CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17523/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenzadel Tribunale di Parma, emessa il 30 maggio 2024, che aveva condannato il ricorrentealla pena di giustizia in relazione al reato di truffa commesso con modalità on line e,pertanto, aggravato ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 2-bis cod.pen., in relazioneall’art. 61, primo comma, n. 5 cod.pen.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ricondotto il fatto,siccome commesso a distanza utilizzando strumenti informatici e telematici idonei adostacolare la propria o altrui identificazione, nell’ipotesi aggravata di cui all’art. 640,secondo comma, n. 2-ter cod.pen., ipotesi procedibile a querela ai sensi del successivoquarto comma della medesima norma incriminatrice.Per il che, essendosi avuta la remissione della querela da parte della persona offesa,avrebbe dovuto pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato.Peraltro, l’aggravante avrebbe dovuto essere esclusa alla luce delle modalità del fatto;2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuantigeneriche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl primo motivo di ricorso è fondato ed ha carattere assorbente rispetto al secondo motivo.1. L’art. 16, comma 1, lett. t), n. 1 legge 28 giugno 2024 n. 90, ha introdotto nell’art.640 cod.pen. il comma 2-ter, che prevede una speciale ipotesi aggravata di truffa quando“il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare lapropria o altrui identificazione.”Il reato di truffa aggravata contestato al ricorrente – e commesso in epoca pregressa allaintroduzione della norma – è riconducibile a tale ipotesi aggravata di nuova coniazione,dal momento che nella imputazione risulta l’uso dello strumento telematico al fineprecipuo di non permettere alla persona offesa “di controllare l’identità e la serietàdell’interlocutore contraente”.2. Il reato, così aggravato ai sensi del comma 2-ter dell’art. 640 cod.pen., è procedibilea querela, secondo quanto prevede l’ultimo comma della fattispecie incriminatrice,anch’esso oggetto di modifica per effetto della medesima legge prima citata.Una volta intervenuta la remissione della querela ad opera della persona offesa – allegataal ricorso e della quale ha dato atto anche la sentenza impugnata – il reato deve ritenersiestinto per remissione della querela, così dovendosi provvedere attraverso l’annullamentosenza rinvio della sentenza impugnata.Non osta a tale decisione la circostanza che il fatto contestato era stato commesso primadella modifica normativa dell’art. 640 cod.pen., trattandosi di una modifica più favorevoleall’imputato, avuto riguardo alla natura mista, sostanziale e processuale, della querela edella sua disciplina (in questo senso, cfr. Sez. 2, n. 22257 del 09/05/2025, Bianco, Rv.288222-01, in motivazione, con opportuni richiami ai precedenti conformi).Alla statuizione adottata consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, non risultando diversa indicazione nell’atto di remissione della querela. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione dellaquerela.Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.Così deciso, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]