CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 agosto 1939
Cassazione n. 46685/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della repubblica del tribunale di Benevento; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/08/1939; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/05/1970; avverso la ordinanza del 31/05/2022 del tribunale di Benevento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del ricorso; lette le conclusioni del difensore degli indagati che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale del riesame di Benevento adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente in relazione ai reati ex artt. 81 cpv. cod. pen. 110 cod. pen. 11 Dlgs. 74/2000, emesso dal gip del tribunale di Benevento su denaro nella disponibilità degli istanti, annullava il decreto di sequestro disponendo la restituzione di quanto sottoposto a vincolo cautelare in favore degli aventi diritto. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso il Procuratore della repubblica del tribunale di Benevento attraverso un solo motivo di impugnazione. 3. Deduce, quanto al sequestro disposto in relazione al capo di incolpazione 15) riguardante [OSCURATO:PERSONA] e Linda il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. con riguardo all'art. 11 del Dlgs. 74/2000. Si contesta la opzione del tribunale del riesame laddove ha delimitato il perimetro degli atti fraudolenti integranti l'ipotesi di reato di cui all'art. 11 del Dlgs. 74/2000 ricavando la intervenuta estinzione per prescrizione dei retai al riguardo configurati. Si rappresenta invece che le condotte rinvenute comprensive degli atti dispositivi che il tribunale ha escluso dal novero di quelli riconducibili alla fattispecie ex art. 11 citata integrerebbero una operazione fraudolenta complessiva rispetto alla quale il termine di prescrizione dovrebbe ritenersi decorrente dalla consumazione dell'ultimo di tali atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Si deve premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Il controllo della Corte di Cassazione è dunque limitato ai soli profili della violazione di legge. La verifica in ordine alle condizioni di legittimità della misura cautelare reale è necessariamente sommaria e non comporta un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità tra fattispecie legale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu oculi (per tutte: Sez. U, n. 6 del 27/03/1992 - dep. 07/11/1992, Midolini, Rv. 191327; Sez. U, n. 7 del 23/02/2000 - dep. 04/05/2000, Mariano, Rv. 215840).Deve altresì precisarsi che ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l'alienazione è "simulata", ossia finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale, allorquando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) alla effettiva volontà dei contraenti; con la conseguenza che ove invece il trasferimento del bene sia effettivo, la relativa condotta non può essere considerata alla stregua di un atto simulato, ma deve essere valutata esclusivamente quale possibile "atto fraudolento", idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero e a mettere a repentaglio o comunque ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'Erario. (Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016 (dep. 20/01/2017) Rv. 268798 - 01); si è altresì precisato che gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione (Sez. 3, n. 29636 del 02/03/2018 Ud. (dep. 02/07/2018) Rv. 273493 - 01). Inoltre, per costante enunciazione di questa Corte, il reato di sottrazione fraudolenta ha natura di pericolo nel senso della semplice idoneità della condotta a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria (cfr., tra le altre Sez. 3, n. 35853 del 11/05/2016 Rv. 267648 - 01; Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Pass, Rv. 266771), sicché ai fini della consumazione dello stesso ben può farsi riferimento, in una logica di evidente anticipazione della soglia del disvalore penale, strettamente legata al mero pericolo, al primo momento di realizzazione della condotta finalizzata ad eludere le pretese del fisco; questa corte ha anche ritenuto la natura del reato in oggetto quale reato eventualmente permanente ove la condotta si realizzi attraverso più atti fraudolenti (Sez. 3, n. 37415 del 25/06/2012, Tonetto, Rv. 253359), e tuttavia in questa prospettiva non ha mancato di rilevare la possibile individuazione, in tale contesto, di adempimenti conseguenti ed accessori alla condotta fraudolenta, come tali insuscettibili di essere caratterizzati da simulazione o artificiosità (in proposito in motivazione Sez. 3, n. 35853 del 11/05/2016 Rv. 267648 - 01 cit.). Lo stesso ricorrente, nella sua articolata prospettazione riafferma il principio di diritto pur sostenuto da questa Suprema Corte, per cui ai fini della ricostruzione della fattispecie ex art. 11 del Dlgs. 74/2000 è necessario che gli atti realizzati per sottrarre garanzie patrimoniali al fisco siano fraudolenti, ancorchè tale ultima connotazione possa eventualmente ricavarsi da una valutazione complessiva di più condotte dispositive, altrimenti dotate di una diversa portata significativa se esaminate in maniera frammentaria ed atomistica ( in tal senso in motivazione Sez. 3, n. 39079 del 09/04/2013 (dep. 23/09/2013) Rv. 256376 - 01). In altri termini, requisito essenziale della fattispecie è pur sempre la fraudolenza delle attività realizzate per la sottrazione di garanzie patrimoniali allo Stato, ancorchè individuata attraverso una valutazione complessiva delle vicende. Con riguardo al caso concreto tuttavia, la contestazione della scelta del tribunale del riesame di ridefinire il perimetro degli atti rilevanti per il fumus del reato si traduce in una disquisizione sul merito della vicenda, con particolare riferimento al carattere fraudolento che avrebbe assunto da ultimo, secondo il ricorrente, la stessa cancellazione della [OSCURATO:PERSONA] dal Registro dele Imprese bulgaro in data 16 febbraio 2021. Viene quindi in rilievo una censura sulla adeguatezza motivazionale del provvedimento impugnato, inammissibile in questa sede. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarat