CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 settembre 2024
Cassazione n. 33000/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28875-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].FA.CO. -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] speciale unitario INAIL, cooperative di facchinaggio R.G.N.28875/2017 Cron. Rep. Ud.17/09/2024 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 706/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/06/2017 R.G.N. 663/2015; udita la relazione udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del secondo, terzo, quarto, quinto motivo e il rigetto del primo motivo del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, per quanto qui ancora interessa, ha riformato la sentenza del Tribunale di Ravenna con la quale era stata rigettata la domanda, avanzata dalla CO.FA.CO. soc. coop. nei confronti dell’INAIL, di ripetizione di quanto indebitamente preteso e versato, dal 2007 ai primi tre trimestri del 2013, calcolando il premio unitario speciale con riguardo alle retribuzioni effettivamente corrisposte, in virtù di quanto disposto dalla legge n. 142 del 2001 edel d.lgs. n. 423 del 2001 che aveva introdotto tale criterio di calcolo, invece che sulla base di un importo fisso predeterminato e fissato con una serie di decreti ministeriali succedutisi nel tempo. Il giudice di appello ha ritenuto che, a far data dal 2007, il premio speciale unitario di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965 dovesse essere calcolato, quanto all’imponibile contributivo, sulla base della retribuzione effettiva dovuta ai soci, poiché la liquidazione effettuata sulla base della retribuzione convenzionale era incompatibile con la previsione di cui all’art. 3, comma 4 del d.lgs. n. 423 del 2001. Al riguardo la Corte di merito ha rilevato che in base alla nuova normativa, applicabile alla cooperativa sia dal punto di vista soggettivo che dal punto di vista oggettivo, per il premio speciale unitario occorre avere riguardo al minimale di retribuzionecontrattuale fissato dai c.c.n.l. o se superiore dagli accordi collettivi e/o individuali con equiparazione della posizione del socio lavoratore a quella del dipendente privato. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la CO.FA.CO. soc. coop. affidato a otto motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. L’INAIL ha resistito con controricorso. La causa trattata originariamente fissata per la trattazione in sede di adunanza camerale è stata tolta dal ruolo e fissata per la decisione all’odierna udienza di discussione in vista della quale la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta ed ha chiesto il rigettodel primo motivo di ricorso, l’accoglimento del secondo, il terzo, quarto e quinto motivo con assorbimento dei rimanenti tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’INAIL con riguardo alle modalità di redazione adottate. Il ricorsonon viola i principi di chiarezza e sinteticità espositiva, posto che parte ricorrente ha selezionato i profili di fatto e di diritto della vicenda in esame che sono posti a fondamento delle doglianze proposte, offrendo una adeguata e non sovrabbondanterappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa ed ha esposto le ragioni delle critiche riportandole nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art.360 c.p.c.. Si tratta di esposizione sufficientemente chiara e completa che rende intelligibilial Collegio le censure mosse alla sentenza gravata e non viola i requisiti di contenuto - forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (cfr. Cass. s.u. 30/11/2021 n. 37552 e Cass.13/02/2023 n. 4300). Venendo all’esame dei motivi di ricorso - il primo motivo dei qualidenuncia, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 132 n. 4, 342 e 434 c.p.c. per avere la Corte di appello respinto l’eccezione di inammissibilità del gravame per non essere le censure formulate specifiche rispetto alle argomentazioni poste a sostegno della sentenza di primo grado– ritiene il Collegio che esso sia infondato e debba essere rigettato. La motivazione della sentenza non è apparente ed anzi rispetta quel “minimo costituzionale” che, quando esistente come nel caso in esame, rappresenta il limite all’ammissibilità delle censure che investano la motivazione della sentenza a prescindere dalla rubrica apposta al motivo (cfr. per tutte Cass.07/04/2014 n. 8053 alla quale sono seguite numerose conformi). Peraltro, il principio della specificità dei motivi in appello è rispettato quando, come nella specie, con il gravame siano articolate argomentazioni che si contrappongano a quanto affermato nella sentenza di primo grado. Di tanto dà puntualmente conto la Corte di merito nella sua motivazione che resta esente dai rilievi svolti. Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi -previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (cfr. Cass. 25/01/2023 n. 2320, 06/07/2007 n. 15263 e 11/10/2006 n. 21745) . Con il secondo motivo di ricorso si deduce che - in violazione degli artt. 41 e 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965 come attuato dal d.m. n. 604700 del 1987 e dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale - la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che, a far data dal 2007, il premio speciale si calcolerebbe assumendo a parametro di calcolo la retribuzione effettivamente corrisposta ai soci, ex art. 3, d.lgs. n. 423 del 2001, facendo riferimento nel resto alle norme del d.m. citato, ivi compresa la determinazione dei periodi sui quali versare i contributi. Ad avviso del ricorrente tale modalità di calcolo darebbe luogo ad un ibrido incompatibile con la natura speciale del premio ex art. 42 atteso che si vulnererebbe l’equilibrio che il legislatore ha inteso garantire attraverso il complesso sistema di determinazione del premio speciale. Con il terzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 30, 41 e 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965 come attuato dal d.m. n. 604700 del 1987 oltre che degli artt. 1, 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale e comunque degli artt. 1362, 1369 e 1367 c.c.. Ad avviso della Cooperativa ricorrente sarebbe errata la sentenza nella parte in cui ha affermato che il citato art. 42 consentedi determinare il premio speciale avendo riguardo alla retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori. Si sostiene, infatti, che con la disposizione citata si intende ancorare il calcolo del premio speciale a parametri diversi da quelli indicati dall’art. 41 che si riferisce alla retribuzione (effettiva o convenzionale). Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 41 e 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965, degli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 602 del 1970, degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 423 del 2001, e degli artt. 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale e si deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso che la pregressa disciplina del premio speciale si ponga in rapporto di specialità rispetto alle previsioni del d.lgs. n. 423 del 2001 e del pari erroneamente avrebbe ritenuto chequeste ultime abbiano sostituito quella dettata dal decreto ministeriale nella parte riguardante il calcolo del premio. Tale affermazione contrasterebbe con precedenti di questa Corte di legittimità, che hanno per contro affermato la natura speciale della disciplina del premio di cui all’art. 42, come risultante dalla previsione normativa e da quella regolamentare, e con il più generale principio secondo cui una fonte normativa secondaria recante esecuzione o attuazione di una fonte normativa primaria può essere modificata o abrogata da una successiva fonte normativa primaria solo in quanto quest’ultima abbia inciso sulla fonte normativa primaria di cui quella secondaria costituiva esecuzione o attuazione.Con il quinto motivodi ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965, della legge n. 142 del 2001 e del d.lgs. n. 423 del 2001 oltre che dell’art. 12 delle Disposizioni preliminari per avere la Corte territoriale ritenuto che la determinazione del premio speciale unitario con il riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci sia conforme alla ratio della riforma delle imprese cooperative. Ad avviso della società ricorrente - indipendentemente dalla possibilità che una data interpretazione del testo della legge possa essere sostenuta appellandosi alla sua ratioquand’anche confligga con il suo i verba,rileverebbe in contrario, il fatto che la disciplina del premio speciale non riguarda soltanto le imprese cooperative. Con il sesto motivoè denunciata, per le ragioni già indicate nel secondo e nel quinto motivo, l’erroneità della sentenza che ha ritenuto assorbito l’appello incidentale con il quale era chiesta la restituzione dei premi versati per i periodi successivi alla definizione del giudizio di primo grado. Per tale aspetto è denunciata anche , in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.,la violazione degli artt. 343, 345, 346, 434 e 436 ove si intenda la statuizione come pronuncia di inammissibilità dell’appello incidentale e delle richieste integrative in esso riportate. Il settimo motivo di ricorso denuncia, in via subordinata al mancato accoglimento delle precedenti censure, la violazione degli artt. 29, 41 e 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965, dell’art. 3 del d.lgs. n. 423 del 2001 e dell’art. 12 delle disposizioni preliminari per avere la Corte di merito affermato che la riforma del 2001 aveva inciso solo sul parametro di riferimento per il calcolo del premio speciale che tuttavia non è stato trasformato in premio ordinario e, pertanto, continua ad essere regolato dal d.m. 604700 del 1987 per quanto non disciplinato dal d.lgs. n. 423 del 2001rigettato le domande proposte in via subordinata rispetto a quella principale di restituzione dei premi pagati in eccesso. Infine, con l’ottavo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per essere la motivazione della sentenza della sentenza solo apparente laddove ha respinto la domanda subordinata di restituzione da parte dell’INAIL, per il periodo 2007-2011, della differenza di quanto dovuto a titolo di indennizzo calcolato sulla retribuzione effettiva e la minor somma corrispondente all’indennizzo rapportato al premio forfetario a titolo di rimborso o di ingiustificato arricchimento. Inoltre,denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 68, 116-120 (e in particolare dell’art. 118) del d.P.R. n. 1124 del 1965 oltre che dell’art. 2041 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure rivolte all’impugnata sentenza, e sono fondati. Va premesso che èpacifico in fatto che l’odierna ricorrente sia una società cooperativa che svolge attività di facchinaggio e che, come tale, sia stata nel tempo assoggettata, quanto al pagamento del premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle previsioni di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965, e dai decreti ministeriali che ne hanno disciplinato l’attuazione, provvedendo alla liquidazione del premio mediante moltiplicazione, per il numero dei soci occupati, della quota assicurativa fissa predeterminata dai citati decreti ministeriali e aggiornata a mezzo di circolari dell’INAIL. Ugualmente non è controverso che tale modalità di pagamento è stata posta in essere fino al 2012, allorché l’INAIL ha richiesto una integrazione dei premi già pagati dal 2007 al 2011 assumendo quale base di calcolo del premio speciale la retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori. La ricorrente ha acconsentito a tale modalità di calcolo al solo fine di non incorrere in sanzioni e poter continuare a fruire del c.d. DURC. Perciò la materia del contendere concerne precisamente la legittimità di tale richiesta: ad avviso di parte ricorrente, infatti, essa non avrebbe alcuna base normativa, non essendo stato modificato, per il periodo in contestazione, il meccanismo di determinazione del premio speciale di cui all’art. 42 cit.. Ad avviso dell’INAIL, le cui ragioni sono state accolte dalla sentenza impugnata, rileverebbero invece in contrario le previsioni degli artt. 1 e 3, d.lgs. n. 423 del 2001, le quali, avendo modificato con decorrenza dal 1.1.2007 le modalità di calcolo del premio dovuto dalle imprese cooperative per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ancorando la retribuzione imponibile all’importo di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), sarebbero destinate pro- parte ad operare anche ai fini della liquidazione del premio speciale. Come già ritenuto da questa Corte in alcuni recenti precedent i resi su controversie analoghe a quella oggetto del presente ricorso (cfr. Cass. n. 16905 del 2024 ed anche Cass. nn. 22957, 23391 e 23394 del 2024)tale assunto non può essere condiviso. La disciplina del premio speciale unitario è contenuta nell’art. 42, d.P.R. n. 1124 del 1965, il quale, ai fini che qui rilevano, stabilisce che “per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all’articolo precedente” (vale a dire, “sull’ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d’opera compresi nell’obbligo dell’assicurazione”: così l’art. 41, T.U. n. 1124/1965), “sono approvati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell’istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato”. Come già affermato, si tratta di un premio che viene determinato non già sulla base del criterio normale di calcolo di cui all’art. 41, basato sul prodotto fra tasso di premio previsto dalla tariffa e massa delle retribuzioni effettive o convenzionali, ma in relazione ad un importo fisso, normalmente pro capite, determinato dal decreto ministeriale; e anche quando la retribuzione corrisposta ai lavoratori entra in rilievo ai fini del calcolo, ciò non accade secondo il criterio dell’art. 41, ma ai fini di un adeguamento del premio stabilito in misura fissa sulla base della retribuzione minima giornaliera imponibile ai fini contributivi indicata nel decreto, con la conseguenza che l’obbligo contributivo resta assolto mediante il pagamento del premio speciale nella misura edittale, rimanendo nella facoltà del datore di lavoro la denuncia del compenso effettivamente corrisposto e il pagamento con l’aliquota maggiorata: prova ne sia che il d.m. 15.7.1987 prevede che “le misure di premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di […] facchini riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili, addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali […] sono quelle indicate rispettivamente nelle tabelle allegati A e B” del decreto medesimo, le quali, a loro volta, determinano un minimale giornaliero retributivo fisso, differenziandolo unicamente per attività e a seconda che si tratti di organismi associativi non soggetti o soggetti alle norme di cui al d.P.R. n. 602/1970, limitandosi ad aggiungere che “per una retribuzione giornaliera superiore i premi dovranno essere aumentati proporzionalmente con arrotondamento alle 100 lire”. Si è condivisibilmente ricordato che la regolamentazione del premio speciale unitario di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965 costituisce una fattispecie di carattere speciale rispetto a quella generale dell’art. 41 (in questo senso Cass. nn. 9432 del 2007, 73, 158 e 11056 del 2014) traendosi argomenti dalla variabilità, se non addirittura dal carattere precario, dei redditi dei lavoratori appartenenti agli organismi associativi che vi sono assoggettati e dalla consequenziale necessità di ancorare la determinazione dell’obbligazione contributiva a parametri differenti, di più facile accertamento, onde perseguire più efficacemente le esigenze di provvista dell’ente previdenziale e al contempo assicurare la tutela della posizione previdenziale dei lavoratori. Tale specialità è stata ravvisata già nelle modalità con cui l’art. 42 disciplina la determinazione del premio speciale unitario, atteso che, nel prevedere che essa avvenga “con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell’istituto assicuratore”, attribuisce al decreto ministeriale “il valore di regolamentazione attuativa o integrativa della legge con precetti che presentano i caratteri della generalità ed astrattezza” (così specialmente Cass. n. 73 del 2014, cit., in motivazione). Nelle sentenze citate, questa Corte ha chiarito che, se è vero che presupposto dell’obbligo contributivo è una prestazione lavorativa, il legislatore ben può modulare, su tale presupposto, l’obbligazione contributiva nei modi che ritiene più appropriati per raggiungere lo scopo della tutela previdenziale del lavoratore e della correlata esigenza di provvista finanziaria dell’ente previdenziale, specialmente ove sia difficile, per la variabilità della prestazione e della retribuzione, determinare la retribuzione effettiva, salva la non arbitrarietà o irrazionalità o discriminatorietà del criterio alternativo adottato. Non è necessario che la correlazione tra retribuzione e contribuzione segua un criterio di rigido parallelismo, risultando possibili anche criteri funzionali che contemperino – come appunto nel caso del premio speciale – la determinazione convenzionale della retribuzione e della presenza lavorativa con l’irrilevanza della prestazione effettiva (così specialmente Cass. nn. 9432 del 2007 e 11056 del 2014, entrambe in motivazione). Una volta ricostruita in tali termini la disciplina del premio speciale unitario, èevidente l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata che ha ritenuto che, a far data dal 1.1.2007, gli importi del premio speciale unitario dovessero essere ricalcolati in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 3, d.lgs. n. 423del 2001, vale a dire sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori. La portata precettiva dell’innovazione contenuta nella norma ult. cit. ècircoscritta alla previsione dell’art. 41, d.P.R. n. 1124 del 1965, che – nel dettare i criteri per la determinazione del premio ordinario – rinvia, come s’è già osservato, alle “retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge […] ai prestatori d’opera”: non può essere dubbio, infatti, che a far data dal 1.1.2007, queste non possano più essere inferiori a quelle di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989, cit.. Ma la disciplina del premio speciale unitario, come è stato ugualmente rilevato, procede dal presupposto che si diano “lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all’articolo precedente”, vale a dire sulla base dell’ammontare delle retribuzioni corrisposte o comunque dovute; e non potendosi ritenere che tale presupposto sia venuto meno (ciò che determinerebbe lo stesso venir meno della ratio dell’art. 42, cit.), del tutto erronea è la conclusione cui sono pervenuti i giudici territoriali che hanno r itenuto possibile ibridare la disciplina speciale del premio, quale consegnata dal combinato disposto dell’art. 42, d.P.R. cit ato e del d.m. 15.7.1987, con il riferimento alla retribuzione imponibile contenuto nell’art. 3, d.lgs. n. 423/2001. Come puntualmente ricordato da parte ricorrente, costituisce orientamento consolidato di questa Corte di legittimità il principio secondo cui una fonte di rango regolamentare di esecuzione ed attuazione di una fonte legislativa può essere abrogata tacitamente da una fonte legislativa soltanto in via riflessa, cioè se questa fonte successiva abbia effetti abrogativi taciti o espressi della fonte legislativa in esecuzione o attuazione della quale quella regolamentare sia stata emanata, e sempre che quest’ultima abbia contenuti tali che la sua permanenza risulti incompatibile con la sopravvenuta vigenza della nuova legge (così, in termini, Cass. n. 13252 del 2006). Come già evidenziato da questa Corte nelle sentenze richiamate (Cass. n.16905 del 2024 e le altre sopra citate) “fra la previsione degli artt. 1 e 3, d.lgs. n. 423del 2001, e quella dell’art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non è dato ravvisare alcuna relazione d’incompatibilità del tipo di quella che, almeno a far data da Cass. n. 2867 del 1951, la costante giurisprudenza di questa Corte richiede al fine di ravvisare i presupposti per un’abrogazione implicita, deve necessariamente concludersi che anche in questo caso debba trovare applicazione il principio desumibile dall’art. 15 prel. c.c., secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali.” Pertanto, si deve ritener e che la disciplina del premio speciale unitario di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965, quale risultante a seguito del d.m. 15.7.1987, possa essere modificata solo in conseguenza di un apposito decreto ministeriale, su delibera dell’istituto assicuratore. In conclusione, per le ragioni esposte , respinto il primo motivo di ricorso, devono essere accolti il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, restando assorbito l’esame de gli altri . La sentenza, cassata in relazione ai motivi accolti, deve perciò essere rinviata per un nuovo esame alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo, terzo, quarto e