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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2025

Cassazione n. 09266/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06XVD20) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che risulta generico per indeterminatezza e aspecificità l'unico motivo di ricorso, con cui, denunciando presunti difetti motivazionali, senza precisare quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello e trascurate dalla Corte territoriale, ci si è limitati a contestare una mera adesione dei giudici di appello al percorso logico argomentativo del giudice di primo grado e la mancata indicazione delle risultanze processuali ritenute determinanti per l'affermazione del giudizio di responsabilità; che le censure avanzate dal ricorrente sono prive dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, cod. proc. pen., perché non indicano con concreta specificità le ragioni che sono alla base della censura formulata, e omettono di assolvere la tipica funzione di una puntuale critica argomentata avverso la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza), non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06XVD20) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che risulta generico per indeterminatezza e aspecificità l'unico motivo di ricorso, con cui, denunciando presunti difetti motivazionali, senza precisare quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello e trascurate dalla Corte territoriale, ci si è limitati a contestare una mera adesione dei giudici di appello al percorso logico argomentativo del giudice di primo grado e la mancata indicazione delle risultanze processuali ritenute determinanti per l'affermazione del giudizio di responsabilità; che le censure avanzate dal ricorrente sono prive dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, cod. proc. pen., perché non indicano con concreta specificità le ragioni che sono alla base della censura formulata, e omettono di assolvere la tipica funzione di una puntuale critica argomentata avverso la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza), non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 09266/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris