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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34753/2022

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uente ORD1NA,NZA sul ricorso iscritto al n. 9593/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Viale delle Province, n. 114 B/23 , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate - resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 5970/40/14, depositata il 7 ottobre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, accoglieva parzialmente l'appello proposto da l' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza della Comm;ssione tributaria provinciale di Frosinone n. 92/11/11 che aveva accolto i ricorsi, riuniti, proposti da [OSCURATO:PERSONA] srl contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2004-2006 e la cartella di pagamento per quest'ultima annualità.

La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che l'atto impcsitivo per il 2006, relativo alla sola IVA, era fondato, basandosi su di una propria decisione conforme (n. 809/40/13) emessa per la stessa annualità relativamente ad analogo avviso di accertamento relativo alle II.DD., con la conseguenziale legittimità dell'atto della riscossione impugnato.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.

L'Agenzia delle entrate si è costitu ta al solo fine di partecipare all'udienza di discussione della causa.

Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 36C, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- articolato in più profili la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli art:. 39, primo comma, dPR 633/1972, 1, secondo comma, 9, prima comma, d.lgs. 471/1997, 19, d.lgs. 446/1997, poiché la CTR ha valìdato le pretese creditorie erariali in relazione all'annualità fiscale 2006, ri-affermando l'infondatezza dell'atto impositivo impugnato.

Con il secondo motivo -ex art. 260, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole del 'omessa pronuncia su un punto decisivo controverso, particolarmente in ordine all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ente impositore e specificamente sul valore probatorio del PVC.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

Va ribadito che: -«In materia di ricorso per cassazicne, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costitt.isce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali di rersi profili a specifici motivi dì impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi d:versi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teo.-icamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi crimougnazione consentiti, prima di decidere su di esse» (Sez. 2 - Sen:enza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379 - 01); -«Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di meri:o non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame dì un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell ar:. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in volazione di legge costituzionalmente rilevante» (Cass., n. 11392 del 10/06/2016, Rv. 640194 - 01) -«La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facolà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dela coerenza logico - forma le, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito dì individuare le fon:i del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di cyltrollarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo ì casì tassativamente previsti dalla legge.

Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle pari o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico pDsto a base della decisione» (Cass., n. 19547 del 04/08/2017, R. 545292 - 01) -«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricogniz -one da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un prDblema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione dì un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le r'sult anze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso H vizic dì motivazione» (ex multis Cass., n. 26110 del 2015). -«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, co ltrabponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici cel rr erito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ec in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, Aell'aril)ito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dì controllare, sotto il p -ofilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la va Ltazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valu.:are le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare í fa:ti in discussione» (Cass. n. 9097 del 07/04/2017) -«La violazione del precetto di ct.J all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribul-p l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione dì detta norma, non anche quando, a seguito d: una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esitc dela prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.» (Cass., n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541 - 01).

L'articolazione dei mezzi in esame collide -singolarmente e complessivamente- con tutti i c tatí -consolidati- arresti giurisprudenziali, costituendo un -irrituale- tentativo di ottenere da questa Corte una "revisione" del giudizio di merito, che pacificamente non le è consentito.

In conclusione il ricorso va rigetta:o.

Nulla per le spese stante la costìnzione tardiva e la mancata sostanziale difesa da parte dell'Agenzia delle entrate.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quaJer del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti p -ocessuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovulo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORD1NA,NZA sul ricorso iscritto al n. 9593/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Viale delle Province, n. 114 B/23 , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate - resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 5970/40/14, depositata il 7 ottobre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, accoglieva parzialmente l'appello proposto da l' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza della Comm;ssione tributaria provinciale di Frosinone n. 92/11/11 che aveva accolto i ricorsi, riuniti, proposti da [OSCURATO:PERSONA] srl contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2004-2006 e la cartella di pagamento per quest'ultima annualità. La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che l'atto impcsitivo per il 2006, relativo alla sola IVA, era fondato, basandosi su di una propria decisione conforme (n. 809/40/13) emessa per la stessa annualità relativamente ad analogo avviso di accertamento relativo alle II.DD., con la conseguenziale legittimità dell'atto della riscossione impugnato. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi. L'Agenzia delle entrate si è costitu ta al solo fine di partecipare all'udienza di discussione della causa. Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 36C, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- articolato in più profili la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli art:. 39, primo comma, dPR 633/1972, 1, secondo comma, 9, prima comma, d.lgs. 471/1997, 19, d.lgs. 446/1997, poiché la CTR ha valìdato le pretese creditorie erariali in relazione all'annualità fiscale 2006, ri-affermando l'infondatezza dell'atto impositivo impugnato. Con il secondo motivo -ex art. 260, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole del 'omessa pronuncia su un punto decisivo controverso, particolarmente in ordine all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ente impositore e specificamente sul valore probatorio del PVC. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili. Va ribadito che: -«In materia di ricorso per cassazicne, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costitt.isce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali di rersi profili a specifici motivi dì impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi d:versi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teo.-icamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi crimougnazione consentiti, prima di decidere su di esse» (Sez. 2 - Sen:enza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379 - 01); -«Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di meri:o non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame dì un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell ar:. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in volazione di legge costituzionalmente rilevante» (Cass., n. 11392 del 10/06/2016, Rv. 640194 - 01) -«La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facolà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dela coerenza logico - forma le, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito dì individuare le fon:i del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di cyltrollarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo ì casì tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle pari o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico pDsto a base della decisione» (Cass., n. 19547 del 04/08/2017, R. 545292 - 01) -«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricogniz -one da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un prDblema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione dì un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le r'sult anze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso H vizic dì motivazione» (ex multis Cass., n. 26110 del 2015). -«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, co ltrabponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici cel rr erito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ec in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, Aell'aril)ito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dì controllare, sotto il p -ofilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la va Ltazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valu.:are le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare í fa:ti in discussione» (Cass. n. 9097 del 07/04/2017) -«La violazione del precetto di ct.J all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribul-p l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione dì detta norma, non anche quando, a seguito d: una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esitc dela prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.» (Cass., n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541 - 01). L'articolazione dei mezzi in esame collide -singolarmente e complessivamente- con tutti i c tatí -consolidati- arresti giurisprudenziali, costituendo un -irrituale- tentativo di ottenere da questa Corte una "revisione" del giudizio di merito, che pacificamente non le è consentito. In conclusione il ricorso va rigetta:o. Nulla per le spese stante la costìnzione tardiva e la mancata sostanziale difesa da parte dell'Agenzia delle entrate. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quaJer del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti p -ocessuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovulo.
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