CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 09397/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22750/2020 proposto da: .\ [OSCURATO:PERSONA]'', B1NEVENTO rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]1 l'O e con domicilio eletto presso l'ufficio legale dell'Asl di Benevento, via Mascellano 1 - ricorrente - contro 1)1', BLAS10 1'11,11130, rappresentato e difeso dall'Avv. AlICHELE *\NS( )Ni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].3`11 m Roma, Corm) Vittorio I .;tuanuele il n. 326; - contorkorrente- avverso la sentenza n. 6965/2019 della CORTI'. D'APPK11,0 di NAPOLI, depositata il 30/12/2019, NRG 3854/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 131..1i i [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] di Benevento (di seguito, ASL) avverso la sentenza del locale Tribunale con cui era stata accolta, nei limiti della prescrizione, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] finalizzata al riconoscimento delle differenze retributive a lui spettanti per avere svolto, nonostante l'inquadramento in categoria 13, mansioni rientranti nella categoria BS; 2. la Corte territoriale rimarcava come l'appellante non avesse enunciato alcuna censura specifica agli argomenti di fatto sulla cui base il Tribunale aveva riconosciuto lo svolgimento di fatto delle mansioni superiori, su presupposti di diritto consolidati secondo cui appunto ciò comportava il sorgere del diritto alle superiori retribuzioni, così come erano mancate argomentazioni concrete sul perché avrebbe dovuto essere ritenuto errato raccoglimento solo parziale dell'eccezione di prescrizione quinquennale e la reiezione dell'eccezione di prescrizione presuntiv a; 3. la \SI, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso del [OSCURATO:PERSONA]; 5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; 6. il controricorrente ha depositato memoria; Ric. 2020 n. 22750 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso censura la sentenza di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) e contesta alla Corte di merito di avere aderito a tesi rigorose sui requisiti di ammissibilità dell'appello, in realtà superate dall'evolversi della giurisprudenza di legittimità sul tema; 2. il motivo è inammissibile; 3. esso riporta, a pag. 12, solo un parziale stralcio del ricorso in appello, da cui si evince una genericissima affermazione di mancanza di prova di quanto necessario a fondare il diritto rivendicato ed è altresì mancante la trascrizione delle argomentazioni, riportate solo genericamente in via riassuntiva, sulla cui base la domanda era stata accolta in primo grado, in forza della valutazione dell'istruttoria e degli atti di causa; 4. su tale piano è evidente la carenza motivazionale ed espositiva della censura, che non chiarisce con quali specifici argomenti, indubbiamente richiesti dagli arti. 342 e dall'art. 434 c.p.c. anche come intesi da Cass., *li., 27199/2017 (ove si richiede che il gravame si sviluppi «affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confi /ti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice») l'atto di appello avesse censurato) le valutazioni istruttorie svolte in primo grado, ma senza consentire di apprezzare alcunché rispetto) al vizio processuale sulla cui base la Corte territoriale ha definito il giudizio in rito; 5. la formulazione del motivo si pone dunque in contrasto con i presupposti di specificità di cui all'art. 366, co. 1, c.p.c. (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta nonna nel su(-) complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 3, 4 e 6 della stessa Ric. 2020 n. 22750 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l'argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469); 6. l'inammissibilità del primo motivo, confermando la pronuncia definitoria in rito del giudizio di appello già assunta in secondo grado manda assorbito) il restante motivi riguardante la prescrizione e contenente difese anche sul merito; 7. la regolazione delle spese segue la soccombenza, mentre non si ravvisano i presupposti di abuso dello strumento processuale che potrebbero giustificare la richiesta condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. — su cui il controricorrente ha insistito ancora nella memoria difensiva - non avendo in sé solo rilievo la colpa grave rispetto ai vizi di rito del ricorso, semmai decisiva rispetto all'ipotesi qui non evocata di cui all'art. 96, co. 1, c.p.c., guanto la assoluta pretestuosità di esso ((. 3830/2021) e l'uso del processo per fini puramente dilatori, non necessariamente conseguente al solo fatto che vi sia un'inammissibilità affermata per difetto di c.d. autosufficienza, in quanto pronuncia in sé destinata ad essere fondata sul solo contenuto) formale del ricorso per cassazione; P.Q.M. 1,a Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, assorbito il