CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 ottobre 2024
Cassazione n. 33728/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3923/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2017 S.R.L. rappresentata, difesa e dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CTIDNL55T14H501) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' FILIPPO -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1965/2021depositata il 25/06/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria n. 3643/2024, ha rimesso alle Sezioni Unite “la questione di massima di particolare importanza degli effetti derivanti dall’abusivo frazionamento della domanda creditoria sulla proponibilità della stessa ovvero unicamente sul regime delle spese processuali del procedimento nel quale è stata promossa”; che l’emananda sentenza delle Sezioni Unite può avere rilievo nel presente giudizio; P.Q.M. Rin