CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08727/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 05 settembre 2022 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria difensiva dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, con allegati i verbali delle udienze del processo cd Nemea, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha dichiarato inammissibile, per tardività, la dichiarazione di ricusazione proposta dal ricorrente nei confronti della giudice [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento n. 2239/2014 pendente dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], convenzionalmente denominato "[OSCURATO:PERSONA]". L'istanza era fondata sul fatto che la giudice, Presidente del Collegio, nel valutare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], imputato nel procedimento avente ad oggetto l'associazione di stampo mafioso facente capo alla famiglia Soriano (c.d. processo Nemea), definito con sentenza del 7/10/2020, depositata il 5/3/2021, aveva già esaminato il contesto associativo 'ndranghetistico, comune a tutti gli originari coimputati dell'art. 416-bis cod. pen. tra i quali Cichello. Ad avviso della Corte di appello detta istanza era tardiva in quanto il dies a quo per la sua presentazione doveva essere individuato nella data di deposito della sentenza visto che nella dichiarazione di ricusazione non era stato allegato il termine in cui l'istante aveva avuto conoscenza della motivazione. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, deducendo un unico motivo, sottoarticolato. 2.1. Violazione degli artt. 34, 38 e 41 cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello di Catanzaro aveva erroneamente dichiarato tardiva la richiesta di ricusazione avanzata in nome e per conto di Cichello. Infatti, il dies a quo, utile per valutare la tempestività della dichiarazione di ricusazione, era stato erroneamente individuato nel giorno 5/3/2021, data di deposito della motivazione della sentenza dei processi riuniti (cd Rinascita RGNR 2239 e cd Nemea RGNR 849), anziché nel giorno 2/9/2022 data dell'udienza in cui il Tribunale aveva dato atto dell'incompatibilità della Presidente del collegio, con riferimento al coimputato [OSCURATO:PERSONA], disponendo la separazione della posizione di questi ai sensi dell'art. 18 cod. proc. pen. 2.2. Peraltro, ad avviso del ricorrente la Corte di appello di Catanzaro avrebbe dovuto rilevare l'evidente natura obiettiva della causa di incompatibilità, estendendola a tutti i coimputati tratti a giudizio per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. a concorso necessario, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 371 del 1996.3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2.11 primo motivo è generico. Il ricorso contesta erroneamente il giudizio di tardività della dichiarazione di ricusazione emesso dalla Corte di appello di Catanzaro che, invece, deve essere confermato sebbene rispetto ad un dies a quo diverso da quello indicato dal provvedimento impugnato. 2.1. A norma dell'art. 38, cod. proc. pen., la dichiarazione di ricusazione deve essere proposta, al più tardi, entro la fase delle questioni preliminari al dibattimento. Qualora, invece, la relativa causa si manifesti successivamente, la dichiarazione dev'essere formulata dalla parte interessata entro tre giorni da quando abbia avuto conoscenza di tale causa; a meno che le ragioni della ricusazione siano sorte o siano divenute note nel corso di un'udienza, nel qual caso tale dichiarazione va presentata prima che l'udienza medesima abbia termine. 2.2. Tanto premesso, il momento in cui Cichello ha avuto conoscenza della parziale coincidenza dei collegi giudicanti dei due processi si sarebbe potuto individuare nella data del deposito della motivazione della sentenza c.d. "Nemea", come sostiene il provvedimento impugnato, qualora, però, anch'egli fosse stato imputato in quel processo: ma questo non è una circostanza menzionata dalla Corte territoriale. Ma la conoscenza da parte del ricorrente di quella causa di ricusazione non può ricondursi, come prospettato nel ricorso, né alla comunicazione, resa dal Tribunale all'udienza del 2 settembre 2022, dell'accoglimento della dichiarazione di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]; né alla notizia, ancora successiva, della decisione di rigetto della dichiarazione di astensione presentata dalla giudice [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la partecipazione della magistrata anche al processo "Nemea" è divenuta nota al Cichello quanto meno al momento, necessariamente anteriore, della presentazione della dichiarazione di ricusazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], senza necessità di attendere l'esito di quest'ultima né, a maggior ragione, della dichiarazione di astensione della nnagistrata. Sul punto, non è conferente il richiamo, contenuto nel ricorso, a Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260096, la quale non solo riguarda l'ipotesi della causa di ricusazione divenuta nota solamente in udienza, ma presuppone comunque che l'invito ad astenersi sia stato formulato ai magistrati comunque prima del decorso del termine per proporre la ricusazione. Dagli atti a disposizione di questa Corte, non è dato sapere, tuttavia, se [OSCURATO:PERSONA] abbia formalizzato quella sua iniziativa nel corso di un'udienza ovvero al di fuori di questa, mediante deposito in cancelleria della relativa dichiarazione. Non è possibile conoscere con precisione, perciò, quando Cichello ne sia venuto a conoscenza e, di conseguenza, stabilire se la sua dichiarazione di ricusazione sia stata tempestiva, gravando su di lui l'onere di allegazione sul punto, in quanto afferente ad una condizione di ammissibilità della sua iniziativa procedurale (in questi termini, con riferimento al medesimo procedimento oggetto di esame Sez. 6, n. 3401 del 15/12/2022, dep. 2023, Romano, non mass.). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Premesso che la difesa ha allegato i verbali di quattro udienze svolte nell'ambito del processo Nemea senza indicare in quali termini questi comprovassero l'avvenuta valutazione da parte della giudice ricusata della posizione del Cichello; il ricorso ha genericamente prospettato la situazione di incompatibilità in base al solo titolo di reato, l'art. 416-bis cod. pen., che riguardando un organismo criminale unitario (definito 'ndrangheta unitaria) estenderebbe l'incompatibilità della giudice, rilevata per il solo [OSCURATO:PERSONA], a tutti i partecipi dell'associazione tra i quali Cichello. La giurisprudenza di legittimità, in proposito, ha chiarito che non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in un precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare, in separato processo, altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato associativo, qualora la posizione di questi, e, dunque la sua responsabilità penale non siano state oggetto di valutazioni di merito nel precedente processo (con riferimento al medesimo procedimento oggetto di esame Sez. 6, n. 3401 del 15/12/2022, dep. 2023, Romano, non mass.; Sez. 1, n. 27222 del 12/01/2022, Barba e altri, non mass.; Sez. 6, n. 39367 del 15/06/2017, Suarino, Rv. 270848). Né si ritiene conferente il richiamo cig( ricorrente alla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996, in quanto questa concerne la peculiare ipotesi di un'associazione composta dal numero minimo legale di tre persone, in cui l'affermazione della colpevolezza di uno degli imputati necessariamente implica l'indiretto, ma inequivoco, giudizio di colpevolezza anche degli altri. Nella specie non è emerso, né è stato in qualche modo documentato, in che termini la giudice ricusata nel pronunciarsi nel processo separato Nemea abbia valutato la posizione del ricusante, imputato del processo in corso davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], tanto da rendere palese l'insussistenza della dedotta incompatibilità e l'infondatezza del motivo di ricusazione addotto. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d