CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11486/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nti-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, BCC gestione [OSCURATO:PERSONA] per laGestione dei [OSCURATO:SOCIETA] quale mandataria del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA],-intimati-Numero registro generale 17358/2024Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11486/2026Data pubblicazione 28/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 844/2024depositata il 30/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Bologna rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza pronunciata dal Tribunale di Parma e con la quale erastato dichiarato nullo – ai sensi dell’art. 404, secondo comma c.p.c. - ildecreto ingiuntivo richiesto dai primi due nei confronti del terzo, figliodegli stessi, e la conseguente iscrizione di ipoteca giudiziale sugli immobilidel debitore, nonché era stato dichiarato nullo l’atto di destinazione deibeni ex art.2645 ter c.c. stipulato da [OSCURATO:PERSONA] per ilsoddisfacimento dei bisogni familiari dei genitori.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto ingiudizio ex art. 404, secondo comma, c.p.c. i richiedenti il decretoingiuntivo e l’asserito debitore affermando che il provvedimento giudizialeera stato emesso per effetto della allegazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un prestito inesistente, riconosciuto invece dallo stessodebitore al solo fine di rendere il decreto ingiuntivo esecutivo. Costoro,costituitisi, avevano esposto di aver mutuato nel tempo plurime somme alfiglio con obbligo di restituzione cui questi non aveva provveduto, purriconoscendone la debenza e rilasciando assegno di importocorrispondente al totale del dovuto.Accolta l’opposizione ex art. 404 c.p.c. dal Tribunale di Parma, conl’appello proposto i genitori di [OSCURATO:PERSONA] avevano preliminarmenteNumero registro generale 17358/2024Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11486/2026Data pubblicazione 28/04/2026eccepito la decorrenza del termine per la proposizione della domanda edavevano contestato la ricorrenza dei presupposti della norma invocata el’erronea ricostruzione della vicenda fattuale dal giudice di prime cure;avevano altresì dedotto che in altri giudizi proposti da differenti istituti dicredito la medesima domanda era stata rigettata, dovendosi dunquerispettare il relativo giudicato formatosi ed evidenziando, in ogni caso, ildifetto di interesse della banca attrice per l’esistenza di altre formalitàpregiudizievoli di importo assorbente gravanti sui beni immobili sui qualiera iscritta l’ipoteca di essa creditrice.Il giudice dell’impugnazione ritenuta la tempestività della domanda el’interesse ad agire della creditrice, confermava la valutazione deipresupposti di cui all’art.404, secondo comma c.c., come operata dalgiudice di primo grado e rigettava l’appello.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso articolato in dieci motivi.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.c. ha resistito con controricorso.memoria ex art.378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo (enunciato come i successivi con lettera maiuscola -A-) i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per «violazione e falsaapplicazione dell’art.2697 c.c. e 404 c.p.c. in relazione all’art.360 comma1 n.3 c.p.c.».Assumono che la Corte d’Appello ha ritenuto erroneamente tempestiva laproposizione della domanda laddove la visibilità del fascicolo del giudiziomonitorio aveva fatto già acquisire alla banca la conoscenza del ricorsoche, unitamente alla conoscenza dell’iscrizione ipotecaria e dei soggettiNumero registro generale 17358/2024Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11486/2026Data pubblicazione 28/04/2026richiedenti la stessa, avrebbe consentito alla creditrice l’acquisizione diogni elemento utile per la proposizione dell’azione giudiziale.Il motivo è inammissibile.Il giudice del gravame ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] di Bologna ha depositatol’autorizzazione del Presidente del Tribunale di Parma per l’accesso aglidell’opposizione è stata poi effettuata il 16.11.2015.Ha dunque evidenziato che ‘il termine perentorio di trenta giorni,accordato al creditore per l'opposizione contro la sentenza che siaintervenuta fra il debitore ed un terzo e sia effetto di dolo o collusione insuo danno (art. 404, secondo comma, cod. proc. civ.), decorre dallascoperta di detto dolo o collusione (art. 326 cod. proc. civ.), scoperta chedeve peraltro essere effettiva e completa, e che, ove avvenga per gradi,può dirsi completata solo quando il creditore abbia acquisito la ragionevolecertezza - non essendo sufficiente il mero sospetto’, così correttamenteCass. n.28311/2020).Erroneamente i ricorrenti ritengono che il giudice di merito avrebbeconsentito alla creditrice di spostare a propria discrezione il termine didecorrenza per la proposizione dell’azione allorché ha valutato che solodalla data di autorizzazione all’accesso degli atti del procedimentomonitorio quella conoscenza si fosse completata.Affermano infatti che già con l’iscrizione ipotecaria e con la conoscenza deirelativi richiedenti nonché del decreto ingiuntivo indicato quale titolodell’iscrizione stessa, la banca poteva avere contezza del quadro fattualeche ha ritenuto fraudolento e che ha giustificato la proposizionedell’azione.Numero registro generale 17358/2024Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11486/2026Data pubblicazione 28/04/2026Tuttavia tale affermazione, svolta già nei giudizi di merito, tende a chequesta Corte dia luogo ad una nuova valutazione dei predetti dati qualifatti idonei a far comprendere immediatamente alla banca la sussistenzareale o meno della ragione di credito vantata dai genitori di EmanueleRastelli nei confronti dello stesso; valutazione preclusa in sede dilegittimità e che si sottrae ad ogni vizio logico, neppure specificatamenteenunciato, poiché non si comprende come la mera indicazione del titolodell’iscrizione ipotecaria e dei relativi richiedenti avrebbe potuto farconoscere alla banca la reale esistenza o meno del credito sotteso.La violazione del precetto di cui all’art.2697 c.c. è dedotta in modoinidoneo, configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era oneratasecondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenzatra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censurasia la valutazione che il giudice ha svolto delle prove proposte dalle parti(sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti delriformulato art. 360, primo comma, n.5. c.p.c.: Cass. n. 13395/2018).D’altro canto, non si comprende quali informazioni utili il creditore avrebbepotuto apprendere nella specie, al fine di conoscere il dolo o la collusionetra le parti, per il tramite della nota di iscrizione dell’ipoteca. Essa,evidentemente, dovette rispettare necessariamente le indicazioniprescritte dall’art.2839 c.c., ma, non solo il motivo è carente dispecificazioni sul se e sul come esse avrebbero potuto e dovuto rivelare ildolo o la collusione, ma a monte – lo si osserva ad abundantiam, dato chetale carenza argomentativa è assorbente – il contenuto normativo di cui alcomma primo ed al comma secondo di detta norma palesa che tanto lamera lettura del titolo (il decreto ingiuntivo) presentato al Conservatore aisensi del primo comma e da questi conservato a norma del secondocomma dell’art. 2840 c.c., quanto le indicazioni prescritte dal secondoNumero registro generale 17358/2024Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11486/2026Data pubblicazione 28/04/2026comma dell’art. 2839 non si vede come avrebbero potuto evidenziare diper sé, cioè automaticamente, il dolo o la collusione. Tanto valeparticolarmente per la mera causale del credito riconosciuto dal decretoingiuntivo, cioè un prestito fra consanguinei.Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la «violazione dell’art.115c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.. Nullità della sentenzaai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c.».Assumono che la sentenza impugnata ha accolto le domande della bancasulla base di mere affermazioni di principio ed ha addossato ai ricorrentioneri probatori che al contrario gravavano sulla creditrice.In via preliminare si rileva che la violazione delle norme citate non èdedotta correttamente secondo le indicazioni più volte espresse da questaCorte.In particolare, per dedurre la violazione dell’art.115 c.p.c. occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestatie la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (si veda giàCass. n. 11892 del 2016, il cui principio di diritto, già ribadito – sebbene inmotivazione espressa, ma non massimata - da Sez. U, Sentenza n. 16598del 05/08/2016, è costantemente ribadito: ex multis, Cass., Sez. Un., n.20867 del 2020). E nella specie tale denunzia è mancata, essendo ladoglianza relativa piuttosto alla valutazione degli elementi probatoriacquisiti in atti.Numero registro generale 17358/2024Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11486/2026Data pubblicazione 28/04/2026Quanto invece alla violazione del disposto di cui all’art.2697 c.c. anch’essasi fonda piuttosto, inammissibilmente (per quanto esposto al precedentemotivo), sull’indicata erronea valutazione da parte del giudice di meritodelle risultanze istruttorie anziché sulla concreta distribuzione degli oneriprobatori.In ogni caso l’assunto è anche infondato.Con ampia ed articolata motivazione alle pagg.12 -14 della sentenzacensurata il giudice afferma che non risulta provato che le somme versatedai genitori a [OSCURATO:PERSONA] sottendevano ad un rapporto di mutuoappello di prove orali sul punto; ribadito che l’onere del fatto costitutivo(ovvero la dazione a titolo di mutuo) ricadeva sui convenuti, ha altresìevidenziato che l’assegno emesso a garanzia dell’asserito debito del figlionon era stato portato mai all’incasso e che risultava ‘sospetto’ alla lucedelle circostanze temporali del relativo rilascio.Orbene, a fronte della corretta applicazione del principio secondo cuil'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo , ai sensidell'art. 2697, primo comma, cod. civ., è tenuto a provare gli elementicostitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolodella stessa da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione e chel'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla meraconsegna di assegni bancari o somme di denaro, il giudicedell’impugnazione ha ritenuto che il riconoscimento della sussistenza delcredito da parte del [OSCURATO:PERSONA] non fosse adeguata prova delcredito stesso proprio in considerazione dello speciale contesto in cui lavicenda si era sviluppata.Ne consegue che la motivazione risulta chiara, rispettosa degli oneriprobatori facenti capo alle parti e si articola secondo un percorso logicoNumero registro generale 17358/2024Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11486/2026Data pubblicazione 28/04/2026che in questa sede si chiede soltanto di rivalutare con diversoapprezzamento, e quindi inammissibilmente rispetto al sindacato di meralegittimità che la Corte può svolgere.Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per«violazione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c. violazionedi giudicato esterno».Assumono in particolare che in altri giudizi promossi da diversi istituti dicredito per la revocatoria del medesimo decreto ingiuntivo e dell'ipotecaiscritta sugli immobili del debitore da parte di essi ricorrenti era statariconosciuta l'esistenza effettiva del credito e l'efficacia e validità deldecreto ingiuntivo emesso nonché dell'ipoteca iscritta. Il passaggio ingiudicato di tali sentenze dimostrerebbe la fondatezza delle difeseesposte.Il motivo è inammissibile.Con esso i ricorrenti ripropongono l’assunto già esposto nel precedentegrado di giudizio relativo all’intervenuta decisione da parte di altri giudicidell’opponibilità del decreto e della conseguente ipoteca ai creditori inquella sede attrice ed intervenuta invocando la giurisprudenza di questaCorte che indica che ‘il giudice ha il dovere di conformarsi alla regula iurisgià formatasi sulla res iudicanda, quand'anche essa risulti da diversogiudizio intercorso tra le stesse parti o tra parti parzialmente diverse,purché risulti certo o presumibile in misura assimilabile al certo laconoscenza del diverso giudizio avente carattere pregiudicante rispetto aquello in atti (Cass. n.14011/2007)’.Tuttavia, in primis, in questa sede non vi è cenno della produzione delledue sentenze citate, che vengono riprodotte solo in alcune parti, né sonorichiamate quali documenti allegati ai fascicoli di parte depositatitelematicamente (né le stesse sono rinvenibili in essi).Numero registro generale 17358/2024Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11486/2026Data pubblicazione 28/04/2026E poiché la sentenza prodotta in un giudizio per dimostrare l'esistenza diun giudicato esterno rilevante ai fini della decisione assume rispetto adesso - in ragione della sua oggettiva intrinseca natura di documento - lanatura di una produzione documentale, il requisito di ammissibilità delricorso per cassazione indicato dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. concerne intutte le sue implicazioni anche una sentenza prodotta nel giudizio dimerito, riguardo alla quale il motivo di ricorso per cassazione argomenti lacensura della sentenza di merito quanto all'esistenza, alla negazione oall'interpretazione del suo valore di giudicato esterno (Cass.n.21560/2011, Cass.n.12658/2014). In particolare allora sonoinammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., lecensure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora ilricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nelricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioninecessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dellosvolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenutapresso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovveroancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello diparte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio dilegittimità(Cass. S.U. n.34469/19, Cass. n. 18695/2021).In secundis, il precedente richiamato da parte ricorrente (Cass. n.14011/2007) è irrilevante nella specie, atteso che concerne una fattispecienella quale venne assegnata efficacia di cosa giudicata alla decisioneformatasi fra parti parzialmente diverse con riferimento ad una vicendache svolgeva efficacia pregiudicante rispetto alla situazione giuridica,appunto pregiudicato, oggetto del giudizio in un caso nel quale verte inambito di rapporto tra due decisioni di cui una ha carattere di antecedentelogico giuridico rispetto ad un’altra, ipotesi non ricorrente nel caso de quo;l’argomento, dunque, non offre alcun elemento di valida critica alladecisione impugnata.Numero registro generale 17358/2024Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11486/2026Data pubblicazione 28/04/2026Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la «violazione degli artt.100 e115 c.c. in relazione all’art.360 co.1n.3 c.p.c.».Rilevano che [OSCURATO:PERSONA] di Bologna e [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbero potuto soddisfarsi in alcun modo sui beni in quanto nellaprocedura esecutiva già promossa sui beni di [OSCURATO:PERSONA] lacertificazione notarile e la perizia svolta in quella sede dal c.t.u. avevanoevidenziato che i creditori muniti di ipoteca di grado potiore rispetto aquella delle attrici avrebbero integralmente assorbito il valore dei benipignorati.Anche tale motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 n. 6c.p.c. poiché in esso non si indica in alcun modo ove tali specifichededuzioni sono state svolte nei precedenti atti difensivi nei giudizi dimerito, non essendo peraltro sufficiente che in quelle sedi sia statoeventualmente allegato il prospetto delle iscrizioni/formalitàpregiudizievoli sui beni senza specifica argomentazione.Ancora, la violazione del disposto di cui all’art.115 c.p.c. non è dedottasecondo le modalità già riportate a proposito del secondo motivo e,conseguentemente, anche la violazione dell’art.100 c.p.c. in quantostrettamente dipendente dall’assunta inosservanza dell’art.115 c.p.c. restapriva di fondamento.In ogni caso, il motivo non si confronta con la specifica ratio decidendi delgiudice del gravame sul punto, il quale ha chiarito che ‘le vicende in fattodel procedimento esecutivo in cui il valore dei beni espropriati non ènemmeno sufficiente a pagare i creditori ipotecari di grado potiore a quellodella banca di Bologna.. a prescindere dal credito degli appellanti’costituiscono dato irrilevante ‘posto che gli appellanti hanno formulatodelle mere ipotesi sul futuro esito del procedimento esecutivo perl'eventualità della conferma dell'impugnata sentenza senza neppureNumero registro generale 17358/2024Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11486/2026Data pubblicazione 28/04/2026documentare l'entità dei crediti privilegiati’. Ed ancora il giudice delgravame richiama altresì le motivazioni del giudice di prime cure secondole quali ‘la ridefinizione comune di uno stato di graduazione dei crediti e laricostruzione dell'esatta portata dell'esposizione debitoria costituisce per ilcreditore pregiudicato interesse giuridicamente apprezzabile sotto unduplice punto di vista: 1.in primo luogo gli consente di riappropriarsi diuna garanzia generica (seppur solo potenziale) che le vicende in fattopotrebbe rivelare capiente; 2.in secondo luogo, gli consente in presenzadei presupposti che delineano le fattispecie della normativa di settore diarricchire lo spettro degli strumenti di tutela anche a rimedi di altra naturacomunque non trascurabili (l'azione risarcitoria nei confronti del terzo, perla lesione del credito)’.Con tali argomentazioni dunque il giudice del gravame ha evidenziato chel’esistenza di formalità pregiudizievoli non implicava necessariamente, inassenza di ulteriori elementi, l’impossibilità del soddisfacimento totale oparziale dei crediti dell’attrice o dell’intervenuta potendo i creditieventualmente maggiormente garantiti essere prossimi all’estinzione perpagamento od altra causa e che in ogni caso l’accoglimento dell’azioneavrebbe attribuito anche altre possibilità di soddisfacimento del credito.Con il quinto motivo si contesta la «violazione degli artt.100 e 112 c.p.c.in relazione all’art.360 co.1 n.3 c.p.c.».Si dolgono in particolare del fatto che il giudice del gravame ha ritenutoche, una volta dichiarata inopponibile alla sola banca attrice l'ipotecaiscritta a favore dei convenuti asseriti creditori, il patrimonio del debitorerisulterà più che sufficiente a garantire, quantomeno in parte rilevante, icrediti vantati dalla banca. Rilevano infatti che l'accoglimento dell'azionerevocatoria di [OSCURATO:PERSONA] di Bologna gioverebbe soltanto ai creditori di gradoimmediatamente successivo a quello dei signori Rastelli e Orsatti senzaalcuna utilità per [OSCURATO:PERSONA] di Bologna per quanto già sopra esposto.Numero registro generale 17358/2024Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11486/2026Data pubblicazione 28/04/2026I ricorrenti, tuttavia, riportano un passaggio motivazionale che non èriscontrabile nella decisione del giudice del gravame, mentre questa, conriguardo all’interesse in capo al creditore, argomenta ai punti n.32 e 33non specificatamente censurati in ricorso.In ogni caso, anche a questo proposito, il giudice del gravame ha fattobuon governo dei principi più volte affermati da questa Corte secondo cui‘La sentenza che accoglie l'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404,secondo comma, c.p.c., proposta da un avente causa o da un creditore diuna delle parti avverso la sentenza passata in giudicato o comunqueesecutiva (ovvero il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ai sensi dell'art.647 c. p.c.), quando sia l'effetto di dolo o collusione a suo danno (e quindipregiudichi un suo diritto o, comunque, una sua situazione giuridicafavorevole), non comporta l'inefficacia del precedente giudicato opposto,nei soli confronti del terzo opponente, mantenendolo fermo nel rapportotra le parti originarie, bensì la totale eliminazione della sentenza (o deldecreto) passata in giudicato nei confronti delle parti del processooriginario, con effetto riflesso e consequenziale nei confronti del terzoopponente (Cass. n. 4324/1988, Cass. n. 6261/2009, Cass.n.24631/2015).E la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure privedi specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comportal'inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un "non motivo". E ciò perchél'esercizio del diritto di impugnazione può considerarsi avvenuto in modoidoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano inuna critica alla decisione impugnata e, quindi, nell'esplicitae specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsiin concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertantoconsiderare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivoNumero registro generale 17358/2024Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11486/2026Data pubblicazione 28/04/2026che difetti di tali requisiti (Cass. n.15517/2020, Cass. n. 23708/2025,Cass. n. 9450/2024).Con il sesto motivo si contesta la sentenza impugnata per «violazionedell’art.783 c.c. in relazione all’art.260 co.1. n. 3 c.p.c.’ poiché la sentenzaimpugnata ha affermato la inconferenza della decisione n.1875/2017richiamata nelle difese dei ricorrenti.La doglianza è inammissibile poiché non censura l’impianto motivazionalecomplessivo pregresso della sentenza sulla base del quale la decisionecitata è risultata irrilevante atteso che nella specie nessuna azione dinullità di atti di donazione era stata introdotta in separato giudizio.Con il settimo motivo si lamenta la «violazione dell’art.1362 c.c. inrelazione all’art.360 co.1. n.3 c.p.c..Si deduce, in particolare, che erroneamente la decisione ha indicato chel'assegno era stato emesso da [OSCURATO:PERSONA] proprio per consentire aigenitori di agire proficuamente con un procedimento monitorio comedimostrerebbe il fatto che, solo qualche mese dopo, varie banche avevanoa loro volta richiesto decreti ingiuntivi. Per tali motivi si lamenta che lasentenza ritiene provato che genitori e figli abbiano deciso di frapporreostacoli all'escussione delle garanzie bancarie nei confronti di quest'ultimo.Il motivo è inammissibile.Con esso si richiede esclusivamente a questa Corte una nuova valutazionedegli elementi probatori forniti in atti.Peraltro, pur nel richiamo dell’art.1362 c.c., non si censural’interpretazione di atti o documenti, ma solo la ricostruzione delle vicendefattuali secondo l’interpretazione del giudice di merito, insindacabile inquesta sede.Numero registro generale 17358/2024Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11486/2026Data pubblicazione 28/04/2026Deve allora ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui laparte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui qualifonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio dilegittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme (Cass.n.10927/24, Cass.n.32505/23).Con l’ottavo motivo i ricorrenti assumono la «violazione degli artt.105c.p.c. e 90 c.p.c. in relazione all’art.360, coma 1 n.3 c.p.c.» rilevando chel'impugnata sentenza ha respinto la richiesta riforma della condanna allespese contenuta nella sentenza di primo grado in favore di [OSCURATO:PERSONA] intervenuta ad adiuvandum rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] diBologna; al contrario l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] doveva qualificarsiquale intervento adesivo autonomo e non adesivo dipendente e l'accertatatardività di detto intervento nella sentenza di primo grado, passata ingiudicato, rende illegittimo il capo della sentenza di condanna alpagamento delle spese processuali sostenute da [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile.Parte ricorrente, infatti, in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., si astiene inquesto giudizio di legittimità dal localizzare la comparsa di intervento, nonprecisando se essa sia stata prodotta e dove, oppure se fosse presente nelfascicolo d’ufficio del giudice di appello (come ammette Cass., Sez. Un. n.22726/2011; Cass. Sez. Un., n. 8950/2022).Con il nono motivo si denuncia la «violazione e falsa applicazionedell’art.404 c.p.c. e 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.3c.p.c.».Nuovamente i ricorrenti evidenziano che la pendenza del processoesecutivo unitamente al numero dei creditori non solo ipotecari,intervenuti e all'importo dei beni pignorati, assicuravano che gli immobiliNumero registro generale 17358/2024Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11486/2026Data pubblicazione 28/04/2026del debitore erano destinati alla vendita giudiziaria il ricavato della stessadestinato al soddisfacimento dei creditori, indipendentemente dal vincolodi destinazione trascritto sugli stessi senza alcuna possibilità sotto unprofilo prognostico che tutti i creditori fra i quali le due banche attrici èintervenuta potessero essere soddisfatti e rinunciare alle loro ragionicreditorie.Ancora una volta il motivo non soddisfa il principio di autosufficienza di cuiall'articolo 366 n. 6 c.c. non individuando i passaggi dei precedenti attidifensivi in cui le argomentazioni poste a fondamento del motivo sonostate svolte e neppure si confronta con l'argomentazione relativa al fattoche, come ha spiegato correttamente la corte territoriale, l’interesse adagire doveva individuarsi nella possibilità di ricostituire comunque unagaranzia generica al soddisfacimento del proprio credito.Con il decimo ed ultimo motivo i ricorrenti si dolgono genericamente della« violazione dell’art.112 c.p.c.».Ritengono che la sentenza impugnata ha violato il principio dicorrispondenza fra chiesto e pronunciato allorché il giudice ha affermatoche essa avrebbe avuto efficacia erga omnes, dovendo invece la corteterritoriale pronunciare esclusivamente sulla domanda e non sugli effettidel relativo accoglimento o rigetto.Il motivo è inammissibile in quanto la censura svolta non riguarda ilpercorso logico motivazionale della decisione, ma si limita a criticare glieffetti della stessa affermati dal giudice per giustificare la persistentesussistenza dell’interesse ad agire delle banche attrice e intervenuta el’irrilevanza di un eventuale giudicato verificatosi relativamente a diversavicenda processuale.Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile.Numero registro generale 17358/2024Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11486/2026Data pubblicazione 28/04/2026In considerazione della soccombenza, parte ricorrente deve rifondere aparte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 22.000 oltreeuro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente arifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro22.000 oltre euro 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori dilegge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 25.3. 2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]