CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 37542/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 19593/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, -ricorrente– Contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 536/2017, pubblicata il 15 maggio 2017 Oggetto: Compenso professionale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] locale. Azione di ingiustificato arricchimento Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO - C on sentenza n. 766/2013, il Tribunale di Lecce, pronunciando sull’opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dal Comune di Lequile contro l’architetto [OSCURATO:PERSONA], pur ritenendo ammissibile il mutamento dell’originaria domanda formulata dall’ingiungente da pagamento del compenso professionale in azione d’ingiustificato arricchimento, per avere il Comune stesso fondato il giudizio di opposizione sulla censura “a pena di nullità di un atto negoziale in forma scritta”, accoglieva l’opposizione medesima giacché dalla delibera della G.M. del 13 febbraio 2004 veniva riconosciuta l’utilitas dell’opera prestata nel limite di euro 3.500,00 - somma regolarmente liquidata e pacificamente corrisposta -, e per l’effetto revocava il decreto, regolando le spese di lite secondo soccombenza; - S ul gravame interposto dal Catalano, la Corte d’appello di Lecce, con sentenza 536/2017, accoglieva l’appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava il Comune al pagamento della somma complessiva di euro 11.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e al pagamento della metà delle spese del doppio grado di giudizio. Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte salentina, dopo aver affermato che l’architettonon aveva adeguatamente supportato sul piano probatorio l’allegazione di aver effettuato le due prestazioni professionali autonome (aventi ad oggetto due distinti frazionamenti),aveva ritenuto che l’attività svolta, pur se scindibile in due prestazioni, era oggetto di un unico conferimento d’incarico, per il quale era stato previsto un compenso omnicomprensivo forfettario, pacificamente liquidato, corrisposto e mai contestato dal professionista. Ciononostante, per il giudice dell’appello, l’utilitas conseguita dall’[OSCURATO:PERSONA] territoriale per le prestazioni rese dal Catalano non poteva essere riconosciuta nei limiti della spesa di euro 3.500,00 (stabiliti unilateralmente dal Comune quale beneficiario delle stesse), ma, al contrario, avrebbe dovuto essere liquidata tenendo conto dell’effettiva attività svolta dall’architetto, mai contestata da controparte, sulla scorta -in mancanza di altri parametri di valutazione - delle tariffe di categoria. L’indennità, quindi, doveva liquidarsi nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido (metà del compenso determinato sulla base delle tariffe di categoria, detratta la somma già percepita). - A vverso la m enzionata sentenza di appello, il Comune ha propostoricorso per cassazione sulla base di cinque motivi; -E’ rimasto intimato l’architetto. - C on il primo motivo il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la f alsa applicazione dell’art. 2909 c.c., nonché –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –la nullità della sentenza in riferimento all’art. 324 c.p.c. e al principio dell’intangibilità del giudicato. Secondo il Comune, il giudice dell’appello avrebbe omesso di considerare che, con la precedente sentenza n. 204/2017 passata in giudicato ed emessa nell’ambito della causa “gemella” di appello iscritta al n. 17/2014 R.G. (vertente tra le stesse parti in occasione di un altro incarico), quanto al rapporto sostanziale intercorso tra le parti era stato statuito che il soggetto tenuto a rispondere del corrispettivo delle prestazioni del Catalano era il funzionario che aveva prestato il consenso, e nei cui confronti andava esercitata l’azione contrattuale di responsabilità. Ciò impediva che il costo venisse fatto ricadere sulla P.A. attraverso il meccanismo di cui all’art. 2041 c.c. La censura è infondata. In linea di principio, è ammissibile l'eccezione di giudicato formulata per la prima volta nel giudizio di cassazione. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (così Cass., Sez. Un., n. 13916 del 2006; conf. Cass. n. 1534 del 2018; Cass. n. 15339 del 2018) nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, maanche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata ed in tal caso la sua produzione nontrova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nelfatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazio ne non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Tanto precisato, il giudizio in esame trae origine, come si è visto, da incarico professionale svolto d all'architetto Catalano in favore del Comune di Lequile, al di fuori del rapporto di lavoro in regime convenzionato instaurato con il professionista, per il quale pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di un compenso in mancanza di un formale atto negoziale, tuttavia dai giudici di appello è stato riconosciuto un credito a titolo di ingiustificato arricchimento, in quanto sulla base della delibera della G.M. n. 35 del 13.02.2004 era stata riconosciuta l’utilitasdell’opera prestata, attività per la quale veniva liquidata la somma di euro 14.500,00, detratto l’importo di euro 3.500,00 già percepito dal professionista, sulla scorta delle tariffe di categoria (con riduzione). In particolare, detta attività aveva riguardato la redazione “tipo di frazionamento” delle particelle acquisite dall’Amministrazione comunale con cessione bonaria, giusta delibera G.C. n. 35 del 03.06.2004. Diversamente la sentenza n. 204/2017, pronunciata dalla medesima Corte distrettuale fra le medesime parti – allegata agli atti dallo stesso ente locale ricorrente – esaminabile in questa sede per la natura del vizio dedotto, attiene all’incarico conferito al medesimo arch. Catalano di redigere “il progetto preliminare per il completamento ed il miglioramento delle infrastrutture della zona P.I.P. del Comune di Lequile”, lavori che erano stati inseriti nel programma triennale 2004-2006 delle opere pubbliche da realizzare e che successivamente, con delibera di G.M. del 29.07.2004, l’amministrazione conferiva incarico al medesimo professionista di redigere un progetto definitivo – esecutivo, conforme al progetto preliminare, per ‘lavori di miglioria e completamento delle opere di urbanizzazione primaria in zona P.I.P., elaborato approvato con deliberazione della G.C. n. 39 del 10.02.2005. Dalla stessa lettura del provvedimento è, dunque, da escludere che si sia formato giudicato con incidenza diretta sulla vicenda de qua, trattandosi di indebito arricchimento per incarico intercorso fra le medesime parti ma riguardante differenti prestazioni. E' dunque da smentire , al di là della definitività della statuizione individuata d al ricorrente nella sentenza invocata, la cristallizzazione delle posizioni obbligatorie per cui ècausa. La titolarità delle obbligazioni di pagamento facenti capo all’arch. Catalano non è venut a meno per effetto della sentenza della Corte distrettuale n. 204/2017 non operando alcun meccanismo di preclusione dovuta a giudicato, per cui non sussiste alcuna violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.; -Con il secondo motivo il Comune di Lequile si duole – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – della violazione e della falsa applicazione degli artt. 1418 c.c. e 107, comma 2, lett. c), T.U.E.L., nonché della nullità assoluta del contratto d’opera e dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti –ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. A dire del ricorrente, nella fattispecie in esame, era venuto a mancare un valido contratto d’opera tra le parti, poiché alla delibera G.M. n. 35/2004 che autorizzava il conferimento dell’incarico (mero atto interno che impediva il dispiegamento di effetti all’esterno) non aveva mai fatto seguito alcun atto idoneo ad esprimere la volontà dell’[OSCURATO:PERSONA] civico con efficacia verso l’esterno, quali il decreto sindacale di conferimento di incarico ovvero un contratto di prestazione d’opera. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse perché le sentenze di merito non si fondano su un contratto di prestazione d’opera professionale, ma su una azione di ingiustificato arricchimento. -Con il terzo motivo si lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione degli artt.183 e 184 c.p.c. nonché degli artt. 191 T.U.E.L. e 2041 e 2042 c.c., per aver il giudice di appello, così come in precedenza il Tribunale, ritenuto ammissibile la domanda di arricchimento senza causa proposta dal Catalano, pur se diversa da quella introdotta col ricorso per ingiunzione, giacchè il Comune aveva fondato le ragioni della propria opposizione sulla carenza, a pena di nullità, di un atto negoziale in forma scritta, in adesione all’orientamento di questa Corte. Sarebbe stata ammesso dunque una domanda nuova. Il motivo è infondato. Per porre ancora in discussione l’ammissibilità della doman da di arricchimento senza causa accolta dal Tribunale a fronte di una originaria domanda di pagamento basata su un contratto d’opera, occorreva che l’ente proponesse specifico appello incidentale, ma ciò non risulta, con la conseguente formazione di un giudicato interno sulla ammissibilità della domanda ex art. 2041. - C on il quarto motivo il Comune denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 2697 c.c., con riferimento alla contraddittorietà della motivazione per erronea valutazione delle prove in relazione alla loro efficacia. Più esattamente, parte ricorrente si duole che la Corte salentina aveva tratto elementi favorevoli alle tesi di parte resistente attingendo a dati (la parcella visitata dall’Ordine professionale) che, al contrario, rappresentavano degli elementi indiziari, da provare in ossequio all’art. 2697 c.c.; del resto, secondo il Comune, spettava al Catalano dimostrare oltreché l’esistenza del diritto di credito da lui fatto valere e la corrispondenza del prezzo preteso con l’attività svolta, anche la diminuzione patrimoniale subita per effetto del contratto invalido. Il motivo è infondato, al pari degli altri. Innanzitutto, le censure illustrate dal ricorrente non contengano alcuna adeguata denuncia del paradigma dell'art.2697 c.c., essendosi l a difesa dell’[OSCURATO:PERSONA] locale limitat a a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie. Sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa corte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l' onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispeciebasate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato incontraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che perrealizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma,cioè dichiarando di nondoverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" ; (cfr. Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016 n. 16598, in motivazione ; Cass. n. 11892 del 2016). Nel caso di specie, il ricorrente, lungi dal dedurre la violazione dell'art. 2697 c.c. nei termini indicati, ha limitato la propria doglianza alla contestata valutazi one di taluni elementi di giudizio, quale la parcella vistata dall’Ordine professionale, in tal senso riducendo le censure proposte a una mera rilettura nel meritodell'intero compendio probatorio complessivamente acquisito, come tale non legittimamente pr ospettabile in sede di legittimità. Sul punto, è appena il caso di richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale l'interpretazione operata dal giudice di appello, riguardo al contenutoe all'ampiezza degli atti processuali delle parti, è assoggettabile alcontrollo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Cortedi cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui,in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante el'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione. Peraltro, nella specie neanche si pone un problema di attribuzione del l' onus probandi per avere il giudice nel merito ritenuto adeguatamente istruita la causa. - Con l’ultimo motivo – denunziandosi la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché l’omessa motivazione –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – si auspica una diversa regolamentazione delle spese in caso di accoglimento del ricorso e si rimprovera alla Corte di non avere motivato sufficientemente sulla condanna dell’ente al pagamento della metà delle spese del doppio grado di giudizio sulla liquidazione delle spese di soccombenza. Il motivo è infondato perché nella lite il Comune non è certamente risultato vittorioso, ma anzi è stato condannato al pagamento della somma di €. 11.000,00 in favore dell’architetto e quindi non può dolersi della condanna al pagamento delle spese – peraltro in misura del 50% - in applicazione della regola generale della soccombenza e tale decisione non è qui sindacabile (tra le varie, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017 Rv. 645187). Conclusivamente il ricorso deveessere rigettato . Nessuna pronuncia sulle spese di legittimità per non avere il Catalano svolto difese in questa sede. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto, P. Q . M . La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussis