Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 46505/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA Sull'istanza di sospensione ex art. 612 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contestualmente al ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona emessa in data 12/03/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona, con cui, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona - che aveva condannato il ricorrente a pena di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, quale amministratore unico della Salus s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 16/07/2015 - era stato concesso al Cerioni il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario, e formula contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna civile, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen., a mezzo del difensore di fiducia avv.to I [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, deduce, quanto al fumus, la fondatezza dei motivi di ricorso e, quanto al periculum in mora, la circostanza che la curatela fallimentare, quale creditore procedente, ha già attivato la procedura esecutiva con atto di precetto, sottolineando come tale creditore procedente potrebbe trovarsi nella situazione di non poter più restituire la somma al debitore esecutato, qualora la procedura fallimentare dovesse chiudersi, considerando anche l'elevato importo della somma richiesta, pari ad euro 701.030,19, a fronte della non florida situazione economica dell'istante, con la conseguenza che si verificherebbe un danno grave ed irreparabile ai danni dell'istante e del suo nucleo familiare. [OSCURATO:PERSONA] L'istanza di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Va premesso che l'ambito della cognizione della Corte di cassazione, per la decisione da assumere in via incidentale ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen., è limitato alla valutazione della presenza o meno di un danno grave ed irreparabile.

Tale valutazione deve essere effettuata alla luce del canone valutativo secondo cui "Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale, è necessario che ricorra un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna." (Sez. 4, n. 927 del 28/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], RV. 283931; nello stesso senso: Sez. 5, n 19351 del 18/12/2017, dep. 04/05/2018, Zambrelli, Rv. 273202; Sez. 4, n. 28589 del 02/02/2016, Masini, Rv. 267819).

La presenza del pregiudizio grave ed irreparabile, quindi, non può essere desunta dall'entità, in sé, della somma in concreto liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile, poiché essa non è particolarmente sproporzionata rispetto al danno arrecato dal delitto contestato, ossia la mancata riscossione di un credito per euro 677.997,40.

Nel caso in esame, inoltre, l'istanza si fonda su di un dato del tutto congetturale ed indimostrato, ossia che la qualità del creditore istante - la procedura fallimentare della Salus s.r.I., in persona della curatela fallimentare - rileverebbe nel senso di far ritenere "plausibile", in caso di chiusura del fallimento, l'impossibilità per l'istante di vedersi restituire le somme, situazione equiparabile, quindi, a quella dell'insolvenza del creditore.

Tale evenienza risulta del tutto sfornita di elementi a sostegno, essendo fondata unicamente, come detto, sulla sola qualità del creditore, senza fornire alcun elemento ulteriore sulle specifiche connotazioni della procedura fallimentare (stato passivo, creditori ammessi, attivo da ripartire), formulando, non a caso, in termini di mera plausibilità l'assunto su cui l'istanza si fonda, ma senza fornire la dovuta prova circa l'insolvenza del creditore.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza.

Così deciso in Roma, il 13/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sull'istanza di sospensione ex art. 612 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contestualmente al ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona emessa in data 12/03/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona, con cui, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona - che aveva condannato il ricorrente a pena di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, quale amministratore unico della Salus s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 16/07/2015 - era stato concesso al Cerioni il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario, e formula contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna civile, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen., a mezzo del difensore di fiducia avv.to I [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, deduce, quanto al fumus, la fondatezza dei motivi di ricorso e, quanto al periculum in mora, la circostanza che la curatela fallimentare, quale creditore procedente, ha già attivato la procedura esecutiva con atto di precetto, sottolineando come tale creditore procedente potrebbe trovarsi nella situazione di non poter più restituire la somma al debitore esecutato, qualora la procedura fallimentare dovesse chiudersi, considerando anche l'elevato importo della somma richiesta, pari ad euro 701.030,19, a fronte della non florida situazione economica dell'istante, con la conseguenza che si verificherebbe un danno grave ed irreparabile ai danni dell'istante e del suo nucleo familiare. [OSCURATO:PERSONA] L'istanza di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Va premesso che l'ambito della cognizione della Corte di cassazione, per la decisione da assumere in via incidentale ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen., è limitato alla valutazione della presenza o meno di un danno grave ed irreparabile. Tale valutazione deve essere effettuata alla luce del canone valutativo secondo cui "Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale, è necessario che ricorra un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna." (Sez. 4, n. 927 del 28/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], RV. 283931; nello stesso senso: Sez. 5, n 19351 del 18/12/2017, dep. 04/05/2018, Zambrelli, Rv. 273202; Sez. 4, n. 28589 del 02/02/2016, Masini, Rv. 267819). La presenza del pregiudizio grave ed irreparabile, quindi, non può essere desunta dall'entità, in sé, della somma in concreto liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile, poiché essa non è particolarmente sproporzionata rispetto al danno arrecato dal delitto contestato, ossia la mancata riscossione di un credito per euro 677.997,40. Nel caso in esame, inoltre, l'istanza si fonda su di un dato del tutto congetturale ed indimostrato, ossia che la qualità del creditore istante - la procedura fallimentare della Salus s.r.I., in persona della curatela fallimentare - rileverebbe nel senso di far ritenere "plausibile", in caso di chiusura del fallimento, l'impossibilità per l'istante di vedersi restituire le somme, situazione equiparabile, quindi, a quella dell'insolvenza del creditore. Tale evenienza risulta del tutto sfornita di elementi a sostegno, essendo fondata unicamente, come detto, sulla sola qualità del creditore, senza fornire alcun elemento ulteriore sulle specifiche connotazioni della procedura fallimentare (stato passivo, creditori ammessi, attivo da ripartire), formulando, non a caso, in termini di mera plausibilità l'assunto su cui l'istanza si fonda, ma senza fornire la dovuta prova circa l'insolvenza del creditore. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza. Così deciso in Roma, il 13/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46505/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris