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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 11230/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 41015/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 497 bis cod. pen. (capo 1), 495 cod. pen. (capo 2) e 477 cod. pen., in relazione all'art. 482 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.— è manifestamente infondato in quanto la motivazione della Corte di appello non presenta affatto vizi rilevanti ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., dal momento che la sentenza impugnata ha dato atto non solo - come sostiene il ricorrente - di un comportamento modellato sulla fattispecie di reato, ma anche degli specifici aspetti di disvalore della condotta (la circolazione con la patente contraffatta e il comportamento tenuto in occasione dell'accertamento del reato) che ha, del tutto logicamente, ritenuto ostativi al giudizio di tenuità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 1230 -26 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4168/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 41015/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 41015/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 497 bis cod. pen. (capo 1), 495 cod. pen. (capo 2) e 477 cod. pen., in relazione all'art. 482 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.— è manifestamente infondato in quanto la motivazione della Corte di appello non presenta affatto vizi rilevanti ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., dal momento che la sentenza impugnata ha dato atto non solo - come sostiene il ricorrente - di un comportamento modellato sulla fattispecie di reato, ma anche degli specifici aspetti di disvalore della condotta (la circolazione con la patente contraffatta e il comportamento tenuto in occasione dell'accertamento del reato) che ha, del tutto logicamente, ritenuto ostativi al giudizio di tenuità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 41015/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 497 bis cod. pen. (capo 1), 495 cod. pen. (capo 2) e 477 cod. pen., in relazione all'art. 482 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.— è manifestamente infondato in quanto la motivazione della Corte di appello non presenta affatto vizi rilevanti ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., dal momento che la sentenza impugnata ha dato atto non solo - come sostiene il ricorrente - di un comportamento modellato sulla fattispecie di reato, ma anche degli specifici aspetti di disvalore della condotta (la circolazione con la patente contraffatta e il comportamento tenuto in occasione dell'accertamento del reato) che ha, del tutto logicamente, ritenuto ostativi al giudizio di tenuità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.                      1230 -26 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                   - Presidente -        Ord. n. sez. 4168/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    - Relatore -          R.G.N. 41015/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 41015/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 497 bis cod. pen. (capo 1), 495 cod. pen. (capo 2) e 477 cod. pen., in relazione all'art. 482 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.— è manifestamente infondato in quanto la motivazione della Corte di appello non presenta affatto vizi rilevanti ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., dal momento che la sentenza impugnata ha dato atto non solo - come sostiene il ricorrente - di un comportamento modellato sulla fattispecie di reato, ma anche degli specifici aspetti di disvalore della condotta (la circolazione con la patente contraffatta e il comportamento tenuto in occasione dell'accertamento del reato) che ha, del tutto logicamente, ritenuto ostativi al giudizio di tenuità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.                       P.Q.MP.Q.M
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