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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 6 ottobre 2023

Cassazione n. 36060/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 95 D.P.R. n. 115/2002. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 601 e 178 del codice di rito e degli artt. 24 e 111 Cost., nonché dell'art. 6 Cedu, e che la motivazione è mancante, illogica e contraddittoria con particolare riferimento all'omessa citazione dell'imputata nel giudizio di appello.

L'imputata non ha mai ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in grado di appello e comunque mai l'ha ricevuta nei termini; nè ha mai ricevuto la notifica delle ordinanze di rinvio delle udienze.

L'imputata avrebbe dovuto essere avvisata in tempo e nel rispetto dei tempi - giorni 40 almeno - in ragione della disposizione vigente al momento della celebrazione del giudizio di appello. 2.2.Col secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per motivazione mancante, illogica e contraddittoria e per violazione degli artt. 76 e 95 del D.P.R. 115/2002, nonché il travisamento del fatto e della prova.

Quanto al reddito imponibile dell'imputata, quest'ultima nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio si era limitata a riportare quello risultante dalla documentazione fiscale ritualmente depositata, e, quanto al reddito del coniuge, in appello si era già messo in evidenza la circostanza che lo stesso non conviveva già più da tempo con la predetta di tal che ella aveva riportato ciò che emergeva dalla documentazione fiscale; a nulla inoltre rilevando, peraltro, un'indennità di disoccupazione non imponibile fiscalmente.

La Corte di appello si è limitata a replicare citando giurisprudenza favorevole all'appellante ma con la postilla che la donna non avrebbe provato adeguatamente il rapporto di non convivenza con l'ex marito non essendo a ciò sufficiente la mera deposizione dell'uomo poiché, a dire della Corte, i due si erano poi riconciliati.

Ancora la Corte distrettuale sbaglia a non valorizzare l'essenza giurisprudenzialmente univoca della nozione di reddito rilevante ai fini che occupano poiché, pur volendo ammettere che il reddito non sia solo quello imponibile, la Corte comunque dimentica che la stragrande maggioranza delle somme contestate, sia per l'imputata che per il marito, sono somme che non si computano ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio; è invero pacifico che nel computo del monte redditi per l'ammissione non vanno inserite le indennità poiché l'indennità, qualsiasi essa sia, non rientra nella nozione di reddito di cui all'articolo 76 D.P.R. 115/2002.

Col secondo motivo di appello l'imputata aveva peraltro fatto rilevare la totale assenza di dolo nella propria condotta perché ella si era rivolta ad un C.a.f. per la compilazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio ed il ragioniere ivi presente altro non aveva fatto che inserire nell'istanza i dati per come rilevati dalle banche dati tributarie e fiscali italiane.

Tale indice della buona fede della donna è stato superato dalla Corte di appello sempre con la citazione di giurisprudenza paradossalmente favorevole alla stessa o con la solita asserzione della mancata prova dell'assunto difensivo, laddove quanto asserito nell'atto di appello è facilmente riscontrabile attraverso la documentazione fiscale al fascicolo e la lettura del verbale di udienza del 4 giugno 2019e del giudizio di appello.

3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 7, d.

I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I, del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ritenendo fondato il primo motivo di ricorso. il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, contro- deducendo ai rilievi del P.G.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato.

Ed invero, a fronte del contrasto di giurisprudenza all'epoca esistente quanto all'applicabilità del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua, appunto, in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello - di recente risolto dalle Sezioni Unite nel senso che la nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., è applicabile alle impugnazioni proposte a partire dal 30 giugno 2024, per effetto dell'art. 11, comma 7, del di. 30 dicembre 2023, n. 215 - deve rilevarsi che, a differenza di quanto si assume in ricorso, la Corte di appello, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sull'eccezione difensiva del mancato rispetto dei termini a comparire per l'imputata, alla quale l'atto introduttivo del giudizio era stato notificato in data 8.8.2023, rinviò l'udienza al [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia per un tempo superiore a quaranta giorni.

E al riguardo si deve altresì rammentare che, come ha già più volte, avuto modo di affermare questa Corte - cfr. per tutte Sez. 2, n. 193 del 21/11/2019, dep. 07/01/2020, Rv. 277816 - 01 - nell'ipotesi in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato non presente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito (nei medesimi termini, Sez. 4, n. 6155 del 25/01/2023, Rv. 284100 - 01, Sez. 2, n. 11986 del 05/02/2020, Borsani, Rv. 278832, Sez. 2 n. 193 del 21/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277816, Sez. 2, n. 33481 del 18/06/2019, L., Rv, 277633, Sez. 4, n. 45758 del 15/04/2016, Sbarro, Rv. 268125, Sez. 2, n. 52599 del 4/12/2014, Chines, Rv. 261630, nonché Sez. 5, n. 11217 del 10/1/2019, Sejdic, n.m., Sez. 4, n. 8948 del 15/2/2019, Giammellaro, n.m., Sez. 2, n. 1138 del 6/11/2018, dep. 2019, Bruno e altro, n.m. e Sez. 6, n. 56971 del 08/07/2018, Andreini, n.m.).

Trattasi di convincente orientamento nettamente maggioritario che valorizza il ruolo del difensore nella dinamica processuale evidenziando, in particolare, come la nomina fiduciaria implichi l'obbligo, per il predetto, di rendere corretta e tempestiva informazione all'imputato sugli atti processuali che lo riguardano, che preesiste alla verifica della regolare costituzione delle partì ("se il difensore è legittimato a eccepire, in nome e per conto dell'assistito, le violazioni dei diritti del predetto in forza della nomina difensiva, è, del pari, in forza della relazione che si instaura per effetto di tale nomina che la parte tecnica è tenuta a comunicare all'assistito il differimento accordato in via di rinnovazione dell'atto nullo", così testualmente in Sez. 4, Rv. 284100 cit.); tale orientamento deve essere esteso, essendo identiche le premesse, cambiando solo il numero dei giorni, non più venti ma quaranta, anche al caso di specie.

Ne discende la palese infondatezza della questione processuale posta, da diversi punti di vista.

1.2. Passando quindi all'esame del secondo motivo di appello, si osserva che esso è meramente reiterativo di aspetti già ampiamente affrontati dalla Corte di appello, oltre che rivalutativo in punto di fatto e di prova.

E' invero pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, essendo chiaro il dettato normativo, che la determinazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve tener conto, nell'individuazione di quello complessivo dei familiari conviventi anche dei redditi per legge esenti dall'imposta per le persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (cfr. per tutte Sez. 3, n. 25194 del 31/03/2011, Rv. 250960 - 01; nella specie l'imputato aveva falsamente dichiarato i redditi familiari nell'istanza di ammissione al patrocinio, omettendo in particolare di indicare le somme percepite, rispettivamente, dal padre, a titolo di TFR e, dalla sorella, a titolo di indennità di disoccupazione).

Lo scopo dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, d'altronde, è quello di consentire l'accesso alla giustizia a chi non è in condizioni economiche idonee a sostenere il relativo costo.

Pertanto, per verificare tale condizione di minorazione, deve considerarsi ogni componente reddituale, imponibile o meno, sia diretta che conseguita in sostituzione di reddito - quale è appunto l'indennità di disoccupazione - in quanto espressiva di capacità economica.

Si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile.

D'altra parte, come ha già avuto modo di osservare questa Corte, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio non esclude l'elemento soggettivo del reato dì cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l'art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice (cfr. in particolare, Sez. 4, n. 418 del 25/11/2021, dep. 11/01/2022, Rv. 282560 - 01).

Sicché correttamente la Corte di appello, ragionando anche alla luce di tali principi giurisprudenziali, è giunta alla conclusione che la ricorrente con l'omettere di indicare nella dichiarazione allegata all'istanza di ammissione al [OSCURATO:PERSONA] determinate componenti dì reddito riferibili a lei e al coniuge, non legalmente separato, avesse dichiarato il falso, Ottenendo per di più l'ammissione al benefico che altrimenti non sarebbe spettato.

E quanto all'elemento soggettivo, la sentenza impugnata ha parimenti già indicato e vagliato le ragioni che depongono per la sua sussistenza, a fronte delle quali il motivo in scrutinio si limita a proporre argomenti generici, in fatto e rivalutativi anche sotto il profilo probatorio - afferenti in particolare la posizione del coniuge e la circostanza secondo cui la dichiarazione sarebbe stata redatta da un ragioniere del C.a.f. - in quanto tali non ammissibili nella presente sede di legittimità.

D'altronde l'autore della dichiarazione in argomento non può ritenersi esente da responsabilità per il fatto che per la dichiarazione abbia chiesto aiuto ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche (c.a.f.), dovendosi logicamente presumere che il terzo si sia comunque basato sulle indicazioni date dall'interessato, che resta, perciò, sempre responsabile per quanto trasfuso nella dichiarazione sotto la propria responsabilità.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 95 D.P.R. n. 115/2002. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 601 e 178 del codice di rito e degli artt. 24 e 111 Cost., nonché dell'art. 6 Cedu, e che la motivazione è mancante, illogica e contraddittoria con particolare riferimento all'omessa citazione dell'imputata nel giudizio di appello. L'imputata non ha mai ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in grado di appello e comunque mai l'ha ricevuta nei termini; nè ha mai ricevuto la notifica delle ordinanze di rinvio delle udienze. L'imputata avrebbe dovuto essere avvisata in tempo e nel rispetto dei tempi - giorni 40 almeno - in ragione della disposizione vigente al momento della celebrazione del giudizio di appello. 2.2.Col secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per motivazione mancante, illogica e contraddittoria e per violazione degli artt. 76 e 95 del D.P.R. 115/2002, nonché il travisamento del fatto e della prova. Quanto al reddito imponibile dell'imputata, quest'ultima nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio si era limitata a riportare quello risultante dalla documentazione fiscale ritualmente depositata, e, quanto al reddito del coniuge, in appello si era già messo in evidenza la circostanza che lo stesso non conviveva già più da tempo con la predetta di tal che ella aveva riportato ciò che emergeva dalla documentazione fiscale; a nulla inoltre rilevando, peraltro, un'indennità di disoccupazione non imponibile fiscalmente. La Corte di appello si è limitata a replicare citando giurisprudenza favorevole all'appellante ma con la postilla che la donna non avrebbe provato adeguatamente il rapporto di non convivenza con l'ex marito non essendo a ciò sufficiente la mera deposizione dell'uomo poiché, a dire della Corte, i due si erano poi riconciliati. Ancora la Corte distrettuale sbaglia a non valorizzare l'essenza giurisprudenzialmente univoca della nozione di reddito rilevante ai fini che occupano poiché, pur volendo ammettere che il reddito non sia solo quello imponibile, la Corte comunque dimentica che la stragrande maggioranza delle somme contestate, sia per l'imputata che per il marito, sono somme che non si computano ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio; è invero pacifico che nel computo del monte redditi per l'ammissione non vanno inserite le indennità poiché l'indennità, qualsiasi essa sia, non rientra nella nozione di reddito di cui all'articolo 76 D.P.R. 115/2002. Col secondo motivo di appello l'imputata aveva peraltro fatto rilevare la totale assenza di dolo nella propria condotta perché ella si era rivolta ad un C.a.f. per la compilazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio ed il ragioniere ivi presente altro non aveva fatto che inserire nell'istanza i dati per come rilevati dalle banche dati tributarie e fiscali italiane. Tale indice della buona fede della donna è stato superato dalla Corte di appello sempre con la citazione di giurisprudenza paradossalmente favorevole alla stessa o con la solita asserzione della mancata prova dell'assunto difensivo, laddove quanto asserito nell'atto di appello è facilmente riscontrabile attraverso la documentazione fiscale al fascicolo e la lettura del verbale di udienza del 4 giugno 2019e del giudizio di appello. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I, del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ritenendo fondato il primo motivo di ricorso. il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, contro- deducendo ai rilievi del P.G.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Ed invero, a fronte del contrasto di giurisprudenza all'epoca esistente quanto all'applicabilità del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua, appunto, in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello - di recente risolto dalle Sezioni Unite nel senso che la nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., è applicabile alle impugnazioni proposte a partire dal 30 giugno 2024, per effetto dell'art. 11, comma 7, del di. 30 dicembre 2023, n. 215 - deve rilevarsi che, a differenza di quanto si assume in ricorso, la Corte di appello, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sull'eccezione difensiva del mancato rispetto dei termini a comparire per l'imputata, alla quale l'atto introduttivo del giudizio era stato notificato in data 8.8.2023, rinviò l'udienza al [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia per un tempo superiore a quaranta giorni. E al riguardo si deve altresì rammentare che, come ha già più volte, avuto modo di affermare questa Corte - cfr. per tutte Sez. 2, n. 193 del 21/11/2019, dep. 07/01/2020, Rv. 277816 - 01 - nell'ipotesi in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato non presente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito (nei medesimi termini, Sez. 4, n. 6155 del 25/01/2023, Rv. 284100 - 01, Sez. 2, n. 11986 del 05/02/2020, Borsani, Rv. 278832, Sez. 2 n. 193 del 21/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277816, Sez. 2, n. 33481 del 18/06/2019, L., Rv, 277633, Sez. 4, n. 45758 del 15/04/2016, Sbarro, Rv. 268125, Sez. 2, n. 52599 del 4/12/2014, Chines, Rv. 261630, nonché Sez. 5, n. 11217 del 10/1/2019, Sejdic, n.m., Sez. 4, n. 8948 del 15/2/2019, Giammellaro, n.m., Sez. 2, n. 1138 del 6/11/2018, dep. 2019, Bruno e altro, n.m. e Sez. 6, n. 56971 del 08/07/2018, Andreini, n.m.). Trattasi di convincente orientamento nettamente maggioritario che valorizza il ruolo del difensore nella dinamica processuale evidenziando, in particolare, come la nomina fiduciaria implichi l'obbligo, per il predetto, di rendere corretta e tempestiva informazione all'imputato sugli atti processuali che lo riguardano, che preesiste alla verifica della regolare costituzione delle partì ("se il difensore è legittimato a eccepire, in nome e per conto dell'assistito, le violazioni dei diritti del predetto in forza della nomina difensiva, è, del pari, in forza della relazione che si instaura per effetto di tale nomina che la parte tecnica è tenuta a comunicare all'assistito il differimento accordato in via di rinnovazione dell'atto nullo", così testualmente in Sez. 4, Rv. 284100 cit.); tale orientamento deve essere esteso, essendo identiche le premesse, cambiando solo il numero dei giorni, non più venti ma quaranta, anche al caso di specie. Ne discende la palese infondatezza della questione processuale posta, da diversi punti di vista. 1.2. Passando quindi all'esame del secondo motivo di appello, si osserva che esso è meramente reiterativo di aspetti già ampiamente affrontati dalla Corte di appello, oltre che rivalutativo in punto di fatto e di prova. E' invero pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, essendo chiaro il dettato normativo, che la determinazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve tener conto, nell'individuazione di quello complessivo dei familiari conviventi anche dei redditi per legge esenti dall'imposta per le persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (cfr. per tutte Sez. 3, n. 25194 del 31/03/2011, Rv. 250960 - 01; nella specie l'imputato aveva falsamente dichiarato i redditi familiari nell'istanza di ammissione al patrocinio, omettendo in particolare di indicare le somme percepite, rispettivamente, dal padre, a titolo di TFR e, dalla sorella, a titolo di indennità di disoccupazione). Lo scopo dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, d'altronde, è quello di consentire l'accesso alla giustizia a chi non è in condizioni economiche idonee a sostenere il relativo costo. Pertanto, per verificare tale condizione di minorazione, deve considerarsi ogni componente reddituale, imponibile o meno, sia diretta che conseguita in sostituzione di reddito - quale è appunto l'indennità di disoccupazione - in quanto espressiva di capacità economica. Si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile. D'altra parte, come ha già avuto modo di osservare questa Corte, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio non esclude l'elemento soggettivo del reato dì cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l'art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice (cfr. in particolare, Sez. 4, n. 418 del 25/11/2021, dep. 11/01/2022, Rv. 282560 - 01). Sicché correttamente la Corte di appello, ragionando anche alla luce di tali principi giurisprudenziali, è giunta alla conclusione che la ricorrente con l'omettere di indicare nella dichiarazione allegata all'istanza di ammissione al [OSCURATO:PERSONA] determinate componenti dì reddito riferibili a lei e al coniuge, non legalmente separato, avesse dichiarato il falso, Ottenendo per di più l'ammissione al benefico che altrimenti non sarebbe spettato. E quanto all'elemento soggettivo, la sentenza impugnata ha parimenti già indicato e vagliato le ragioni che depongono per la sua sussistenza, a fronte delle quali il motivo in scrutinio si limita a proporre argomenti generici, in fatto e rivalutativi anche sotto il profilo probatorio - afferenti in particolare la posizione del coniuge e la circostanza secondo cui la dichiarazione sarebbe stata redatta da un ragioniere del C.a.f. - in quanto tali non ammissibili nella presente sede di legittimità. D'altronde l'autore della dichiarazione in argomento non può ritenersi esente da responsabilità per il fatto che per la dichiarazione abbia chiesto aiuto ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche (c.a.f.), dovendosi logicamente presumere che il terzo si sia comunque basato sulle indicazioni date dall'interessato, che resta, perciò, sempre responsabile per quanto trasfuso nella dichiarazione sotto la propria responsabilità. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e co
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