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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20819/2025

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], che ne ha confermato la condanna per il reato concorsuale di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 5 cod. pen.;

2. É fondato il primo ed unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che eccepisce la mancanza di una condizione di procedibilità a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.

Invero: - a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022, il reato di furto in rassegna è divenuto procedibile a querela di parte; - la persona offesa non presentò, all'epoca, una querela; in atti è presente soltanto una denuncia (sporta al commissariato di Bovalino in data 24 marzo 2017) nella quale la persona offesa non ha manifestato, neppure implicitamente, la volontà di punizione; - non risulta pervenuta una querela nel termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'articolo 5-bis del dl. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

3. Il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] si estende ai concorrenti ex art. 587 comma 1 cod. proc. pen. 4.

Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio (nei confronti di tutti gli imputati) perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], che ne ha confermato la condanna per il reato concorsuale di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 5 cod. pen.; 2. É fondato il primo ed unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che eccepisce la mancanza di una condizione di procedibilità a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. Invero: - a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022, il reato di furto in rassegna è divenuto procedibile a querela di parte; - la persona offesa non presentò, all'epoca, una querela; in atti è presente soltanto una denuncia (sporta al commissariato di Bovalino in data 24 marzo 2017) nella quale la persona offesa non ha manifestato, neppure implicitamente, la volontà di punizione; - non risulta pervenuta una querela nel termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'articolo 5-bis del dl. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. 3. Il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] si estende ai concorrenti ex art. 587 comma 1 cod. proc. pen. 4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio (nei confronti di tutti gli imputati) perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così
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