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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 17244/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge penale in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di danneggiamento ascritto alla odierna ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende invero ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti e una diversa lettura dei dati processuali, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con una motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della impugnata sentenza); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131bis, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 3 della impugnata sentenza, ove i giudici d'appello hanno correttamente indicato i motivi che impediscono di ritenere sussistente la particolare tenuità del fatto), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge penale in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di danneggiamento ascritto alla odierna ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende invero ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti e una diversa lettura dei dati processuali, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con una motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della impugnata sentenza); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131bis, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 3 della impugnata sentenza, ove i giudici d'appello hanno correttamente indicato i motivi che impediscono di ritenere sussistente la particolare tenuità del fatto), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17244/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris