CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 novembre 1959
Cassazione n. 46499/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PADOVAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/11/1959 avverso l'ordinanza del 23/05/2023 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.u.p. del Tribunale di Padova in data 23 maggio 2023 con ordinanza disponeva, dopo la richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato, che il Pubblico ministero provvedesse ad integrazione probatoria ex art. 421-bis cod. proc. pen. procedendo alla escussione del curatore fallimentare. Il Pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'abnormità del provvedimento. In data 20 giugno 2023 il G.u.p. ammetteva il giudizio abbreviato, disponendo procedersi in tale sede alla escussione del curatore in data 14 novembre 2023, riconsiderando e revocando la precedente ordinanza. Tale provvedimento veniva comunicato a questa Corte proprio dal G.u.p.. 2. Tanto premesso, deve rilevarsi come l'intervenuta revoca della ordinanza impugnata determina la carenza di interesse sopravvenuta, in quanto il ricorso era funzionale ad ottenere l'annullamento per abnormità del provvedimento che medio tempore è venuto meno, a seguito di revoca da parte del G.u.p. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sopravvenuta. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso in Roma, 22/09/2023 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA]