CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025
Cassazione n. 29802/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • R.G. n. 2533/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 391 ter cod. pen. ) Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuti motivi inammissibili in ragione non soltanto della celebrazione del processo nelle forme del giudizio abbreviato, ma anche della valutazione compiuta dalla Corte in ordine alle richieste di integrazione probatoria, con la quale l'imputato non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025