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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20739/2026

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feso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoCarlo [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-controlegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. in persona delNumero registro generale 17774/2023Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 20739/2026Data pubblicazione 18/06/2026legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3971/2023 depositatail 01/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoCon atto di citazione del 10.8.2012 la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. inliquidazione, in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita con lemandanti [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., nonché lemedesime [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., entrambe in qualità di mandanti dellapredetta ATI, convenivano dinanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:SOCIETA] SubalpinaS.p.A. (ora [OSCURATO:SOCIETA]. quale conferitaria dell’azienda assicurativa diAllianz [OSCURATO:SOCIETA].) e l’[OSCURATO:SOCIETA]. per sentir dichiarare l’inefficaciadella disposizione presidenziale del 24 novembre 2010 di rescissioneunilaterale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 340, l. n. 2248/1865 – All.dichiarare non dovuto il pagamento dell’importo di euro 10.752.296,40intimato da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. o, in via subordinata, perla estinzione della detta garanzia alla data del 24 novembre 2011, dodicimesi dopo l’estinzione del rapporto contrattuale; c. dichiarare la risoluzionedel contratto di appalto n. 59754 del 20 dicembre 2006 per grave eincolpevole inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., si costituiva in giudizio aderendo alla tesi attorea dellaillegittima escussione della garanzia e chiedeva la chiamata in causaNumero registro generale 17774/2023Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 20739/2026Data pubblicazione 18/06/2026dell’[OSCURATO:PERSONA] per estendere, verso quest’ultima, anche in via di intervento, ladomanda di accertamento della non escutibilità della polizza fideiussoria pergli ulteriori motivi; spiegava domanda riconvenzionale di surroga, regressoe/o rilievo per chiedere il rimborso di quanto la Compagnia fosse costrettaa versare alla stazione appaltante in caso di escussione giudiziale dellagaranzia da parte dell’ente beneficiario.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] che contestava le pretese delle controparti.Con sentenza n. 7815/19 il Tribunale di Roma accoglieva le domandeproposte da parte attrice dichiarando l’inefficacia dell’atto di rescissioneunilaterale del contratto d’appalto da parte di [OSCURATO:PERSONA], con conseguenteaccertamento dell’inesistenza di qualsivoglia credito vantato da quest’ultimanei confronti dell’ATI attrice.Dichiarava l’estinzione della garanzia fideiussoria costituita a titolo dicauzione definitiva da [OSCURATO:PERSONA] alla data del 24.11.2011 e larisoluzione del contratto di appalto per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] a pagare in favore dell’ATI e delle società attrici l’importodi € 4.491.179,68 quale corrispettivo delle lavorazioni già eseguite el’importo di € 3.508,590,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria, atitolo di risarcimento del danno.Avverso la suddetta sentenza proponeva gravame l’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo lariforma della decisione.[OSCURATO:SOCIETA] si costituiva opponendosi all’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] edinsistendo nella eccezione di illegittimità della escussione della polizzafidejussoria sia per l’intervenuta estinzione della stessa.La Corte dichiarava la contumacia della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,e autorizzava la notifica di tale atto di impugnazione anche alle particontumaci.Con sentenza n. 3971/2023 la Corte d’Appello di Roma, in riforma dellasentenza di primo grado, dichiarava l’efficacia dell’atto di rescissioneNumero registro generale 17774/2023Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 20739/2026Data pubblicazione 18/06/2026unilaterale del contratto di appalto da parte di [OSCURATO:PERSONA], e, per l’effetto, larisoluzione dello stesso per inadempimento dell’ATI.Dichiarava validi ed efficaci la garanzia definitiva prestata da [OSCURATO:SOCIETA] ed ilsuccessivo atto di escussione adottato da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore delle appaltatrici, ciascuna per lapropria quota, quale corrispettivo per le lavorazioni già eseguite, la sommadi € 3.303.474,68, oltre interessi legali.Rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dalle attrici inprimo grado (che era stata liquidata in una somma superiore ad € 3 milioni).Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA] propone ora ricorso per cassazione,affidandosi a due motivi.Resistono con separati controricorsi il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed [OSCURATO:SOCIETA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Curatela del fallimento depositano rispettiva memoria exart. 380 bis-1 c.p.c.Motivi della decisioneCon unico complesso motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 (in correlazione con l’art.1904e ss. c.c.), 1369, 1936, 1945.Si duole dell’erronea qualificazione della fideiussione per cui è causa come‘garanzia autonoma’ e non come fideiussione causale ex art. 1936 e ss. c.c.o – in subordine – quale fidejussione atipica connotata da un patto di solveet repete (ex art. 1462 c.c.), in relazione all’art. 360 comma I n. 3 c.p.c.Lamenta che la corte di merito ha omesso di verificare, in violazione deicriteri ermeneutici di cui agli att. 1362 e 1363 c.c., se il tenore testuale dellecondizioni contrattuali regolanti la garanzia autorizzasse l’interprete aritenere che la polizza per cui è causa fosse un contratto autonomo digaranzia, oppure se la stessa, tenuto conto dei vari elementi testuali di cuisi componeva, avesse invece un “contenuto altro” e, quindi non potesseNumero registro generale 17774/2023Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 20739/2026Data pubblicazione 18/06/2026essere qualificata come garanzia autonoma, bensì come una fidejussionecausale.Si duole che, nell’interpretare le clausole della polizza fidejussoria de qua lacorte di merito non abbia privilegiato la soluzione interpretativamaggiormente rispondente al senso letterale delle pattuizioni, anzichédiscostarsene in nome della ricerca di un inquadramento più somigliante aschemi negoziali meramente ipotizzati.Lamenta che la presenza della clausola di pagamento “a prima richiesta” edi “rinuncia alle eccezioni” di cui all’art. 1945 c.c. ha valore meramentepresuntivo del carattere autonomo della garanzia; e non essere nella specied’altro canto presente una clausola di pagamento “a prima richiesta” e“senza eccezioni”, ma solo un patto di pagamento “entro …15 giorni dalricevimento della semplice richiesta scritta ….” (art. 4 delle Condizioni).Non sarebbe presente il patto di “rinuncia ad ogni eccezione” riguardo alrapporto principale, bensì la previsione della rinuncia alle sole eccezioni dicui agli artt.1944 c.c., e pertanto senza alcuna deroga alla fondamentaleprevisione dell’art.1945 c.c., che riconosce al fideiussore il diritto disollevare tutte le eccezioni spettanti al debitore principale.Dall’esame delle pattuizioni contrattuali della polizza per cui è causa nonemergerebbe una chiara intenzione delle parti di ‘astrarre’ realmente ilcontenuto della garanzia rispetto al rapporto principale, sino al punto che ilgarante assicuri la soddisfazione - in ogni caso - dell’interesse del creditoreassumendo un’obbligazione propria slegata dalle vicende del rapportosottostanteRicorrerebbero, altresì, ulteriori elementi a favore della ricostruzione dellapolizza in parola come avente carattere ‘accessorio’ e non ‘autonomo’ comead esempio: il frontespizio di polizza si espone chiaramente la situazionerelativa al rapporto sottostante (costituito dalle vicende relative ai “Lavoridi costruzione della variante esterna all’abitato di Marina di [OSCURATO:PERSONA]).Numero registro generale 17774/2023Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 20739/2026Data pubblicazione 18/06/2026Anche l’“Oggetto della garanzia” precisa che la Compagnia “si impegna neiconfronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, alrisarcimento dei danni da questi subiti in conseguenza dell’inadempimentoda parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto”;all’art. 4 delle Condizioni che regola il rapporto fra il garante e la stazioneappaltante prevede che “restano salve le azioni di legge nel caso in cui lesomme pagate dalla Garante risultassero totalmente o parzialmente nondovute”, lasciando quindi intendere che resta salva anche la facoltà dichiedere la “ripetizione” delle somme versate in favore del soggettobeneficiario (il creditore).Tutto ciò confermerebbe la natura causale della garanzia giacché nelcontratto autonomo di garanzia sarebbe difficile ipotizzare che il garante,dopo aver pagato a fronte della richiesta del creditore garantito (se intesacome elemento di per sé sufficiente per l’escussione) possa sostenere chein realtà il pagamento non era dovuto.In definitiva, in relazione al principio dell’interpretazione complessiva delleclausole ex art. 1363 c.c., vista anche la relazione, desumibile da tutte lepattuizioni inserite in contratto, in cui le parti hanno inteso porrel’obbligazione principale e quella di garanzia, la sentenza della Corted’Appello di Roma appare viziata anche per violazione o falsa applicazionedell’art. 1363 c.c.In via subordinata la ricorrente prospetta la soluzione ermeneutica secondocui la polizza sarebbe inquadrabile nelle fidejussioni causali atipicheconnotate da clausola del solve et repete.La clausola n. 4 relativa alle condizioni che regolano il rapporto fra il garantee la stazione appaltante garantirebbe la facoltà del garante di richiedere alcreditore la restituzione di quanto eventualmente pagato avvalendosi delleeccezioni di cui all’art. 1945 c.c.L’art. 4 recita: “Restano salve le azioni di legge nel caso che le sommepagate dalla Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute” eNumero registro generale 17774/2023Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 20739/2026Data pubblicazione 18/06/2026consentirebbe al garante di esperire nei confronti del beneficiario tutte leazioni di legge (compresa l’azione di ripetizione dell’indebito) per il recuperodi quanto già versato al creditore nei casi in cui tali somme non fosserodovute,In sostanza, l’astrattezza della garanzia dovrebbe considerarsi meramentetemporanea: una volta pagata la somma garantita, la natura causale dellagaranzia riprenderebbe pienamente efficacia consentendo la proposizionedelle eccezioni sostanziali in base alle quali il garante può agire nei confrontidel creditore per ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato.La ricorrente denunzia altresì violazione e/o falsa applicazione delprincipio ermeneutico di conservazione del contratto ex art.1367 c.c., ilquale impone all’interprete di adottare la soluzione interpretativa chepermetta di attribuire una efficacia alla pattuizione oggetto di analisi,anziché scegliere la soluzione che le impedisca di avere un’efficacia, nonchédell’art. 1369 c.c., secondo il quale le espressioni c.d. ‘polisenso’, neldubbio, devono essere interpretate nel senso più conveniente alla natura eall’oggetto del contratto.La corte del merito, invero, di fronte alla possibilità di inquadrare la polizzade qua nella categoria dei contratti autonomi di garanzia o in quella dellegaranzia causali, nel rispetto delle norme di cui agli artt. 1367 e 1369 c.c.,avrebbe dovuto propendere per il riconoscimento della natura difidejussione causale alla polizza prestata da [OSCURATO:SOCIETA] giacché il suoinquadramento come garanzia autonoma ne avrebbe comportato la nullitàin quanto prestata in violazione del fondamentale principio indennitario(art.1904 e ss. c.c.), che informa l’esercizio di tutta l’attività assicurativanei rami danni.Con la conseguenza che debbono considerarsi ultronei ed inconferenti,rispetto alla soluzione della questione interpretativa dedotta in giudizio, gliulteriori corollari applicabili ai contratti autonomi di garanzia, che la stessaCorte di merito ha, erroneamente, ritenuto opportuno declamare.Numero registro generale 17774/2023Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 20739/2026Data pubblicazione 18/06/2026Allianz assume di avere invocato argomenti di ordine regolamentare esistematico i quali apparivano, ed appaiono, dirimenti a favoredell’inquadramento della polizza fideiussoria nella tipologia delle garanzieaccessorie, e che invece sono stati ritenuti dalla Corte d’Appello irrilevantinell’interpretazione del contratto.

Il primo argomento consistevanell’osservazione, secondo la quale la prestazione di polizze fidejussorie daparte di Compagnie di Assicurazione che abbiano i caratteri di veri e propricontratti autonomi di garanzia sarebbe in contrasto con le direttive impartitedall’ISVAP nella circolare n. 172 del 24.10.1991Le garanzie autonome, proprio perché aventi ad oggetto una promessaastratta, dipendente dalla mera volontà del creditore garantito e slegata daun evento obbiettivo suscettibile di essere previsto con metodi statistici edIl motivo, articolato in plurime censure, è inammissibile.Al fine di far valere una violazione ermeneutica il ricorrente per cassazionedeve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione(artt. 1362 e segg. c.c.) mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì,a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito sisia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbiaapplicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendoconsentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 09/10/2012, n.17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980; Cass.19/07/2016, n. 14715).Parte ricorrente ha richiamato le norme in tema di interpretazione delcontratto che ha ritenuto essere state violate, deducendo il mancato rispettodi alcuni criteri ermeneutici, sulla base del presupposto della sussistenza dielementi fattuali (una diversa volontà delle parti, elementi di discrasiarispetto al dato letterale ovvero errata lettura dei dati letterali).Numero registro generale 17774/2023Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 20739/2026Data pubblicazione 18/06/2026La corte territoriale, però, ha operato sulla base di principi ormai consolidatie con argomentazioni coerenti e giuridicamente corrette.Questa Corte ha recentemente ribadito che l'inserimento in un contratto difideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senzaeccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idoneaa qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quandovi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto dellaconvenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola predetta, ilgiudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'interocontratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti (Cass. Sez. 1,04/06/2025, n. 14945, Rv. 675208 - 01).La pronuncia delle Sezioni Unite più volte richiamata dalla Corte territorialeha chiarito, altresì, che l’inserimento in un contratto di fideiussione di unaclausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé aqualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quantoincompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto difideiussione.

Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, se si considera chela polizza fideiussoria è stata stipulata in favore del committente/terzobeneficiario [OSCURATO:SOCIETA] e prevede, all’art. 4 dello [OSCURATO:PERSONA], che il garantedebba pagare l’importo dovuto dal contraente a semplice richiesta scrittadella stazione appaltante entro 15 giorni dal ricevimento della predettarichiesta.Di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessarioche quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliorein astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva propostol’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fattoche ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass.03/09/2010, n. 19044).Numero registro generale 17774/2023Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 20739/2026Data pubblicazione 18/06/2026Nel caso in esame le censure attengono non tanto alla violazione dispecifiche norme ermeneutiche, ma alla mancata adeguata considerazionedi dati fattuali extratestuali che in questa sede non possono essererivalutati.La corte territoriale ha richiamato e fatto propria l’argomentazione posta afondamento di una decisione di questa Corte del 2021 rilevando che“l’affrancazione del rapporto di garanzia dalle sorti di quello garantito sirealizza con la previsione di un meccanismo agile di escussione definito dallanecessità che il pagamento intervenga a "prima richiesta" del soggettogarantito e nel termine di quindici giorni, arco temporale che,assolutamente contenuto nella sua durata, esclude, per ciò stesso, che ilsoggetto garantito possa essere chiamato a dare conto del danno risentitoin esito all'inadempimento del contraente di polizza e che possa esservi,nell'indicato termine, una interlocuzione tra garante e beneficiato di polizza,in cui il primo possa chiedere la prova del danno.Il garante eccepirà in tali ipotesi la violazione della correttezza e della buonafede nell'esecuzione del contratto, restando in difetto di tale eccezione, nellaimpossibilità ad agire in rivalsa nei confronti del debitore, per aversoddisfatto le pretese illegittime del garante che gli ha chiesto di "pagare aprima richiesta" (v.

Cass. 3/02/1999).Secondo la corte territoriale, come affermato dalle SSUU (Cass.

SU n. 3947del 2010), l'obbligazione del garante di una polizza fideiussoria non è rivoltaal pagamento del debito principale bensì ad "indennizzare" il creditorerimasto insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma didenaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione deldebitore principale.Il garante non si obbliga a garantire l'adempimento quanto, e piuttosto, atenere del tutto indenne il beneficiario dal pregiudizio per l'inadempimentodel debitore con una prestazione per equivalente, ma non necessariamentecorrispondente a quella originariamente dovuta, e quindi al danno risentito,Numero registro generale 17774/2023Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 20739/2026Data pubblicazione 18/06/2026avente ad oggetto una somma di denaro predeterminata dalle parti (…)”(Cass. n. 38193 del 2021).La Corte ha chiarito che la polizza di che trattasi (art. 4), conteneva laclausola di pagamento "a prima richiesta", qualificando il negozio come uncontratto autonomo di garanzia.Rispetto a tale assunto della Corte di appello la tesi della ricorrente secondocui tale riferimento non sarebbe presente nel contratto resta destituito difondamento non avendo la ricorrente dedotto la questione nel rispettodell’art. 366 n. 6 c.p.c. attraverso la trascrizione del testo della clausola alfine di dimostrare la inesistenza della clausola a prima richiesta.Quest'ultima -come osserva la Corte territoriale- si caratterizza per il fattoche nella garanzia a prima richiesta il rischio economico connesso allamancata esecuzione di una prestazione contrattuale si trasferisceautomaticamente sul garante.L’inammissibilità del motivo è assorbente rispetto alla ipotesi prospettata invia subordinata al primo profilo di doglianza,Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredi ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivieuro 22.200,00 ( di cui euro 22.000,00 per onorari ), oltre a spese generalie accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 17774/2023Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 20739/2026Data pubblicazione 18/06/2026Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 20 marzo 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
feso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoCarlo [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-controlegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. in persona delNumero registro generale 17774/2023Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 20739/2026Data pubblicazione 18/06/2026legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3971/2023 depositatail 01/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoCon atto di citazione del 10.8.2012 la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. inliquidazione, in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita con lemandanti [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., nonché lemedesime [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., entrambe in qualità di mandanti dellapredetta ATI, convenivano dinanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:SOCIETA] SubalpinaS.p.A. (ora [OSCURATO:SOCIETA]. quale conferitaria dell’azienda assicurativa diAllianz [OSCURATO:SOCIETA].) e l’[OSCURATO:SOCIETA]. per sentir dichiarare l’inefficaciadella disposizione presidenziale del 24 novembre 2010 di rescissioneunilaterale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 340, l. n. 2248/1865 – All.dichiarare non dovuto il pagamento dell’importo di euro 10.752.296,40intimato da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. o, in via subordinata, perla estinzione della detta garanzia alla data del 24 novembre 2011, dodicimesi dopo l’estinzione del rapporto contrattuale; c. dichiarare la risoluzionedel contratto di appalto n. 59754 del 20 dicembre 2006 per grave eincolpevole inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., si costituiva in giudizio aderendo alla tesi attorea dellaillegittima escussione della garanzia e chiedeva la chiamata in causaNumero registro generale 17774/2023Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 20739/2026Data pubblicazione 18/06/2026dell’[OSCURATO:PERSONA] per estendere, verso quest’ultima, anche in via di intervento, ladomanda di accertamento della non escutibilità della polizza fideiussoria pergli ulteriori motivi; spiegava domanda riconvenzionale di surroga, regressoe/o rilievo per chiedere il rimborso di quanto la Compagnia fosse costrettaa versare alla stazione appaltante in caso di escussione giudiziale dellagaranzia da parte dell’ente beneficiario.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] che contestava le pretese delle controparti.Con sentenza n. 7815/19 il Tribunale di Roma accoglieva le domandeproposte da parte attrice dichiarando l’inefficacia dell’atto di rescissioneunilaterale del contratto d’appalto da parte di [OSCURATO:PERSONA], con conseguenteaccertamento dell’inesistenza di qualsivoglia credito vantato da quest’ultimanei confronti dell’ATI attrice.Dichiarava l’estinzione della garanzia fideiussoria costituita a titolo dicauzione definitiva da [OSCURATO:PERSONA] alla data del 24.11.2011 e larisoluzione del contratto di appalto per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] a pagare in favore dell’ATI e delle società attrici l’importodi € 4.491.179,68 quale corrispettivo delle lavorazioni già eseguite el’importo di € 3.508,590,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria, atitolo di risarcimento del danno.Avverso la suddetta sentenza proponeva gravame l’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo lariforma della decisione.[OSCURATO:SOCIETA] si costituiva opponendosi all’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] edinsistendo nella eccezione di illegittimità della escussione della polizzafidejussoria sia per l’intervenuta estinzione della stessa.La Corte dichiarava la contumacia della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,e autorizzava la notifica di tale atto di impugnazione anche alle particontumaci.Con sentenza n. 3971/2023 la Corte d’Appello di Roma, in riforma dellasentenza di primo grado, dichiarava l’efficacia dell’atto di rescissioneNumero registro generale 17774/2023Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 20739/2026Data pubblicazione 18/06/2026unilaterale del contratto di appalto da parte di [OSCURATO:PERSONA], e, per l’effetto, larisoluzione dello stesso per inadempimento dell’ATI.Dichiarava validi ed efficaci la garanzia definitiva prestata da [OSCURATO:SOCIETA] ed ilsuccessivo atto di escussione adottato da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore delle appaltatrici, ciascuna per lapropria quota, quale corrispettivo per le lavorazioni già eseguite, la sommadi € 3.303.474,68, oltre interessi legali.Rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dalle attrici inprimo grado (che era stata liquidata in una somma superiore ad € 3 milioni).Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA] propone ora ricorso per cassazione,affidandosi a due motivi.Resistono con separati controricorsi il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed [OSCURATO:SOCIETA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Curatela del fallimento depositano rispettiva memoria exart. 380 bis-1 c.p.c.Motivi della decisioneCon unico complesso motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 (in correlazione con l’art.1904e ss. c.c.), 1369, 1936, 1945.Si duole dell’erronea qualificazione della fideiussione per cui è causa come‘garanzia autonoma’ e non come fideiussione causale ex art. 1936 e ss. c.c.o – in subordine – quale fidejussione atipica connotata da un patto di solveet repete (ex art. 1462 c.c.), in relazione all’art. 360 comma I n. 3 c.p.c.Lamenta che la corte di merito ha omesso di verificare, in violazione deicriteri ermeneutici di cui agli att. 1362 e 1363 c.c., se il tenore testuale dellecondizioni contrattuali regolanti la garanzia autorizzasse l’interprete aritenere che la polizza per cui è causa fosse un contratto autonomo digaranzia, oppure se la stessa, tenuto conto dei vari elementi testuali di cuisi componeva, avesse invece un “contenuto altro” e, quindi non potesseNumero registro generale 17774/2023Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 20739/2026Data pubblicazione 18/06/2026essere qualificata come garanzia autonoma, bensì come una fidejussionecausale.Si duole che, nell’interpretare le clausole della polizza fidejussoria de qua lacorte di merito non abbia privilegiato la soluzione interpretativamaggiormente rispondente al senso letterale delle pattuizioni, anzichédiscostarsene in nome della ricerca di un inquadramento più somigliante aschemi negoziali meramente ipotizzati.Lamenta che la presenza della clausola di pagamento “a prima richiesta” edi “rinuncia alle eccezioni” di cui all’art. 1945 c.c. ha valore meramentepresuntivo del carattere autonomo della garanzia; e non essere nella specied’altro canto presente una clausola di pagamento “a prima richiesta” e“senza eccezioni”, ma solo un patto di pagamento “entro …15 giorni dalricevimento della semplice richiesta scritta ….” (art. 4 delle Condizioni).Non sarebbe presente il patto di “rinuncia ad ogni eccezione” riguardo alrapporto principale, bensì la previsione della rinuncia alle sole eccezioni dicui agli artt.1944 c.c., e pertanto senza alcuna deroga alla fondamentaleprevisione dell’art.1945 c.c., che riconosce al fideiussore il diritto disollevare tutte le eccezioni spettanti al debitore principale.Dall’esame delle pattuizioni contrattuali della polizza per cui è causa nonemergerebbe una chiara intenzione delle parti di ‘astrarre’ realmente ilcontenuto della garanzia rispetto al rapporto principale, sino al punto che ilgarante assicuri la soddisfazione - in ogni caso - dell’interesse del creditoreassumendo un’obbligazione propria slegata dalle vicende del rapportosottostanteRicorrerebbero, altresì, ulteriori elementi a favore della ricostruzione dellapolizza in parola come avente carattere ‘accessorio’ e non ‘autonomo’ comead esempio: il frontespizio di polizza si espone chiaramente la situazionerelativa al rapporto sottostante (costituito dalle vicende relative ai “Lavoridi costruzione della variante esterna all’abitato di Marina di [OSCURATO:PERSONA]).Numero registro generale 17774/2023Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 20739/2026Data pubblicazione 18/06/2026Anche l’“Oggetto della garanzia” precisa che la Compagnia “si impegna neiconfronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, alrisarcimento dei danni da questi subiti in conseguenza dell’inadempimentoda parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto”;all’art. 4 delle Condizioni che regola il rapporto fra il garante e la stazioneappaltante prevede che “restano salve le azioni di legge nel caso in cui lesomme pagate dalla Garante risultassero totalmente o parzialmente nondovute”, lasciando quindi intendere che resta salva anche la facoltà dichiedere la “ripetizione” delle somme versate in favore del soggettobeneficiario (il creditore).Tutto ciò confermerebbe la natura causale della garanzia giacché nelcontratto autonomo di garanzia sarebbe difficile ipotizzare che il garante,dopo aver pagato a fronte della richiesta del creditore garantito (se intesacome elemento di per sé sufficiente per l’escussione) possa sostenere chein realtà il pagamento non era dovuto.In definitiva, in relazione al principio dell’interpretazione complessiva delleclausole ex art. 1363 c.c., vista anche la relazione, desumibile da tutte lepattuizioni inserite in contratto, in cui le parti hanno inteso porrel’obbligazione principale e quella di garanzia, la sentenza della Corted’Appello di Roma appare viziata anche per violazione o falsa applicazionedell’art. 1363 c.c.In via subordinata la ricorrente prospetta la soluzione ermeneutica secondocui la polizza sarebbe inquadrabile nelle fidejussioni causali atipicheconnotate da clausola del solve et repete.La clausola n. 4 relativa alle condizioni che regolano il rapporto fra il garantee la stazione appaltante garantirebbe la facoltà del garante di richiedere alcreditore la restituzione di quanto eventualmente pagato avvalendosi delleeccezioni di cui all’art. 1945 c.c.L’art. 4 recita: “Restano salve le azioni di legge nel caso che le sommepagate dalla Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute” eNumero registro generale 17774/2023Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 20739/2026Data pubblicazione 18/06/2026consentirebbe al garante di esperire nei confronti del beneficiario tutte leazioni di legge (compresa l’azione di ripetizione dell’indebito) per il recuperodi quanto già versato al creditore nei casi in cui tali somme non fosserodovute,In sostanza, l’astrattezza della garanzia dovrebbe considerarsi meramentetemporanea: una volta pagata la somma garantita, la natura causale dellagaranzia riprenderebbe pienamente efficacia consentendo la proposizionedelle eccezioni sostanziali in base alle quali il garante può agire nei confrontidel creditore per ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato.La ricorrente denunzia altresì violazione e/o falsa applicazione delprincipio ermeneutico di conservazione del contratto ex art.1367 c.c., ilquale impone all’interprete di adottare la soluzione interpretativa chepermetta di attribuire una efficacia alla pattuizione oggetto di analisi,anziché scegliere la soluzione che le impedisca di avere un’efficacia, nonchédell’art. 1369 c.c., secondo il quale le espressioni c.d. ‘polisenso’, neldubbio, devono essere interpretate nel senso più conveniente alla natura eall’oggetto del contratto.La corte del merito, invero, di fronte alla possibilità di inquadrare la polizzade qua nella categoria dei contratti autonomi di garanzia o in quella dellegaranzia causali, nel rispetto delle norme di cui agli artt. 1367 e 1369 c.c.,avrebbe dovuto propendere per il riconoscimento della natura difidejussione causale alla polizza prestata da [OSCURATO:SOCIETA] giacché il suoinquadramento come garanzia autonoma ne avrebbe comportato la nullitàin quanto prestata in violazione del fondamentale principio indennitario(art.1904 e ss. c.c.), che informa l’esercizio di tutta l’attività assicurativanei rami danni.Con la conseguenza che debbono considerarsi ultronei ed inconferenti,rispetto alla soluzione della questione interpretativa dedotta in giudizio, gliulteriori corollari applicabili ai contratti autonomi di garanzia, che la stessaCorte di merito ha, erroneamente, ritenuto opportuno declamare.Numero registro generale 17774/2023Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 20739/2026Data pubblicazione 18/06/2026Allianz assume di avere invocato argomenti di ordine regolamentare esistematico i quali apparivano, ed appaiono, dirimenti a favoredell’inquadramento della polizza fideiussoria nella tipologia delle garanzieaccessorie, e che invece sono stati ritenuti dalla Corte d’Appello irrilevantinell’interpretazione del contratto. Il primo argomento consistevanell’osservazione, secondo la quale la prestazione di polizze fidejussorie daparte di Compagnie di Assicurazione che abbiano i caratteri di veri e propricontratti autonomi di garanzia sarebbe in contrasto con le direttive impartitedall’ISVAP nella circolare n. 172 del 24.10.1991Le garanzie autonome, proprio perché aventi ad oggetto una promessaastratta, dipendente dalla mera volontà del creditore garantito e slegata daun evento obbiettivo suscettibile di essere previsto con metodi statistici edIl motivo, articolato in plurime censure, è inammissibile.Al fine di far valere una violazione ermeneutica il ricorrente per cassazionedeve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione(artt. 1362 e segg. c.c.) mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì,a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito sisia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbiaapplicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendoconsentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 09/10/2012, n.17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980; Cass.19/07/2016, n. 14715).Parte ricorrente ha richiamato le norme in tema di interpretazione delcontratto che ha ritenuto essere state violate, deducendo il mancato rispettodi alcuni criteri ermeneutici, sulla base del presupposto della sussistenza dielementi fattuali (una diversa volontà delle parti, elementi di discrasiarispetto al dato letterale ovvero errata lettura dei dati letterali).Numero registro generale 17774/2023Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 20739/2026Data pubblicazione 18/06/2026La corte territoriale, però, ha operato sulla base di principi ormai consolidatie con argomentazioni coerenti e giuridicamente corrette.Questa Corte ha recentemente ribadito che l'inserimento in un contratto difideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senzaeccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idoneaa qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quandovi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto dellaconvenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola predetta, ilgiudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'interocontratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti (Cass. Sez. 1,04/06/2025, n. 14945, Rv. 675208 - 01).La pronuncia delle Sezioni Unite più volte richiamata dalla Corte territorialeha chiarito, altresì, che l’inserimento in un contratto di fideiussione di unaclausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé aqualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quantoincompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto difideiussione. Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, se si considera chela polizza fideiussoria è stata stipulata in favore del committente/terzobeneficiario [OSCURATO:SOCIETA] e prevede, all’art. 4 dello [OSCURATO:PERSONA], che il garantedebba pagare l’importo dovuto dal contraente a semplice richiesta scrittadella stazione appaltante entro 15 giorni dal ricevimento della predettarichiesta.Di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessarioche quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliorein astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva propostol’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fattoche ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass.03/09/2010, n. 19044).Numero registro generale 17774/2023Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 20739/2026Data pubblicazione 18/06/2026Nel caso in esame le censure attengono non tanto alla violazione dispecifiche norme ermeneutiche, ma alla mancata adeguata considerazionedi dati fattuali extratestuali che in questa sede non possono essererivalutati.La corte territoriale ha richiamato e fatto propria l’argomentazione posta afondamento di una decisione di questa Corte del 2021 rilevando che“l’affrancazione del rapporto di garanzia dalle sorti di quello garantito sirealizza con la previsione di un meccanismo agile di escussione definito dallanecessità che il pagamento intervenga a "prima richiesta" del soggettogarantito e nel termine di quindici giorni, arco temporale che,assolutamente contenuto nella sua durata, esclude, per ciò stesso, che ilsoggetto garantito possa essere chiamato a dare conto del danno risentitoin esito all'inadempimento del contraente di polizza e che possa esservi,nell'indicato termine, una interlocuzione tra garante e beneficiato di polizza,in cui il primo possa chiedere la prova del danno.Il garante eccepirà in tali ipotesi la violazione della correttezza e della buonafede nell'esecuzione del contratto, restando in difetto di tale eccezione, nellaimpossibilità ad agire in rivalsa nei confronti del debitore, per aversoddisfatto le pretese illegittime del garante che gli ha chiesto di "pagare aprima richiesta" (v. Cass. 3/02/1999).Secondo la corte territoriale, come affermato dalle SSUU (Cass. SU n. 3947del 2010), l'obbligazione del garante di una polizza fideiussoria non è rivoltaal pagamento del debito principale bensì ad "indennizzare" il creditorerimasto insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma didenaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione deldebitore principale.Il garante non si obbliga a garantire l'adempimento quanto, e piuttosto, atenere del tutto indenne il beneficiario dal pregiudizio per l'inadempimentodel debitore con una prestazione per equivalente, ma non necessariamentecorrispondente a quella originariamente dovuta, e quindi al danno risentito,Numero registro generale 17774/2023Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 20739/2026Data pubblicazione 18/06/2026avente ad oggetto una somma di denaro predeterminata dalle parti (…)”(Cass. n. 38193 del 2021).La Corte ha chiarito che la polizza di che trattasi (art. 4), conteneva laclausola di pagamento "a prima richiesta", qualificando il negozio come uncontratto autonomo di garanzia.Rispetto a tale assunto della Corte di appello la tesi della ricorrente secondocui tale riferimento non sarebbe presente nel contratto resta destituito difondamento non avendo la ricorrente dedotto la questione nel rispettodell’art. 366 n. 6 c.p.c. attraverso la trascrizione del testo della clausola alfine di dimostrare la inesistenza della clausola a prima richiesta.Quest'ultima -come osserva la Corte territoriale- si caratterizza per il fattoche nella garanzia a prima richiesta il rischio economico connesso allamancata esecuzione di una prestazione contrattuale si trasferisceautomaticamente sul garante.L’inammissibilità del motivo è assorbente rispetto alla ipotesi prospettata invia subordinata al primo profilo di doglianza,Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredi ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivieuro 22.200,00 ( di cui euro 22.000,00 per onorari ), oltre a spese generalie accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 17774/2023Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 20739/2026Data pubblicazione 18/06/2026Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 20 marzo 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20739/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris