CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 13821/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epicirafe la corte di appello di Torino riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato limitatamente alla determinazione dell'entità della 'pena la sentenza con cui il tribunale di Vercelii, in data 28.2.2012, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ria proposto ricorso ber cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, In punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuale, con particolare riferimento alla riconducibilità al Riccio del reato per cui si procede. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per !e seguenti ragioni. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettore alternati o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea ai giudizio cii ieginimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurirnis, Case., sez. VI, 22/01/2014, n. 10239; Cass.„ Sez. 3, n. 18521 dei 11/01/2O18, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 de l 14/02/2012, Rv, 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02.»77.'2019 ; -,"777581. 4. Alla dlchia7p7lo:-e di ipammissihilftà . la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, e.o.o.„ al pagarne::..0 delle spese del procedimento e della somnia ch curo 300flC o fava; cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13(1.2000). dichwa inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos deciso in Roma il 14.12.2021 [OSCURATO:PERSONA],e [OSCURATO:PERSONA], DF-1POSITATA IN CAbic7i i