CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 marzo 2024
Cassazione n. 24230/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente -3203 avverso la sentenza n. 997/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 04/03/2024 R.G.N. 2861/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Maddaloni concontratto di lavoro a tempo indeterminato e con qualifica difunzionario avvocato operante presso l’Avvocatura ComunaleNumero registro generale 19163/2024Numero sezionale 3203/2026-[OSCURATO:PERSONA], ha adito il Tribunale di Santa MariaN uCmaerpo udi ara ccolta generale 24230/2026Data pubblicazione 29/07/2026Vetere, con due ricorsi, al fine di sentirsi liquidare, secondo icriteri dettati dall’art. 4 del [OSCURATO:PERSONA] adottatoin attuazione del d.l. n. 90/2014 e in ossequio del d.m. n.55/2014, i compensi per n. 39 giudizi conclusisifavorevolmente per il Comune di Maddaloni concompensazione delle spese, per l’anno 2015, per un creditodi euro 29.909,25, e i compensi, per i giudizi conclusisi dal2012 al 2018 (escluso l’anno 2015), per un credito di euro199.376,75, oltre al risarcimento del danno e alle spese digiudizio.2. L’adito Tribunale ha accolto parzialmente le domandeliquidando, l’importo di euro 5.195,00, oltre accessori ecompensando tra le parti le spese di lite.3. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 997/2024,ha confermato la pronuncia di primo grado. I giudici delgravame, limitato l’oggetto del contendere alla liquidazionedei compensi relativi ai giudizi conclusisi dal 2014 al 2018,hanno rilevato che: a) l’appellante non aveva censurato ilragionamento del Tribunale né in merito alla reiezionedell’istanza relativa agli anni precedenti, in ragione delcarattere non direttamente precettivo dell’art. 27 CCNLvigente, né in merito alla liquidazione dell’importo per igiudizi conclusisi con il favore delle spese nei limiti di euro5.195,00; b) l’azione esercitata dal Coppola era qualificabilecome domanda di adempimento, con la conseguenza chel’attore era onerato di allegare non solo l’inadempimento inquanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lointegravano; c) dall’art. 2 del [OSCURATO:PERSONA] (attodeliberativo n. 228/2015) -costituente fonte secondaria-emergeva con chiarezza che gli elementi costitutiviNumero registro generale 19163/2024dell’azione di adempimento erano basati non solo sulleN umero sezionale 3203/2026Numero di raccolta generale 24230/2026previsioni regolamentari, ma principalmente su quelleData pubblicazione 29/07/2026contenute nell’art. 9 del d.l. n. 90/2014 che costituiva lafonte normativa dell’obbligazione oggetto della domanda; d)dal combinato disposto delle due norme si evinceva che coluiche agiva in giudizio per l’adempimento dell’obbligo dipagamento dei compensi professionali, aveva l’obbligo didedurre il rispetto dei limiti di stanziamento relativo all’anno2013 ed il rispetto del tetto costituito dal trattamentoeconomico complessivo, quali elementi costitutivi delladomanda; e) tali dati non erano stati allegati dall’originarioricorrente per cui, anche alla luce dell’approfondimentoistruttorio svolto di ufficio dal primo giudice (acquisizionedella certificazione del Responsabile dei [OSCURATO:PERSONA] dacui risultava uno stanziamento per l’esercizio finanziario del2013 pari ad euro 2.000,00 non contestato), la pretesa, neitermini richiesti, non poteva essere accolta; f) la relazione n.2702 del 29.1.2019, redatta dal funzionario titolare diposizione organizzativa, in cui si rappresentava che, per lesentenze definite negli anni dal 2012 al 2018, le sommedovute al Coppola ammontavano ad euro 224,091,00 e cheerano state versate all’ente dalla controparte soccombente,nello stesso periodo di tempo, le spese legali liquidate dalgiudice e di tale somma competevano al Coppola euro5.195,00, pur rivestendo valore probatorio, tuttavia nonpoteva essere qualificata come ricognizione del debito, nonprovenendo da soggetto legittimato ad impegnare l’Ente.4. Avverso la sentenza di secondo grado l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Coppola ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi. Ha resistito con controricorso il Comune di Maddaloni.5. Il ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 19163/2024Ragioni della decisione Numero sezionale 3203/2026Numero di raccolta generale 24230/20261. Con il primo motivo si denuncia la “Violazione dell’art. 112Data pubblicazione 29/07/2026c.p.c. e dell’art. 2909 c. civ. – Violazione dell’art. 8 delRegolamento per la disciplina della corresponsione deicompensi professionali al dipendente avvocatodell’Avvocatura comunale approvato con delibera G.M. diMaddaloni n. 228 del 27.10.2015 in relazione all’art. 1362 c.civ. e all’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (art.360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c.)”. Si sostiene che, a pag. 26dell’atto di appello, era stata impugnata la statuizione delprimo giudice -relativa al fatto che non potevano riconoscersicompensi per il periodo precedente all’entrata in vigore delRegolamento del 2015 e del limite di bilancio, noncondividendo la prospettazione secondo cui l’art. 8, rubricatonorma transitoria e finale, disciplinava i compensi anche peril passato- deducendo che il Regolamento contrattuale del2015, che aveva abrogato e sostituito la precedentenormativa, conteneva la disciplina per la liquidazione deicompensi ancora da corrispondere per le annualitàprecedenti, di talché la Corte territoriale aveva ritenutoerroneamente coperta da giudicato una questione ancora subiudice. Inoltre, si rappresenta che il precedente di legittimità(Cass. n. 14761/2022) non era pertinente alla fattispecie inesame in cui la fonte normativa era rappresentata non dalcontratto collettivo ma dal Regolamento approvato dalComune di Maddaloni nel 2015, che aveva abrogato le normedel precedente Regolamento del 2002, con efficaciaapplicativa in relazione ai rapporti giuridici non ancoraesauriti perché azionati, per la prima volta, dopo la suaentrata in vigore.Numero registro generale 19163/2024Numero sezionale 3203/20262. Il motivo è infondato in quanto, in modo condivisiNbuimleer,o dli ara ccolta generale 24230/2026Data pubblicazione 29/07/2026Corte territoriale ha rilevato, sul punto in contestazione, ilgiudicato interno formatosi in merito alla pretesadell’originario ricorrente per gli anni precedenti il 2015.Invero, la sentenza di primo grado è molto dettagliata sulmancato riconoscimento dei compensi all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Coppola per gli anni 2012-2014, attraverso un’analisidell’ambito applicativo dell’art. 8 del Regolamento comunaledel 2014, dell’art. 5 del vecchio Regolamento del 2002,dell’art. 27 del CCNL vigente e dell’art. 36 Cost.Il ragionamento decisorio del giudice di prime cure,adeguatamente motivato, come correttamente ritenuto dallaCorte territoriale, non è stato idoneamente censurato con legeneriche argomentazioni di cui a pag. 26 dell’atto di appello,che si è limitato alla indicazione di una sequenza temporaledei Regolamenti succedutisi in materia di compensi e aribadire le tesi già prospettate in primo grado, senzacriticare, però, in iure, la ratio decidendi adottata dal primogiudice.3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697cod. civ. e dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., per avere erroneamente la Corte territoriale gravatoesso ricorrente dell’onere di allegare e provare i fattimodificativi ed estintivi del credito, non avendo eglidimostrato i limiti di bilancio e il suo trattamento economicocomplessivo. Si deduce che, con la costituzione nel giudiziodi primo grado, era stata prodotta l’attestazione dellecertificazioni uniche del dipendente per gli anni 2012-2018,rappresentando che soltanto per le annualità 2014 e 2016era stato chiesto un importo notevolmente superiore rispettoal suo trattamento economico, non essendovi poiNumero registro generale 19163/2024contestazione per le altre annualità ed essendovi stataN umero sezionale 3203/2026Numero di raccolta generale 24230/2026comunque una richiesta di una consulenza tecnica di ufficio.Data pubblicazione 29/07/2026In ogni caso, il ricorrente ribadisce che le certificazioni unichedelle retribuzioni liquidate dal Comune di Maddaloni eranostate acquisite al processo, che si trattava di risultanzeistruttorie comunque ottenute, che la certificazione delResponsabile dei [OSCURATO:PERSONA], acquisita di ufficio dalprimo giudice, comunque attestava lo stanziamento nelbilancio di previsione del Comune di Maddaloni per l’eserciziofinanziario del 2013. Si lamenta, quindi, che la Corteterritoriale era incorsa in un manifesto errore di dirittoviolando le disposizioni denunciate e il principio di nondispersione della prova.4. Con il terzo motivo si eccepisce l’”Ulteriore violazione dell’art.112 c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.) – Violazione e falsaapplicazione dell’art. 9, co., 6 D.L. n. 90/2014 in relazione alRegolamento per la disciplina della corresponsione deicompensi professionali al dipendente avvocatodell’Avvocatura comunale approvato con delibera G.M. diMaddaloni n. 228 del 27.10.2015 (art. 360, co.1, n. 3c.p.c.)”. Si deduce che con l’atto di appello esso ricorrenteaveva riservato ad un autonomo specifico motivo lacontestazione in merito alla esistenza e alla rilevanza dellostanziamento per l’esercizio finanziario 2013, mentre laCorte territoriale, non scrutinando in modo corretto il motivodi gravame, aveva erroneamente ritenuto che non era statacontestata la legittimità dei criteri di bilancio utilizzati dalComune di Maddaloni onde consentire al giudice di valutarela congruità del limite al fine di accertare la legittimità dellerevisioni di bilancio: ciò sulla base della certificazione delResponsabile dei Servizi finanziari e della circostanza che laNumero registro generale 19163/2024Numero sezionale 3203/2026somma stanziata dal Comune di Maddaloni per l’eNsuemrecroi zdii ora ccolta generale 24230/2026Data pubblicazione 29/07/2026finanziario costituiva un dato meramente figurativo,equiparabile al mancato stanziamento.5. I motivi, che per la loro connessione possono esserescrutinati congiuntamente, presentano profili diinammissibilità e di infondatezza.Premesso che, quanto alla asserita violazione dell’art. 115c.p.c., come ribadito anche dalle Sezioni Unite di questaCorte (cfr. Cass., Sez. Un., n. 20867/2020), è necessariodenunciare che il giudice non abbia posto a fondamento delladecisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato incontraddizione con la prescrizione della norma, il chesignifica che per realizzare la violazione deve avere giudicatoo contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma,cioè dichiarando di non doverla osservare, ocontraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla basedi prove non introdotte dalle parti e disposte invece di suainiziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto unpotere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentredetta violazione non si può ravvisare nella mera circostanzache il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partiinammissibili tutte le doglianze relative alla valutazione dellerisultanze istruttorie.Infatti, il ricorrente per cassazione non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove èsottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito diquest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare eNumero registro generale 19163/2024valutare il merito della causa, ma solo quello di controllareN, umero sezionale 3203/2026Numero di raccolta generale 24230/2026sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,Data pubblicazione 29/07/2026l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità econcludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione (ex plurimis, Cass. n.20553/2021; Cass. n. 32505/2023).Un ulteriore profilo di inammissibilità, per difetto dispecificità, è ravvisabile nella mancata indicazione delleprecise previsioni del Regolamento quanto alla disciplina deicompensi in caso di sentenze favorevoli con compensazionedelle spese.Sono, invece, infondate le censure nella parte in cui vienededotta l’asserita violazione dell’art. 2697 cod. civ. in quantotale disposizione è censurabile per cassazione, ai sensidell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza trafatti costitutivi ed eccezioni.La sentenza gravata, nella fattispecie, attraverso unacorretta lettura dell’art. 9 commi 6 e 7 del d.l. n. 90 del 2014(“6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivicompresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alleamministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusionedel personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensiprofessionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e neilimiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare ilcorrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cuiall'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di proceduracivile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,Numero registro generale 19163/2024n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alleN umero sezionale 3203/2026norme regolamentari o contrattuali delle relative amministraziNounmi eero ndie rai ccolta generale 24230/2026Data pubblicazione 29/07/2026limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non puòsuperare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. 7. Icompensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocatouna somma non superiore al suo trattamento economico complessivo”)ha correttamente attribuito alle condizioni imposte dal 6°comma dell’art. 9 citato carattere costitutivo del dirittovantato e, con un accertamento di fatto, adeguatamentemotivato, ha rilevato la carenza di allegazione e prova dellafonte legale e regolamentare del credito e degli elementicostitutivi (tra cui il rispetto dei limiti di spesa).Invero, sebbene la disciplina contrattuale abbia, da sempre,rinviato all’autonomia regolamentare degli enti, iltrattamento di cui si discute, in quanto di natura retributivae riconducibile a quello accessorio (perché in sostanza dinatura premiale), non si sottrae al principio secondo cui itrattamenti accessori possono essere erogati nei soli limiti distanziamento dei relativi fondi, sicché non può condividersil’assunto del ricorrente allorquando afferma che la previsionedi bilancio aveva natura contabile e non era condizione diinsorgenza del diritto: la previsione, inoltre, è maggiormentenecessaria rispetto alle cause definite con compensazionedelle spese in relazione alle quali la spesa dei compensi gravaunicamente sui bilanci dell’Ente.6. Con il quarto motivo si denuncia la “Violazione dell’art. 2697cod. civ. (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.) e dell’art. 115 c.p.c.anche per travisamento del contenuto oggettivo della prova(art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.)”, sostenendo che, con deliberadi G.M. n. 85 del 2019, era stata recepita integralmente lanota prot. n. 2742 del 29.1.2019 a firma del ResponsabileNumero registro generale 19163/2024della Avvocatura civica attestante il credito maturato da essoN umero sezionale 3203/2026Numero di raccolta generale 24230/2026ricorrente e l’ammontare del credito azionato in giudizio. SiData pubblicazione 29/07/2026rappresenta che se l’attestazione del Responsabile dei Serviziera stato fatto proprio dalla [OSCURATO:PERSONA] che esprimevala volontà del Comune nelle materie di sua competenza e chel’ha dichiarata parte integrante della delibera n. 85/2019.7. Anche tale motivo è inammissibile.In primo luogo, va sottolineato che la tematica delrecepimento della attestazione del credito, come contenutonella relazione n. 2702 del 29.1.2019 del funzionario titolaredi posizione organizzativa dott. [OSCURATO:PERSONA], da parte dellaG.M. n. 85 del 28.3.2019, costituisce una questione nuova,non esaminata nella gravata sentenza, in relazione alla qualeparte ricorrente non ha specificato il “dove”, il “come” ed il“quando” essa fosse stata proposta, negli esatti termini oggiprospettati, ai giudici di merito. In quanto tale, essa èinammissibilmente posta in questa sede, perché la Corteterritoriale si è pronunciata solo sulla eventuale natura di attodi ricognizione del debito della relazione.In secondo luogo, la censura concerne, in sostanza,l’interpretazione del contenuto di un atto (delibera citata),comunque non riportato nella sua interezza. La critica èinammissibile nel giudizio di cassazione perché non attienealla violazione, in iure, dei criteri ermeneutici bensì proponeunicamente una opzione esegetica asseritamente nonvalutata dalla Corte territoriale.In terzo ed ultimo luogo, è anche inammissibile tale motivo,nel quale in cui viene denunciato un “travisamento dellaprova”.Numero registro generale 19163/2024Numero sezionale 3203/2026Al riguardo, di recente le Sezioni Unite di questa CorteN uhmaerno ndi ora ccolta generale 24230/2026Data pubblicazione 29/07/2026insegnato che: “Il travisamento del contenuto oggettivo dellaprova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilitàdell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suoistituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione pererrore di fatto, in concorso dei presupposti richiestidall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorioabbia costituito un punto controverso sul quale la sentenzaebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la letturadel fatto probatorio prospettata da una delle parti, il viziofatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensidell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fattoprocessuale o sostanziale” (così Cass., sez. un., 5.3.2024, n.5792).Risulta evidente, allora, già in base alla lettura del motivo inesame e, meglio, dal suo svolgimento, che il ricorrente nondeduce in realtà un travisamento della prova, inteso cometravisamento che rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti, nei termini e nei limiti in cuipuò essere esso può essere fatto valere in sede di legittimità.8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va rigettato.9. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come dadispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate ineuro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessoridi legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perNumero registro generale 19163/2024Numero sezionale 3203/2026il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore imNpuomretroo d i ara ccolta generale 24230/2026Data pubblicazione 29/07/2026titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]