CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 41184/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen. e la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita sussistenza del reato a fronte dell'allegata sussistenza di un vizio di mente nonché alla congruità della peraltro modesta pena conseguita; quanto, invece, al punto della mancata applicazione della sospensione condizionale, la questione resta preclusa dalla mancata previa deduzione in appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere es re [OSCURATO:PERSONA]/ente Orl o t Angele ostanzo [OSCURATO:PERSONA]