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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 15312/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciati dal Tribunale cittadino, in data 7/06/2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui al 'art. 7 comma 15 bis D.Lgs 285/1992 (esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore) e art. 1 ) comma 2 DL 14/2017 (violazione del divieto di accesso). 2.11 ricorrente deduce tre motivi di doglianza. 2.1 Difetto di motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi delli fattispecie di parcheggiatore abusivo. 2.2 Violazione dell'art. 25 Cost. in relazione alla configurabilità del reato c i cui all'art. 7 comma 15 bis Codice della Strada, atteso che la contestazione amminis rativa che è individuata come precedente ai fini della recidiva, è stata commessa in data an:ecedente alla legge che ha modificato l'art.7 comma 15 bis CdS; 2.3 Estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Quanto al primo motivo, le doglianze afferenti alla carenza prot atoria e alla insufficienza degli elementi costitutivi del reato di parcheggiatore abusivo si risplvono in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già vagliato dai giudici di merito.

Invero, la Corte d'appello ha adeguatamente motivato ritenendo che, a 1la luce della deposizione del teste P.G.

Angileri, la condotta del prevenuto integrasse gli estrE mi dell'art. 7, comma 15 bis, C.d.S., nella misura in cui egli forniva indicazioni agli automobil sti in transito circa i parcheggi disponibili e che già in precedenza era stato sanzionato p er medesime violazioni, sottolineando la sistematicità e la ripetizione delle condotte ( cfr. in ta senso Cass., sez. 7 n. 2883 del 2025).

La questione proposta dal ricorrente non investe profili di legittimità, bensì I merito della ricostruzione fattuale, inibito in questa sede. 3.2 Quanto al secondo motivo, la censura relativa alla presunta violazioni?. dell'art. 25 Cost. appare manifestamente infondata.

La Corte territoriale ha correttament applicato il principio secondo cui il previo accertamento definitivo di un illecito ammir istrativo può legittimamente costituire presupposto per la configurabilità di un reato, quand , ) la condotta successivamente posta in essere — dopo l'entrata in vigore della nuova norma inc -iminatrice — integri autonomamente la fattispecie penale.. 3.3 Con riferimento al terzo motivo, concernente l'intervenuta prescrizione, I doglianza è infondata.

I fatti contestati risalgono al 27/09/2020.

Per il reato di cui all'art. 7, co rima 15 bis, C.d.S., il termine di prescrizione ordinario di quattro anni, decorrente d alla data di commissione del fatto, va aumentato di un quarto ai sensi dell'art. 157, comm i 2, c.p., nel caso di recidiva, come nel caso di specie.

Considerando inoltre gli atti interrutti.,i intervenuti nel procedimento, la prescrizione non è ancora maturata.

Analogamente, per il reato di cui all'art. 10, comma 2, D.L. 14/2017, puri to con la pena dell'arresto, il termine prescrizionale non risulta decorso, tenuto conto degli atti nterruttivi.

In ogni caso, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la cau! a di estinzione del reato per prescrizione non è rilevabile nel giudizio di legittimità, quand, ) il ricorso sia inammissibile (così Sez.

U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relati , 'amente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sente -iza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 23116i , e Sez.

U. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5R013, Ciaffoni, Rv. 256463). 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 coi I.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanc osi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament ) delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciati dal Tribunale cittadino, in data 7/06/2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui al 'art. 7 comma 15 bis D.Lgs 285/1992 (esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore) e art. 1 ) comma 2 DL 14/2017 (violazione del divieto di accesso). 2.11 ricorrente deduce tre motivi di doglianza. 2.1 Difetto di motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi delli fattispecie di parcheggiatore abusivo. 2.2 Violazione dell'art. 25 Cost. in relazione alla configurabilità del reato c i cui all'art. 7 comma 15 bis Codice della Strada, atteso che la contestazione amminis rativa che è individuata come precedente ai fini della recidiva, è stata commessa in data an:ecedente alla legge che ha modificato l'art.7 comma 15 bis CdS; 2.3 Estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Quanto al primo motivo, le doglianze afferenti alla carenza prot atoria e alla insufficienza degli elementi costitutivi del reato di parcheggiatore abusivo si risplvono in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già vagliato dai giudici di merito. Invero, la Corte d'appello ha adeguatamente motivato ritenendo che, a 1la luce della deposizione del teste P.G. Angileri, la condotta del prevenuto integrasse gli estrE mi dell'art. 7, comma 15 bis, C.d.S., nella misura in cui egli forniva indicazioni agli automobil sti in transito circa i parcheggi disponibili e che già in precedenza era stato sanzionato p er medesime violazioni, sottolineando la sistematicità e la ripetizione delle condotte ( cfr. in ta senso Cass., sez. 7 n. 2883 del 2025). La questione proposta dal ricorrente non investe profili di legittimità, bensì I merito della ricostruzione fattuale, inibito in questa sede. 3.2 Quanto al secondo motivo, la censura relativa alla presunta violazioni?. dell'art. 25 Cost. appare manifestamente infondata. La Corte territoriale ha correttament applicato il principio secondo cui il previo accertamento definitivo di un illecito ammir istrativo può legittimamente costituire presupposto per la configurabilità di un reato, quand , ) la condotta successivamente posta in essere — dopo l'entrata in vigore della nuova norma inc -iminatrice — integri autonomamente la fattispecie penale.. 3.3 Con riferimento al terzo motivo, concernente l'intervenuta prescrizione, I doglianza è infondata. I fatti contestati risalgono al 27/09/2020. Per il reato di cui all'art. 7, co rima 15 bis, C.d.S., il termine di prescrizione ordinario di quattro anni, decorrente d alla data di commissione del fatto, va aumentato di un quarto ai sensi dell'art. 157, comm i 2, c.p., nel caso di recidiva, come nel caso di specie. Considerando inoltre gli atti interrutti.,i intervenuti nel procedimento, la prescrizione non è ancora maturata. Analogamente, per il reato di cui all'art. 10, comma 2, D.L. 14/2017, puri to con la pena dell'arresto, il termine prescrizionale non risulta decorso, tenuto conto degli atti nterruttivi. In ogni caso, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la cau! a di estinzione del reato per prescrizione non è rilevabile nel giudizio di legittimità, quand, ) il ricorso sia inammissibile (così Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relati , 'amente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sente -iza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 23116i , e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5R013, Ciaffoni, Rv. 256463). 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 coi I.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanc osi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament ) delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il
Sentenza Cassazione n. 15312/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris