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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 1960

Cassazione n. 40136/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7.10.1960 avverso la sentenza del 21 dicembre 2021 emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] à OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine al reato di cui all'ad 385 cod. pen. afferente al vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., non è sorretto da concreta specificità e risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal Giudice di merito che, con congrua e logica motivazione, ha accertato l'insussistenza di elementi di segno positivo ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

Segnatamente, la Corte di appello ha valorizzato i precedenti penali (anche specifici) e le concrete modalità della condotta evidenziando la particolare scaltrezza e abilità e, pertanto, l'impossibilità di attribuire al fatto un minimo disvalore (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore I Pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7.10.1960 avverso la sentenza del 21 dicembre 2021 emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] à OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine al reato di cui all'ad 385 cod. pen. afferente al vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., non è sorretto da concreta specificità e risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal Giudice di merito che, con congrua e logica motivazione, ha accertato l'insussistenza di elementi di segno positivo ai fini della concessione delle attenuanti generiche. Segnatamente, la Corte di appello ha valorizzato i precedenti penali (anche specifici) e le concrete modalità della condotta evidenziando la particolare scaltrezza e abilità e, pertanto, l'impossibilità di attribuire al fatto un minimo disvalore (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore I Pr
Sentenza Cassazione n. 40136/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris