CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41047/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLOdi BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia del 15 marzo 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale da lui commessi quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. e, unificati i due reati in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ex art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, lo aveva condannato alla pena ritenuta cli giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della mancanza di motivazione in ordine al rigetto dei motivi di appello è inammissibile per la sua genericità e comunque per la sua manifesta infondatezza, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione con la quale il ricorrente mostra di non confrontarsi; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il