CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 ottobre 2024
Cassazione n. 07476/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 223/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 37432/2024 [OSCURATO:PERSONA] Francolini - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Messina udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Messina per l’ulteriore corso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del giorno 7 ottobre 2024 la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l’appello interposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 19 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di Messina lo aveva condannato per il delitto di cui agli artt. 453 e 455 cod. pen. La Corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla mancata allegazione all’atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, a mente dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (illo tempore vigente), rilevando altresì la tardività dell’integrazione al CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7476/2025 Roma, lì, 24/02/2025 medesimo atto di gravame pervenuta il 4 giugno 2024, quando era già spirato il termine a impugnare. 2. Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse del Mirabile, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 581, commi 1- ter, cod. proc. pen., prospettandone un’esegesi conforme al principio di proporzione delle sanzioni processuali e al diritto a un effettivo accesso alla giustizia (come declinato dalla Corte E.D.U. e dalla giurisprudenza di legittimità), da considerarsi in maniera ancor più stringente rispetto all’appello (quale «giudizio di seconda istanza “piena”»), e non invece un’interpretazione formalistica (che esporrebbe la norma a censure di legittimità costituzionale), considerato in particolare che nel caso in esame il 4 giugno 2024, ossia il giorno successivo alla presentazione dell’appello, la difesa ha depositato un atto integrativo contenente l’elezione di domicilio dell’imputato. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione rispetto all’interpretazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., poiché esso non prevederebbe che l’imputato presente nel giudizio di primo grado – come, nella specie, il Mirabile – rilasci uno specifico mancato a impugnare, come invece disposto dal successivo comma 1-quater, non applicabile analogicamente; ragion per cui non occorreva che l’elezione di domicilio del Mirabile fosse effettuata dopo la sentenza appellata. 2.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la violazione dell’art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114, con cui è stato abrogato l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., adducendo che – quantunque l’appello nell’interesse del Mirabile sia stato presentato anteriormente all’entrata in vigore di essa – nel caso in esame dovrebbe applicarsi la nuova, più favorevole disciplina. 3. Il procedimento è stato celebrato nelle forme previste dall’art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Messina per l’ulteriore corso (cfr. requisitoria scritta). 4. Il ricorso – i cui motivi possono essere trattati congiuntamente – è fondato, nei limiti di seguito esposti. 4.1. Le Sezioni Unite con decisione del 24 ottobre 2024 (le cui motivazioni, all'atto della presente deliberazione, non sono state depositate), hanno affermato – come può evincersi dalla relativa informazione provvisoria – che: «- La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. — abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 — continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. - La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione». Da quanto appena riportato si trae, anzitutto, che non ha alcun rilievo la sopravvenuta abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter, cit. poiché l’atto di appello del Mirabile è stato presentato dopo l’introduzione della norma e prima del 24 agosto 2024 (in particolare, il 3 giugno 2024). Tuttavia, dall’esame degli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 – 01), consta in effetti che il 4 giugno 2024 (ossia il giorno successivo al tempestivo deposito dell’atto di appello) il difensore ha presentato un atto integrativo (in pari data), contenente l’elezione di domicilio dell’imputato. In tal modo ha offerto alla Corte di merito un’indicazione di tale domicilio che, avuto riguardo al tempo in cui è stato depositato l’atto che la conteneva, consentiva l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione (per il giudizio da celebrare). Ragion per cui, l’impugnazione – già proposta tempestivamente – può ritenersi ritualmente incoata e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per il giudizio. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per il giudizio. Così deciso il 14/02/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pistorelli