CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 1984
Cassazione n. 07118/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 34115_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale [OSCURATO:PERSONA] contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di cui 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 sul rilievo che sarebbe mancante la prova che dimostri la destinazione ai fini di spaccio della sostanza rinvenuta, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al giudizio di cassazione, avendo il giudice di merito argomentato il maniera non manifestamente illogica (cfr. pag. 3) la destinazione per il consumo non esclusivamente personale della sostanza sequestrata, pari a n. 6 involucri del peso di circa 10 grammi, di cui si disfaceva gettandoli in un cespuglio alla vista degli operanti, nonché dal rinvenimento presso l'abitazione di un bilancino. Si tratta di motivazione fondata sul dato ponderale, delle dosi ritraibili, delle modalità di detenzione, del porzionamento delle sostanze stupefacenti, della condotta dell'imputato alla vista degli operanti di P.G. (avendo tentato di disfarsi della marijuana già porzionata); Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali deduce rispettivamente il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. e la violazione di legge in ordine all'eccessività della pena afflittagli, sono inammissibili. Il trattamento sanzionatorio, è sorretto da non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale congruamente argomentato la ragione per cui ha ritenuto di non concedere le attenuanti e di confermare la pena finale, evidenziando l'assenza di qualsiasi elemento suscettibile di positiva valutazione. Pertanto, il giudice del gravame ha dato conto in maniera sufficiente degli elementi ritenuti preponderanti tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. per addivenire alla determinazione della pena: tale valutazione non è sindacabile sul piano del merito nel giudizio di legittimità, ed è stata adeguatamente motivata, in quanto la determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva, giacché ciò dimostra che egli ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989 Rv 181825). Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consig . e