CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29795/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 372, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge processuale e vizi cumulativi di motivazione in punto di affermazione di colpevolezza, poiché fondata su dichiarazioni dell'imputato inutilizzabili ex art. 350, cod. proc. pen., e su un'erronea valutazione del materiale probatorio. 2. Il ricorso è inammissibile: per aspecificità, poiché si risolve nella sostanziale riproposizione dei motivi d'appello, senza alcuna critica ragionata delle argomentazioni della sentenza impugnata; ed altresì perché volto ad ottenere dal giudice di legittimità un giudizio di fatto, che non gli compete. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugn