CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 settembre 2018
Cassazione n. 18374/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35723/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in atti; — ricorrenti — contro [OSCURATO:PERSONA] - ANDRIA , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in atti; — controricorrenti- avverso la sentenza n. 1644/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui residua d'utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - dopo che con contratto del 1986, reso nella forma dell'atto notarile, l'[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero di Andria aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] taluni terreni in Andria, censiti al foglio 34, particelle 111 e 112, derivanti dal frazionamento della particella 21, precisandosi che all'acquirente veniva attribuita «la servitù di passaggio con qualsiasi mezzo sulla strada interpoderale comune di accesso all'intero fondo, a partire dalla via vecchia di Bisceglie fino all'estremo limite della particella 111», tenendo conto che la qualificazione di "comune" era frutto della postilla n. 1 all'atto, l'[OSCURATO:PERSONA], lamentando che la convenuta s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] eredi di [OSCURATO:PERSONA] aveva sconfinato sulla strada interpoderale, di esclusiva proprietà attorea e sulla quale la società convenuta godeva, in virtù del titolo di cui sopra, della sola servitù di passaggio, convenne in giudizio quest'ultima chiedendo che fossero accertati i confini e che la convenuta fosse condannata rilasciare all'attrice la porzione di terreno in contestazione; - la convenuta spiegò domanda riconvenzionale, chiedendo che la strada interpoderale per cui è causa fosse dichiarata di proprietà comune a tutti proprietari frontisti, in proporzione delle rispettive proprietà, compresa, quindi, quella di essa convenuta, trattandosi della c.d. "collatio agrorunn" ad una comunione incidentale, costituendo, pertanto, la predetta strada privata, accessorio di uso e proprietà comune; - il Tribunale, accolse la domanda riconvenzionale, accertando che la strada interpoderale di cui si discute, che conduceva dalla S.P. 13 Andria-Bisceglie ai fondi rustici censiti nel N.C.T. del Comune di Andria al foglio 34, particelle 21, 111 e 112 era, «comune a tutti i proprietari frontisti in misura proporzionale all'estensione del lato di ciascun fondo adiacente alla medesima strada, fino alla linea di mezzeria della stessa strada interpoderale»; accertò i confini, aderendo all'elaborato peritale e rigettò ogni ulteriore domanda attorea; - la Corte d'appello di Bari, adita dall'[OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di primo grado, dichiarò che la strada interpoderale per cui è causa era di esclusiva proprietà dell'appellante e di conseguenza individuò nuovi confini; - la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] Nicola ricorre sulla base di quattro motivi e l'[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero di Andria resiste con controricorso. Osserva 1. Con il quarto motivo, che per la priorità logica che lo contraddistingue conviene esaminare per primo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 922, 948, 1100, 2697 e 2729 cod. civ. Si assume che la sentenza d'appello non aveva fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati in materia dalla Cassazione. Nella specie, la Corte locale non aveva considerato che «la strada interpoderale de qua non si estendeva soltanto lungo la proprietà dell'Istituto, ma continuava, a partir da [OSCURATO:PERSONA], sino a congiungersi con via Trani, così attraversando altri fondi di altri proprietari». Situazione, questa, che secondo la giurisprudenza di legittimità dava luogo alla "collatio agrorum", la quale, peraltro, non verrebbe meno «solo perché su entrambi i lati di detto tratto di strada si affaccia la proprietà, per effetto di acquisti sopravvenuti, di un unico frontista» (la ricorrente cita Cass. n. 25364/2014). Tutta la strada era da reputarsi in "collatio", «stante la sua natura di strada interpoderale aperta al passaggio di tutti i proprietari confinanti o che vi si affaccino». Quindi, non corrispondeva al vero che «la collatio agrorum non avrebbe potuto applicarsi perché la strada interpoderale insisteva per intero sul fondo della venditrice». Al contrario, il ctu aveva accertato (circostanza, questa, comunque non controversa) che il percorso di cui qui si discute «congiungeva via Bisceglie con via Trani ed è attraversata da tutti i proprietari frontisti, che si immettono da via Bisceglie, per raggiungere i loro fondi, situati tutti in posizione posteriore a quelli in proprietà dell'Istituto>>. Soggiunge la ricorrente che nell'atto pubblico deI30/3/1987 l'Istituto aveva dichiarato al compratore (germani Sergio) la presenza del viale interpoderale comune (il predetto atto risulta essere stato depositato con il ricorso, ma non è dato sapere se è stato ritualmente acquisito nel corso del giudizio di merito). La medesima qualità della strada era stata già dichiarata, in perfetta conformità, nell'atto stipulato con il Fuzio l'anno prima. La strada viene anche in questo caso qualificata come interpoderale e l'aggiunta, con la postilla, di "comune" costituiva solo una doverosa specificazione di essa natura, non potendo attribuire alla strada la qualità di bene in comunione in senso stretto. Tutto ciò, peraltro, in sintonia con quanto accertato dal ctu, il quale, verificato la preesistenza del tracciato da tempo immemorabile, risalente all'anno 1948 (la ricorrente cita testualmente il passaggio della relazione peritale) e in sintonia con i titoli di provenienza depositati dalla stessa controparte, nei quali la strada viene appellata interpoderale comune. 1.1. Il motivo è fondato. 1.1.1. In primo luogo conviene riprendere i principi in materia. Questa Corte ha avuto modo di spiegare che in mancanza di titoli che dispongano un diverso regolamento, la "communio incidens" di una strada agraria privata sorge per il solo fatto che essa sia stata costituita con il conferimento di sedime dei fondi latistanti, sicché, in tal caso, il diritto di proprietà "pro indiviso" dell'intera strada e la facoltà di utilizzarla per tutto il percorso e in tutte le direzioni spetta a tutti i comunisti, senza che rilevi la circostanza, che una porzione di detta strada (nella specie, quella finale) sia divenuta, per ambedue i lati che vi si affacciano, di proprietà di un unico frontista, non trovando applicazione l'istituto dell'estinzione per confusione ex art.1072 cod. civ., che ha ad oggetto solo il diritto di servitù (Sez. 2, n. 25364, 28/11/2014, Rv. 633498). Si è, inoltre, chiarito che nell'ipotesi della formazione di una strada vicinale agraria "ex collatione agrorum privatorum", le porzioni di suolo a tal fine utilizzate non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, ma danno luogo a una nuova entità economica e giuridica, oggetto di comunione e godimento da parte di tutti, in base ad un comune diritto di proprietà (Sez. 2, n. 6773, 04/05/2012, Rv. 622154). Si è poi distinto il titolo sulla base del quale ciascuno dei frontisti gode della strada il collatio agrorum, precisato i limiti d'uso e le fonti di accertamento della natura di essa. Le vie agrarie (o strade vicinali private) formate ex collatione privatorum agrorum costituiscono una communio incidens tra i proprietari di più fondi finitimi e sono soggette alla disciplina della comunione; i proprietari dei fondi finitimi sono titolari del diritto di passaggio non già jure servitutis, bensì jure dominii. La collatio agrorum che ha dato luogo al sorgere della communio incidens, in mancanza di patti contrari, deve intendersi effettuata al solo scopo di servire alle necessita agricole dei fondi che hanno contribuito alla formazione della strada agraria, costituita esclusivamente come accessorio dei terreni latistanti, ed in funzione delle necessita agricole e di collegamento degli stessi. Pertanto ciascun compartecipe deve servirsi della strada soltanto per le necessita della coltivazione e del collegamento del fondo. Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale e l'Onere probatorio a carico del soggetto che agisce in petitorio in ordine al modo di formazione della strada ed alla sua natura, fatti idonei a produrre una presunzione univoca e concordante sono costituiti: da riferimenti alla strada in vecchie mappe catastali; dall'avere i proprietari dei fondi praticato opere di manutenzione e di miglioramento, e dall'avere contribuito alle spese; dall'Esercizio di manifestazioni esclusive di dominio, quali chiusure, apposizioni di cancelli per impedire il passaggio di terzi ecc. Le risultanze catastali, se hanno valore solo indiziario e non sono da sole idonee all'accertamento della natura vicinale di una strada, possono concorrere, insieme con altri elementi, alla formazione del convincimento del giudice. Inoltre, pur essendo il semplice passaggio elemento equivoco per fondare su di esso una presunzione di proprietà o di condominio, tuttavia la dimostrazione dell'esistenza delle vie agrarie o private sulle quali il passaggio viene esercitato jure dominii e non jure servitutis, può essere data anche a mezzo di prova testimoniale e di presunzioni, utilizzando per queste ultime l'Esercizio del passaggio da parte di tutti i proprietari dei fondi finitimi da epoca remota, nonché la situazione dei luoghi ed altri elementi. Tali fatti debbono dimostrare l'Esercizio da parte di ogni proprietario dei poteri inerenti all'Esercizio del passaggio jure condominii (Sez. 2, n. 1136, 12/04/1972, Rv. 357577; in senso conf., si vedano pure Cass. nn. 1728/1962, 2199/1962, 1567/1966, 1058/1967). 1.1.2. Risulta dalla sentenza impugnata che la strada preesisteva all'atto del 1986, di essa vi era annotazione sulle carte catastali ed evidenza poteva trarsi dai segni lapidei risalenti al 1948; il percorso si addentrava «nell'agro di Andria fino a raggiungere la provinciale per Trani». Non è di utilità lo sforzo ermeneutico esercitato dal Giudice d'appello, finalizzato a dare un senso all'aggettivo "comune", tale da attribuire <<il significato traslativo della proprietà sostenuto dall'appellata ed avallato dal Tribunale» e l'esegesi di una ipotizzata volontà delle parti. La qualifica di strada in "collatio agrorum" non può dipendere dalla volontà delle parti contraenti, trattandosi di una qualità in sé della strada, la quale deve considerarsi in "collatio", ex lege, ove ricorrano le condizioni sopra individuate da questa Corte con giurisprudenza più che consolidata da almeno sessanta anni. Un tale indagine, da condursi ovviamente, sulla base delle acquisite emergenze di causa, è mancata, parendo, anzi esser state raccolte evidenze di segno contrario dallo stesso atto di compravendita, riportato dalla Corte territoriale, nel quale l'Istituto aveva dichiarato «... dal viale interpoderale comune prospiciente la strada provinciale Andria-Trani, nonché anche dal viale interpoderale comune prospiciente la strada provinciale Andria-Bisceglie», oltre che, come si è già detto, dagli accertamenti del ctu, condivisi dal Giudice. Infine va soggiunto che la critica del controricorrente, secondo il quale quello della "collatio agrorum" sarebbe tema nuovo, è destituita di ogni fondamento, sia perché la questione era sul tappeto sin dall'inizio, sia perché si è in presenza di diritti autodeterminati. Cassata la decisione, il Giudice del rinvio, deciderà la causa attenendosi ai principi di diritto sopra ripresi. 2. I primi tre motivi, con i quali la ricorrente lamenta, rispettivamente, l'omesso esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'appello (artt. 112 e 342 cod. proc. civ.), l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per avere la Corte d'appello non vagliato tutte le questioni giuridiche rilevanti, e, infine, per avere violato le regole sull'ermeneutica negoziale, restano assorbiti. 3. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il quarto motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione all'accolto motivo e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio d