione n. 50815/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E' stata richiesta, di ufficio, la correzione del dispositivo annotato sul ruolo di udienza della sentenza in epigrafe n. sez. 1230/2023 (proc. R.G.N. 16992/2023 - n.45285-23) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che per un mero errore materiale, a seguito del parziale annullamento del provvedimento impugnato, non è stato riportato il rinvio "al Tribunale di Ragusa"; P.Q.M. ordina la correzione della sentenza n.45285 del 3 ottobre 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mediante aggiunta, dopo la disposizione "annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla partecipazione per la quota di euro 72.000 nella società [OSCURATO:PERSONA] intestata a [OSCURATO:PERSONA]", dell'espressione "con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ragusa" e sostituzione della successiva disposizione "rigetta nel resto il ricorso" con quella "rigetta nel resto i ricorsi". Manda alla Cancelleria per le annotazioni del caso. Così deciso, il 23/1