CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 1967
Cassazione n. 14473/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/05/1967 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. per mancanza di dolo, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3-4 relativamente alle dichiarazioni del testimone e alla falsa circostanza riferita dal ricorrente in denuncia, risultando rispondenti al vero i fatti accertati dall'operante e giustificativi della contestazione elevata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] /do Pierlui9i [OSCURATO:PERSONA] DE.[OSCURATO:PERSONA] 1 3 A „),-