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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 06699/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi di ricorso sono generici perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; ritenuto che il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di un motivo disatteso in sentenza con congrua e completa motivazione relativa alle complessive modalità della condotta e al comportamento successivo dell'imputato, ostativo alla valutazione di tenuità del fatto (v. pag. 3 sull'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen.); considerato che anche il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati a fronte della motivazione resa per giustificare la ritenuta sussistenza della recidiva contestata e il giudizio di mera equivalenza espresso tra attenuanti generiche e recidiva (pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigli e estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Anna C scuolo Gio gi Fidelbo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi di ricorso sono generici perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; ritenuto che il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di un motivo disatteso in sentenza con congrua e completa motivazione relativa alle complessive modalità della condotta e al comportamento successivo dell'imputato, ostativo alla valutazione di tenuità del fatto (v. pag. 3 sull'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen.); considerato che anche il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati a fronte della motivazione resa per giustificare la ritenuta sussistenza della recidiva contestata e il giudizio di mera equivalenza espresso tra attenuanti generiche e recidiva (pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigli e estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Anna C scuolo Gio gi Fidelbo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06699/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris