CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 37794/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RM), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma emessa ai sensi dell'art.324 cod. proc. pen. in data 09/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia e procuratore speciale del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del curatore fallimentare [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che insiste nel ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., il Tribunale del riesame di Roma rigettava il ricorso avverso il sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Roma in data 03/12/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata di reati fallimentari in concorso con altri (bancarotta impropria, bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale), quale socia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 16/11/2018 dal Tribunale di Roma. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione agli artt. 316, commi 1 e 2 cod. proc. pen., 2740 cod. civ., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., non essendo stata considerata l'intera consistenza patrimoniale degli imputati, ritenuta insufficiente dal provvedimento di sequestro conservativo rispetto all'entità delle obbligazioni risarcitorie, sulla base della rendita catastale degli immobili e non in base al loro valore di mercato; il criterio adottato risulta del tutto inadeguato e riduttivo, destinato alla valutazione da parte degli uffici finanziari ed insuscettibile di applicazione analogica, come dimostrato anche dall'art. 568 cod. proc. civ., nonché alla luce del fatto che il sequestro conservativo viene comunque eseguito nelle forme di cui al cod. proc. civ. e nei limiti in cui è consentito il pignoramento; 2.2 violazione di legge, in relazione agli artt. 2056 e 1233 cod. civ., 316 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., non essendo stata adeguatamente motivata la sussistenza del periculum in mora con riferimento al credito da tutelare, alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità che hanno chiarito come il riferimento a fatti di bancarotta non sia sufficiente, dovendo essere individuato l'importo del credito ai fini della verifica di proporzionalità della misura e del pericolo di dispersione; nel caso in esame il quantum del credito è stato erroneamente individuato in base al passivo fallimentare, sulla base di una valutazione errata circa il valore dei beni sequestrati, operata dalla parte civile ed acriticamente accolta dal Tribunale, che ha, tra l'altro, omesso di approfondire il dato rappresentato dal rigetto della richiesta di sequestro conservativo da parte del Tribunale delle imprese di Roma in data 29/04/2021 e depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], da cui si evince chiaramente il contenuto del provvedimento, al fine di dimostrare come esso si fondasse sui medesimi presupposti evocati dalla richiesta attivata in sede penale, in riferimento alla stessa società, non comprendendosi, quindi, la motivazione del provvedimento impugnato, posto che in sede civile risulta che il curatore sia stato in grado di riqualificare le poste in bilancio, mentre in sede penale si afferma che la documentazione non sia attendibile; 2.3 violazione di legge, in relazione all'art. 316 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., risultando del tutto apparente la motivazione circa la sussistenza del periculum, non essendo stato considerato che i fratelli Zamponi, con l'atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno adempiuto al contratto preliminare di vendita stipulato dalla madre deceduta, senza alcun intento di disperdere le garanzie patrimoniali, non comprendendosi per quale ragione tale atto non sia stato considerato un mero adempimento del preliminare solo a causa della diminuzione del prezzo a fronte dell'accollo da parte dell'acquirente di una pratica amministrativa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.Quanto al primo motivo, va premesso che il provvedimento impugnato ha individuato la consistenza del patrimonio immobiliare sottoposto a sequestro conservativo sia sulla base di una perizia giurata - individuando in euro 90.000,00 il valore degli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA], peraltro in parte già pignorati - che in base alla stima catastale, individuando in euro 1.000.000,00 il valore dei restanti beni immobili; il tutto, a fronte di una richiesta risarcitoria pari ad oltre euro 4.000.000,00. A fronte delle censure difensive, quindi, il Tribunale del riesame ha considerato come la difesa avesse prodotto una perizia di parte non conferente, in quanto avente ad oggetto beni non colpiti dal provvedimento ablativo, rispetto ai quali, quindi, la ricorrente risulta del tutto priva di interesse. Quanto ai beni sequestrati alla ricorrente, il provvedimento impugnato ha considerato analiticamente le criticità della perizia di parte (pag. 6 della motivazione, in cui si evidenziano le condizioni degli immobili e l'ampia forbice di valori utilizzata dal perito, incongrua rispetto al prezzo di mercato, sia a breve termine che a lungo termine). Trattasi di motivazione che non solo appare del tutto logica e insuscettibile di rilievi nella presente sede processuale, ma rispetto alla quale va ricordato che, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte "In tema di sequestro conservativo, ai fini della determinazione del valore di beni immobili da sottoporre a vincolo in funzione del giudizio di proporzionalità tra detto valore e l'ammontare del credito da garantire, in difetto, da parte del destinatario del provvedimento, dell'allegazione di idonei elementi di fatto da cui inferire il valore di mercato dei beni stessi, legittimamente il giudice può far ricorso al criterio del valore catastale, in quanto valore avente carattere legale, predeterminato ed oggettivo." (così, da ultimo, Sez. 1, n. 9936 del 10/12/2020, dep. 15/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280855). Rispetto a tale argomentazione, inoltre, il ricorso risulta del tutto generico, in quanto lamenta la mancata considerazione dell'intero patrimonio della ricorrente, senza neanche indicare quali sarebbero stati gli ulteriori beni non valutati, né prende in considerazione le specifiche critiche alla stima operata dal perito di parte, come enucleate dal Tribunale del riesame; parimenti generico è il riferimento alla memoria depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui la difesa non illustra neanche il contenuto. 2. Analoga genericità risulta connotare il secondo motivo di ricorso. Il provvedimento impugnato ha individuato in oltre quattro milioni di euro il danno risarcibile, sulla scorta dell'importo del passivo accertato in sede fallimentare, osservando come - in assenza di elementi contrari - tale ammontare debba essere considerato equivalente al danno prodotto. Inoltre, il Tribunale del riesame ha osservato come, nel caso in esame, andasse considerata anche l'insussistenza di attivo fallimentare e l'irrilevanza della documentazione difensiva: a fronte di un ricorso per sequestro conservativo da parte della curatela fallimentare, peraltro non prodotto, il Tribunale delle imprese lo aveva rigettato, ma la domanda era stata avanzata nei confronti degli eredi Zamponi, due dei quali non imputati nella presente vicenda processuale, sicché sulla base della documentazione difensiva non era stato possibile verificare se il rigetto della domanda in sede civile si fondasse sui medesimi presupporti fatti valere in sede di sequestro conservativo penale. A ciò il Tribunale del riesame ha aggiunto come, nel caso in esame, la ricorrente e gli altri coimputati dovessero rispondere anche di bancarotta fraudolenta documentale, per la tenuta irregolare della contabilità aziendale, con individuazione di false poste nei bilanci di esercizio a decorrere dal 2012; ad ogni modo, anche a voler seguire il criterio adottato in sede civilistica per l'individuazione del danno risarcibile nella minor somma di 1.300.000,00 euro circa, si è ampiamente dato conto delle ragioni per le quali la valutazione di incapienza dei beni fosse in ogni caso sussistente, con conseguente rilevanza anche ai fini del periculum in mora (pagg. 7 e 8 della motivazione). Tale motivazione risulta del tutto coerente con il principio secondo cui "In tema di sequestro conservativo disposto nell'ambito di un procedimento per bancarotta fraudolenta, l'apprezzamento del "periculum in mora" va correlato al rischio che, all'esito del processo, la garanzia del credito nei confronti dell'imputato non possa trovare soddisfazione con il suo patrimonio, sicché è necessario che il provvedimento determini, almeno in termini approssimativi, il "quantum" del credito risarcitorio da garantire, sulla base di dati oggettivi." (Sez. 5, n. 8445 del 01/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276123). Nel caso in esame, come detto, l'unico elemento per contrastare la valutazione operata dal provvedimento di sequestro conservativo si era fondata, in sede di riesame, e si fonda anche in sede di ricorso per cassazione, sulla diversa valutazione operata in sede civile; rispetto a tale prospettazione, come visto, il Tribunale del riesame ha dato ampiamente conto della insufficienza dell'allegazione difensiva, a fronte della diversità delle domande cautelari, ed ha, comunque, fatto riferimento all'incapienza del patrimonio rispetto al passivo accertato. Né, in sede di ricorso per cassazione, la difesa si è fatta carico di confutare adeguatamente tale motivazione, ripercorrendo pedissequamente le medesime considerazioni formulate in sede di giudizio cautelare, formulando, in ogni caso, censure afferenti il merito della valutazione delle poste in bilancio, del tutto inammissibili nella presente sede processuale. 3. Del tutto versato in fatto, infine, risulta il terzo motivo di ricorso. Con motivazione del tutto immune da censure logiche, il provvedimento impugnato ha ricordato come dalla documentazione in atti fosse risultato che i coimputati, lo steso giorno della dichiarazione di successione, e dopo la dichiarazione di fallimento, avevano concluso un contratto di compravendita che, sebbene facesse seguito ad un preliminare stipulato dalla loro dante causa, la madre [OSCURATO:PERSONA], aveva ad oggetto la quasi totalità dei beni immobili ereditati; tale contratto definitivo, in particolare, conteneva una clausola di riduzione del prezzo della compravendita a fronte dell'accollo, da parte dell'acquirente, della gestione dell'accordo con il comune di Roma per il riscatto di una porzione dell'immobile, modificando l'originaria pattuizione del preliminare, in base alla quale tale vicenda sarebbe stata seguita dalla parte venditrice. In tal senso, quindi, la riduzione del prezzo risultava una condotta del tutto autonoma rispetto alla mera esecuzione del preliminare di vendita, come tale idonea ad integrare il pericolo di dispersione delle garanzie del ceto creditorio. A fronte di tale motivazione - a cui si è aggiunta anche la dichiarata insufficienza della documentazione che avrebbe dovuto attestare un accordo transattivo con le banche - il motivo di ricorso si limita a reiterare la medesima doglianza, proponendo, in sostanza, una questione in fatto e non confrontandosi neanche con la complessiva motivazione del provvedimento impugnato. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Nessuna istanza di liquidazione delle spese risulta avanzata dalla parte civile nella presente sede processuale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle s