CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15997/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione iscritto al n. 6664/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la ordinanza n. 26924/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 13settembre 20 22 ; [OSCURATO:PERSONA] art. 391-bis cod. proc. civ.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 202 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con sentenza n. 2519del 2019, pronunciando sulla opposizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il precetto notificatole da [OSCURATO:PERSONA], ridusse gli importi precettati e condannò l’opposta alla rifusione delle spese in favore dell’opponente, liquidandole al netto in € 300,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%ed oltre iva e c.p.a., somme distratte in favore de ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], avendone previamente disposto la compensazione in ragione del 40% «in relazione alla parziale soccombenza dell’attrice posto che residua un credito»; [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione con unico mezzo con il quale si dolse di detto regolamento delle spese in particolare perché, a suo dire , erroneamente basato sull’assunto di una solo parziale soccombenza dell’opposta; il ricorso è stato rigettato dalla S.C. con ordinanza n. 26924/2022, depositata il 13 settembre 2022, che ha condannato la ricorrente alle spese del relativo giudizio liquidate in Euro 2.000,00, « oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge»; a fondamento di tale decisione la Corte ha in sintesi rilevato che: ─ «[OSCURATO:PERSONA] non era, come risulta dalla sentenza impugnata, integralmente vittoriosa nel merito, in quanto l’opposizione a precetto da ella proposta non era stata integralmente accolta; il Tribunale di Monza, a fronte di un precettato di oltre settecentoquaranta euro (€ 743,16) ha espunto le spese di precetto per oltre euro centosessanta (€ 161,46) e il capitale di euro trecentosessanta e ottanta centesimi (€ 360,80), cosicché risultavano ancora dovuti, dalla Zatta, euro duecentoventi e novanta centesimi:220,90»; ─ «comunque, la parte di motivo che investe la statuizione del giudice di merito di parziale compensazione delle spese, in ragione della non integralità dell’esito vittorioso per la Zatta, è conforme all’orientamento più volte espresso da questa Corte in tema di limiti al sindacato di legittimità in punto di spese, secondo il quale (Cass. n. 24502 del 17/10/2017, Rv. 646335 - 01): “ In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cuivi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi ”»; ─ «l’ulteriore parte di motivo, che deduce censura di illegittima liquidazione delle spese è pure infondata … nella specie non risultano violati i minimi e massimi tariffari …»; ─ «la censura pure contenuta nel ricorso, vertente sul capo di sentenza relativo all’obbligo di pagamento dell’ulteriore somma a titolo di contributo unificato, è inammissibile, poiché non sono ammesse questioni sul contributo unificato in sede di impugnazione …»; avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione, cui resiste [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; la controricorrente ha depositato memoria; ritenuto che: a fondamento della impugnazione la ricorrente propone cinque motivi così rubricati e illustrati nella sintesi anteposta a pag. 2 del ricorso: 1) «errore di fatto sulla inventata “censura … sull’obbligo di pagamento dell’ulteriore somma a titolo di contributo unificato…”; Violazione dell’art. 360 n. 3 e 391-bisc.p.c. in relazione agli artt. 112 e 360 c.p.c.»: ci si duole del riferimento nell’ordinanza impugnata ─ probabilmente frutto di un copia incolla ─ ad una censura mai sollevata con l’impugnazione, quella riguardante il raddoppio del contributo unificato, che non è mai stata motivo di ricorso; 2) «errore di fatto sulla parziale soccombenza; violazione dell’art. 360 n. 5 –391-bis c.p.c. in relazione agli artt. 112-132-395 c.p.c.»: si deduce che erroneamente la S.C. ha ritenuto “parzialmente accolta” l’opposizione a precetto (opposizione agli atti esecutivi) di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che tale opposizione era stata invece integralmente accolta, con l’annullamento del precetto e anche de l titolo esecutivo, quello che restava dovuto essendo il residuo di altra esecuzione forzata, che non era stato contestato ; p er converso , non una delle defatigatorie eccezioni di controparte erastata accolta; 3) «errore sulla violazione del minimo del tariffario; violazione dell’art. 391-bis c.p.c. in relazione al tariffario forense »: si deduce l a palese violazione dei limiti minimi del tariffario con riguardo alle spese legali liquidate dal Tribunale di Monza all’antistatario; 4) «le spese legali liquidate in Corte di cassazione; violazione dell’art. 391-bis e dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione al tariffario forense»: si deduce che anche la liquidazione delle spese legali da parte della Corte di cassazione non rispetta il tariffario, essendo più di tre volte superiore ai valori medi e più di due volte rispetto ai valori massimi, per lo scaglione di valore, in palese violazione dei limiti massimi del tariffario; 5) «violazione del contraddittorio; mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art.190 c.p.c. e all’art. 6 CEDU»: si deduce che la decisione del Tribunale di Monza era stata assunta in violazione del contraddittorio, per la mancata concessione dei termini per le comparse conclusionali; il ricorso èinammissibile; con specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391 - bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte le affermazioni secondo cui l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa (v. Cass. n. 35879 del 2022; n. 29634 del 2019; n. 12283 del 2004; n. 3652 del 2006; n. 10637 del 2007; n. 5075 del 2008; n. 22171 del 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018); alla luce delle esposte pacifiche coordinate di riferimento ciascuno dei motivi sopra riferiti si appalesa, sotto vari profili, inidoneo a giustificare il sindacato revocatorio richiesto; l’errore dedotto con il primo motivo, pur in astratto qualificabile quale errore revocatorio (per avere la Corte postulato l’esistenza di un motivo di ricorso in realtà non proposto), manca del requisito della decisività, non avendo assunto tale parte della motivazione alcun rilievo determinante ai fini dell’esito del giudizio di cassazione, neppure sul piano del regolamento delle spese; il secondo motivo è inammissibile per due ragioni: a) anzitutto perché quel che con esso si deduce non è un errore di fatto ma, semmai, un errore di giudizio; se vi sia e a carico di chi, all’esito del giudizio, soccombenza totale o parziale, lungi dall’essere un fatto, sostanziale o processuale, suscettibile di falsa percezione, è un giudizio; l’esistenza o meno di una soccombenza tale da giustificare la parziale compensazione delle spese costituiva certamente punto controverso sul quale la S.C. era chiamata a pronunciare, ad esso essendo espressamente dedicato, come detto, l’unico motivo del ricorso per cassazione proposto dagli odierni istanti; b) in secondo luogo, e comunque, perché, quand’anche lo si potesse considerare errore revocatorio, non sarebbe nella specie errore decisivo, atteso che la doglianza in punto di parziale compensazione delle spese è rigettata anche sulla base di altra autonoma ratio decidendirappresentata dal rilievo della insindacabilità, in cassazione, della decisione del giudice di merito di esercitare il potere discrezionale di compensare in tutto o in parte le spese, non solo quando vi sia il presupposto della reciproca o della parziale soccombenza, ma anche per «altrigiusti motivi»; il terzo e il quarto motivo deduc ono anch’ess i, evidentemente , errorinon di fatto ma, ove sussistenti, di giudizio, in quanto frutto non dell’erronea percezione di fatto non controverso tra le parti ma della erronea ricognizione della norma applicabile alla fattispecie; il quinto motivo riguarda un tema nemmeno sottoposto al vaglio della S.C. nel giudizio de quo; il ricorso per revocazione deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore di controparte, delle spese del presente giudizio; converràal riguardo rilevare, sebbene sul punto la ricorrente nulla abbia obiettato, che il controricorso proposto dall’intimata deve ritenersi tempestivamente proposto e dunque ammissibile; secondo interpretazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, dal combinato disposto degli artt. l’art. 13del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44( a mente del quale «[2] I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. [3] Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l’avvenuto deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente») e 16 - bis , comma 7, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (secondo cui: «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia; il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza…») si ricava la regola per cui la tempestività del deposito va verificata con riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e, cioè, la cosiddetta «seconda p.e.c.», la quale attesta l’ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del «sistema giustizia» (cfr., ex aliis, Cass. Sez. U. n. 22834 del 21/07/2022; Cass. n. 29357 del 10/10/2022; n. 12422 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; n. 19796 del 12/07/2021; n. 19163 del 15/09/2020; n. 4787 del 01/03/2018; n. 1366 del 19/01/2018); resta fermo, ovviamente, che si tratta di effetto (solo)«anticipato e provvisorio rispetto all’ultima PEC» e, dunque,subordinato «al buon fine dell’intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva», sicché esclusivamente con l’accettazione del cancelliere (la quarta p.e.c.), «e solo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti» (v. Cass. n. 28982 del 08/11/2019; n. 17404 del 20/08/2020; 27654 del 21/09/2022); in presenza di «errore fatale»«non gestibile» ─ qual è quello nella specie segnalato al procuratore della controricorrente ─ ovvero, di rigetto della busta da parte della cancelleria, l’avvocato depositante dovrà dunque pur sempre provvedere ad effettuare un nuovo deposito; sennonché, può accadere ─ ed è nella specie accaduto ─ che la segnalazione dell’errore fatale arrivi qualche giorno dopo l’invio della busta telematica, ovvero, in data posteriore alla scadenza di eventuali termini perentori; in siffatte evenienze il depositante risulterà senz’altro “decaduto”, ma –per pacifica giurisprudenza (v. in particolare Cass. n. 19163 del 2020, cit.) – lo stesso depositante potrà ricorrere all’istituto della “remissione in termini” di cui all’art. 153, co. 2, c.p.c.; in tale quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, per poter accedere alla rimessione in termini è sufficiente ma anche necessario, il deposito della c.d. seconda ricevuta, attestante l’avvenuta consegna(RdAC) al gestore di posta elettronica Ministero della Giustiziadella busta contenente l’atto inviato per il deposito; ciò è quanto, nella specie, diligentemente la parte intimata ha provveduto a fare; essa, infatti, ha documentato di aver ricevuto il messaggio di avvenuta consegna (RdAC) del controricorso da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustiziain data 24 aprile 2023, entro il termine dunque di quaranta giorni dalla notifica del ricorso (che, essendo stata tale notifica effettuata in data 13 marzo 2023, veniva a scadere domenica 23 aprile e beneficiava della proroga di cui all’art. 155, quarto comma, cod. proc. civ.); ha inoltre tempestivamente depositato, in data 27 aprile, nota con la quale, dato atto di quanto accaduto (e sopra riferito), ha chiesto alla Corte di voler «ritenere tempestivo il deposito del controricorso, avvenuto in data 24.04.2023 alle ore 16:36 e ridepositato, previa correzione dei dati del fascicolo, in data 27.04.2023 alle ore 10:49, con validazione successiva della Cancelleria»: istanza, questa, che può certamente considerarsi come volta a ottenere, ora per allora, la necessaria rimessione in termini; è alladata, dunque, del 24 aprile 2023 che occorre aver riferimento per valutare la tempestività del deposito e non a quella del 27 aprile, che segna soltanto il momento in cui, a seguito del rideposito resosi necessario per rimediare all’”errore fatale”, è stata generata la necessaria p.e.c. di accettazione del deposito da parte della cancelleria; si precisa tuttavia che, nella liquidazione dei compensi, non si terrà conto della memoria in quanto con essa la controricorrente si limita, testualmente, a «insistere nelle argomentazioni di cui al controricorso»; non si liquida alcun importo per spese vive, nessun esborso avendo indicato la controricorrente nella nota spesa depositata; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per centoed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di cont