CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02343/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MELITO Alex ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha previo riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, ha ri- determinato nei suoi confronti la pena in anni due di reclusione ed euro 600 di multa in relazione al reato di furto di un televisore e di una bicicletta all'interno di pertinenza di luogo di privata dimora. 2. Lamenta il ricorrente la qualificazione giuridica del reato dovendo la condotta essere assunta in ipotesi di tentativo e vizio motivazionale in relazione al manca- to riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato; a prescindere che il motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto quale tentativo è nuovo in quanto non dedotto nei motivi di appello, risulta comunque evidente il fatto che il ricorrente, prima di essere inseguito dalla per- sona offesa, aveva acquisito un possesso autonomo della refurtiva. Quanto alla sospensione condizionale della pena il giudice di appello, ancor prima di valutare in termini prognostici il pericolo di recidivanza criminosa, ha escluso il beneficio in quanto risultavano essere state pronunciate nei confronti del preve- nuto due sentenze definitive per delitti dolosi, ipotesi preclusiva al riconoscimen- to ai sensi dell'art.164 n.1 cod.pen. 5.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente