CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00978/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 477- 482 cod. pen. per aver falsificato, o concorso nella falsificazione, di una patente di guida spagnola; Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale denuncia la violazione dell'art. 9 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito ha accertato che il reato è stato commesso in Italia, fornendo congrua motivazione (l'imputato aveva già utilizzato una patente falsa in passato, difetta la prova che il medesimo, residente in Italia, si fosse trovato in territorio estero al momento della falsificazione; la mancanza di dichiarazioni in tal senso nel processo); Considerato che il secondo motivo, di censura della violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, alla luce della considerazione esposta dalla Corte distrettuale circa il fatto che il documento falsificato indicava le generalità dell'imputo e recava la sua fotografia, il che presuppone quantomeno la sua partecipazione alla contraffazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso