CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11927/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha ribadito l'affermazione della penale responsabilità sulla base delle dichiarazioni di numerosi acquirenti, la cui attendibilità è contestata dalla difesa in maniera generica e apodittica, non essendo emerso alcun elemento che tutti costoro si siano accordati per rendere accuse calunniose; rilevato che il secondo motivo, che eccepisce l'erronea dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché articolato in fatto e perché, comunque, manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito, facendo corretta applicazione del principi secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Ry. 274076 - 01), con motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito la non riconducibilità del fatto nella previsione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione del fatto che l'imputato, da oltre 700 giorni, gestiva una piazza di spaccio, con profitti tutt'altro che marginali; rilevato che il terzo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile sia perché, con l'appello, non era stato dedotto alcun motivo in ordine alla determinazione della pena, sia perché articola censure di contenuto fattuale, avendo la Corte di merito, con una valutazione non manifestamente illogica, escluso la sussistenza di elementi valutabili ex art. 62-bis cod. pen., in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M