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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 17417/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Que- store limitatamente all'obbligo di presentazione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il G.i.p. del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 6

I. n. 401 del 1989, convalidava il provvedimento del Questore di Roma emesso il 9 novembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e notificato all'interessato il 23 novembre 2022, ore 10, impositivo del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di dieci anni, con contestuale prescrizione dell'obbligo di comparizione presso gli uffici del commissariato di P.S.

2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fi- ducia, propone ricorso per cassazione affidato un motivo, che denuncia la viola- zione di legge per avere il G.i.p. convalidato il provvedimento del Questore senza l'osservanza del termine minimo di 48 ore dalla notifica all'interessato del predetto provvedimento, con conseguente lesione del diritto di difesa.

3. Il ricorso è fondato.

4. Per costante giurisprudenza di questa Sezione, a cui il Collegio intende dare continuità, deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto, in quanto l'inosservanza di detto termine viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale (Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016 - dep. 03/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266769; Sez.

F, n. 41668 del 27/08/2013 - dep. 08/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257350; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011 - dep. 31/05/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010 - dep. 04/06/2010, Petrella, Rv. 247275).

Ancora di recente, si è ribadito che la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità generale, prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, con l'importante precisazione, tuttavia, secondo cui ove l'interessato abbia comunque esercitato, in sede di convalida, le sue prerogative difensive presentando memoria in un momento antecedente alla scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, la mera inosservanza di detto predetto termine - avente valenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, dep. 27/05/2020, Belviso, Rv. 280796; Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019, dep. 06/05/2020, Romagnoli, Rv. 278785).

5. Nel caso in esame, dagli atti risulta che: a) il decreto del Questore di Milano emesso 9 novembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato all'interessato il 23 novembre 2022, ore 10; b) l'ordinanza di convalida è stata depositata il 24 novembre, senza indicazione di orario; c) il 25 novembre 2022, ore 8.08, il ricorrente ha inviato una memoria difensiva, che evidentemente non è stata valutata dal G.i.p. in quanto pervenuta in data successiva al deposito del provvedimento.

Nel caso in esame, il G.i.p. ha disposto la convalida del decreto senza l'osservanza del termine minimo di 48 ore, decorrente dalla notifica il provvedimento del Questore, e, quindi, senza nemmeno valutare la memoria difensiva depositata dal ricorrente nell'indicato termine dilatorio, il che integra la censurata violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

6. L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio e deve essere dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore di Roma emesso il 9 novembre 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione presso gli uffici del commissariato di P.S.

P.Q.

M .

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Roma emesso il 09/11/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente disp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Que- store limitatamente all'obbligo di presentazione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il G.i.p. del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 6 I. n. 401 del 1989, convalidava il provvedimento del Questore di Roma emesso il 9 novembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e notificato all'interessato il 23 novembre 2022, ore 10, impositivo del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di dieci anni, con contestuale prescrizione dell'obbligo di comparizione presso gli uffici del commissariato di P.S. 2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fi- ducia, propone ricorso per cassazione affidato un motivo, che denuncia la viola- zione di legge per avere il G.i.p. convalidato il provvedimento del Questore senza l'osservanza del termine minimo di 48 ore dalla notifica all'interessato del predetto provvedimento, con conseguente lesione del diritto di difesa. 3. Il ricorso è fondato. 4. Per costante giurisprudenza di questa Sezione, a cui il Collegio intende dare continuità, deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto, in quanto l'inosservanza di detto termine viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale (Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016 - dep. 03/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266769; Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013 - dep. 08/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257350; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011 - dep. 31/05/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010 - dep. 04/06/2010, Petrella, Rv. 247275). Ancora di recente, si è ribadito che la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità generale, prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, con l'importante precisazione, tuttavia, secondo cui ove l'interessato abbia comunque esercitato, in sede di convalida, le sue prerogative difensive presentando memoria in un momento antecedente alla scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, la mera inosservanza di detto predetto termine - avente valenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, dep. 27/05/2020, Belviso, Rv. 280796; Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019, dep. 06/05/2020, Romagnoli, Rv. 278785). 5. Nel caso in esame, dagli atti risulta che: a) il decreto del Questore di Milano emesso 9 novembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato all'interessato il 23 novembre 2022, ore 10; b) l'ordinanza di convalida è stata depositata il 24 novembre, senza indicazione di orario; c) il 25 novembre 2022, ore 8.08, il ricorrente ha inviato una memoria difensiva, che evidentemente non è stata valutata dal G.i.p. in quanto pervenuta in data successiva al deposito del provvedimento. Nel caso in esame, il G.i.p. ha disposto la convalida del decreto senza l'osservanza del termine minimo di 48 ore, decorrente dalla notifica il provvedimento del Questore, e, quindi, senza nemmeno valutare la memoria difensiva depositata dal ricorrente nell'indicato termine dilatorio, il che integra la censurata violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. 6. L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio e deve essere dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore di Roma emesso il 9 novembre 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione presso gli uffici del commissariato di P.S. P.Q. M . Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Roma emesso il 09/11/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente disp
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