CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20604/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. COBOL Maura ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trieste ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Trieste in relazione alla ipotesi di cui all'art.624 bis e 61 comma 1 n.5 cod.pen. 2. Il ricorrente articola un unico motivo con cui lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto sotto un primo profilo la causa di non punibilità non era stata richiesta nei motivi di appello, né la sentenza di secondo grado si è ufficiosamente pronunciata in ordine ad essa. Inoltre alla applica- zione della causa di non punibilità in questione ostano i presupposti legittimanti in quanto il reato per cui è stata pronunciata condanna (art.624 bis comma 2 cod.pen.) all'epoca del fatto (18 Gennaio 2018) era punito con la pena detentiva da tre a sei anni di reclusione laddove l'art.131 bis cod.pen., nella originaria versione era appli- cabile solo ai reati per cui era prevista una pena detentiva non superiore a cinque anni di reclusione e nel testo risultante dalla riforma Cartabia, ai reati per cui la pena non era superiore nel minimo a due anni. Entrambe le versioni non consentono per- tanto l'applicazione della causa di non punibilità. Sotto diverso profilo, con riferimento alla circostanza attenuante dell'avere provocato alla persona offesa un danno di speciale tenuità, la Corte di appello ha escluso la circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. con motivazione con- grua e priva di illogicità e che pertanto non si presta al sindacato di legittimità in con- siderazione di una condotta particolarmente insidiosa e decettiva, realizzata nei con- fronti di persona totalmente invalida e in considerazione dell'entità dell'importo sot- tratto (euro 450 euro), certamente non improntato a criteri di tenuità speciale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga-mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecunia- ria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il