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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 17196/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14161/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA Viale delle Milizie 114, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. , in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA Viale XXI Aprile 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO LECCE n. 417/2017 depositata il13/04/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Lecce ha condannato l'ANAS ed il Raggruppamento temporaneo d'[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a risarcire i danni subit i da gli odierni ricorrenti , per l'occupazione illegittima di terreni di loro proprietà in Gallipoli , irreversibilmente trasformati dal RTI su incarico dell'ANAS , per i lavori di ammodernamento di un tratto stradale e per laconseguente inutilizzabilità di terreni relitti non occupati. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Lecce ha acco lto parzialmente riducendo il quantum riconosciuto ai proprietari (950.084,61 euro, rispetto alla somma di euro 1.692,725,60 accordata in primo grado) .

L a Corte territoriale ha richiama to le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio eseguita in appello,che assegna ad alcune aree un valore minore di quello già stimato in primo grado per difetto di “vocazione edificatoria” perché i terreni sono classificati agricoli in PRG; la Corte ha inoltre osservato che i terreni destinat i a cave sono stati (con separata procedura) regolarmente espropriati e indennizzati mentre in questo processo si tratta della espropriazione indiretta di 173 mq residui dei terreni destinati a cave e , di conseguenza , non ha riconosc iut o i frutti su questa estensione di terreno perché troppo modesto.

I proprietari hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a nove motivi.

Si sono costituiti con controricorso il Raggruppamento e l’ANAS.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

La causa è stata trattata l'udienza camerale non partecipata del 28 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp . att . c.p.c. per erronea trascrizione delle conclusioni delle parti.

I ricorrenti deducono che la Corte ha erroneamente trascritto le conclusioni e non ha tenuto conto che nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 5/10/2016 (udienza collegiale) le parti hanno rinunciato alle pretese relative al terreno in NCT fg. 17 particella 54; di conseguenza il giudice d’appello ha erroneamente tenuto conto delvalore di questa porzione di terreno nella condanna e la sentenza è nulla per omessa pronuncia, nonché per difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettatati dalla parte. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta , ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell’ art 112 c.p.c. , poiché la Corte ha omesso di pronunciare sulla rinuncia (avvenuta con atto del 15/12/2014) alle pretese per il terreno in particella 54. 3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente , poiché connessi, e sono entrambi inammissibili.

Vero è che la Corte territoriale non ha tenuto conto che le parti hanno rinunciato alla pretesa risarcitoria su una specifica particella di terreno, ma la parte omette di specificare quale pregiudizio le sarebbe in concreto derivato da questa omissione.

La riduzione del valore dei terreni è infatti illustrata nella sentenza impugnata tramite una tabella (a pag. 21) ove per ogni singola particella è indicato il valore attribuito nella relazione di consulenza depositata in primo grado (disatteso dal giudice d’appello) e il valore attributo nella relazione di consulenza depositata in secondo grado (recepito dal giudice d’appello).

Da ciò deriva che è agevole determinare per sottrazione dal totale ilvalore attribuito alla particella 54 (sulla quale vi è rinuncia), quanto effettivamente deve essere corrisposto agli attori; ed invero parte controricorrente eccepi sce il difetto di interesse, deduce ndo che il precetto è stato intimato sottraendo effettivamente la somma indicata quale valore di detta particella.

I motivi, di contro, consistono prevalentemente nella trascrizione delle due differenti conclusioni, dell’atto di rinuncia e della sentenza della Corte, senza specificare il pregiudizio che ne sarebbe derivato ai ricorrenti, limitandosi a denunciare l’ ome ssa pronuncia, peraltro erroneamente, perché semmai si tratterebbe di vizio di ultra petizione(Cass. sez. n. 2060 del 24/01/2019) - peraltro a favore degli odierni ricorrenti- e l’omessa motivazione, così incorrendo in una rilevante contraddizione interna al motivo stesso, poiché il vizio di omessa motivazione presuppone che una pronuncia vi sia stata.

Ma, come sopra si è accennato, si tratta di considerazioni astratte, poiché costituisce principio consolidato che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito. (Cass. n. 26419 del 20/11/2020; Cass. 18/12/2014, n. 26831; Cass. 19/03/2014, n. 6330) I ricorrenti nessun pregiudizio concreto hanno allegato quale conseguenza della svista del giudice d’appelloe hanno essi stessi - secondo quanto riferisceparte controricorrente- intimato un precetto coerente con la rinuncia alla indennità per la particella n.54. 4.-Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. la violazione art 112 c.p.c. e il vizio di u ltra o extra petizione.

I ricorrenti deducono che la impugnazione della sentenza di primo grado riguardava solo il valore delle aree che seppure con destinazione urbanistica agricola sono state considerate in primo grado “a destinazione edificatoria”; pertanto, osserva la parte, la Corte di merito quando parla di aree agricole si riferisce a queste aree.

Ciò premesso,osserva che era in discussione solo il valore di queste aree e non anche il valore dei frutti percepiti e percipiendi e i danni subiti, e quindi solo questo poteva essere oggetto di rideterminazione; il consulente tecnico di ufficio, in primo grado , ha assegnato un valore finale ai terreni sommando la perdita di proprietà, il valore dei fruttie i da nni e il giudice d’ appello ha errato a sostituire la voce di danno complessiva e non solo la voce “valore venale terreno”, poiché quest'ultimo valore ricalcolato si riferisce esclusivamente al valore di mercato dei terreni e quindi quantifica soltanto ilrisarcimento danni per la perdita di proprietà degli stessi. 5.-Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art.329 c.p.c. e la violazione del giudicato formatosi sui capi della sentenza non specificamente impugnati; la parte deduce che dall'appello emerge in modo inequivocabile la volontà dell'appellante di sottoporre al all'esame della Corte solo una parte della decisione e segnatamente quello che riguarda la vocazione edificatoria delle aree. 6.-Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

La partededuce che il giudice d’appello non ha tenuto conto che con i decreti del presidente della Provincia del 24 giugno 1985/ 4 luglio 1990 /9 maggio 1991 è stata disposta l'occupazione temporanea e di urgenza di vaste estensioni di terreni di proprietà degli attori, effettivamente avvenuta , con la conseguente domanda di riconoscimento del l'indennità di occupazione che ha costituito oggetto di domanda nel giudizio di primo grado e che la sentenza di primo grado ha accolto la domanda proposta sul punto dai ricorrenti; allo stesso modo il giudice d'appello non ha tenuto conto che a seguito dell'occupazione dei terreni ricorrenti sono seguiti danni alle strutture e agli accessori; tale domanda è stata oggetto di quantificazione da parte del giudice di prime cure mentre il giudice d'appello ha ignorato il fatto che a seguito della realizzazione dell'opera alcune superfici divenivano relitti inutilizzabili e che gli odierni ricorrenti subivano danni alle strutture e agli accessori ivi esistenti.

Deduce che non ha tenuto conto che nell'importo di euro 1.243.807,33 riconosciuto in primo grado erano inclusi i danni alle strutture e ai beni nonché l'importo dovuto a titolo di indennità di occupazione nonché i danni per beni relitti ed inutilizzabili.

7. - I motivi possono esaminarsi congiuntamente, poiché connessi, e sono inammissibili.

La parte non si confronta adeguatamente con le ragioni della decisione.

Dall'esame della sentenza impugnata e segnatamente da quanto scritto a pagina 21 e dalla tabella ivi riportata si rende evidente che la Corte ha così operato: premesso che le aree in questione devono considerarsi aree agricole come da strumento urbanistico, e non già aree “a vocazione edificatoria” come ritenuto dal Tribunale, ha considerato il valore complessivo stimato dal consulente in primo grado e riconosciuto dal primo giudice e il valore complessivo attribuito a dette aree dal consulente che ha operato in secondo grado.

Di conseguenza, ha ridotto il quantum dovuto ai ricorrenti con una operazione di sottrazione.

Questo l’oggetto dell’appello, corrispondente esattamente all’oggetto della decisione, che non riguarda il valore dei frutti (e salvo quanto appresso si dirà sui terreni asseritamente destinati ad attività estrattiva) o dei danni arrecati alla proprietàresidua, quanto la valutazione dei terreni secondo quella che è la loro destinazione come da strumento urbanistico, con tutto ciò che ne consegue.

La sentenza d’appello riforma la sentenza di primo grado sul punto relativo al minor valore delle aree in questione, in quanto a destinazione agricola e non a vocazione edificatoria; le altre voci di danno di cui tratta la parte nel motivo (danni alle colture, inutilizzabilità aree residue) non risultano riformate.

Ed infatti come chiarito a pagina 9 della sentenza cui corrisponde la tabella a pagina 21, la somma complessiva di euro 1.692.725, per cui è condanna nella sentenza di primo grado, si compone in primo luogo della voce di euro 1.484,813 quale risarcimento dovuto per i terreni ritenuti a vocazione edificatoria e di altre voci di importo minore e rispettivamente: per terreni ricadenti in zona agricola; per aree potenzialmente sfruttabili; per ampliamento delle cave; per danni arrecati ai beni esistenti sul terreno; per frutti percepiti e percipiendi; e per inutilizzabilità delle aree divenute relitte.

La tabella a pagina 21 chiarisce poi che soltanto la voce relativa al valore delle aree già classificate “a vocazione edificatoria” (ma che lo strumento urbanistico classifica come agricole) è stato ritenuto inferiore.

La parte peraltro entra in contraddizione con se stessa, in quanto nel terzo motivo del ricorso afferma che l'impugnazione ha riguardato esclusivamente il valore delle aree che seppure con destinazione urbanistica agricola erano state qualificate in primo grado a vocazione edificatoria, poi considera però le voci di danno relative ai frutti e al relitto; il giudice d'a ppello ha comunque precisato che il motivo d'appello sul quantum del risarcimento si concentrava su due questioni e cioè il valore delle aree agricole e il valore dei terreni destinati ad attività estrattiva; non vi era alcuna ragione pertanto di rivedere le altre voci di danno già decise in primo grado.

Inoltre, per quanto attiene alla prospettazione del vizio di cui all’art.360 n. 5 c.p.c. la censura non attiene ai parametri già fissati nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha più volte rimarcato che il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 29/10/2018, n. 27415; Cass. Sez.

U., 21/02/2017, n. 17619).

N el paradigma di tale vizio non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni ed allegazioni difensive (Cass., 18/10/2018, n. 26305; Cass., 14/06/2017, n. 14802). 8.-Con il sesto motivo del ricorso si lamenta ai sensi del l’art. 360 n. 4 c.p.c. un errore di calcolo, secondo quanto esposto al motivo terzo; la parte deduce che le motivazioni della Corte d'appello sono censurabili per un errore di calcolo nella individuazione dei parametri e nei criteri di conteggio.

Il motivo è inammissibile, per le ragioni già chiarite nell'esame del motivo terzo, poiché non viene colta né la ratio decidendi né la effettiva portata della riforma operata dalla sentenza d’appello; la Corte si è limitata a sottrarre dal valore complessivo del risarcimento del danno dovuto alla parte la differenza di valore delle aree agricole. 9.-Con il settimo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. la violazione dell’art. 112 c.p.c. e il vizio di extrapetizione o di ultra petizione .

Il motivo riguarda i terreni destinati ad attività estrattiva.

La parte deduce che la voce di risarcimento del danno che riguarda questi terreni è stata impugnata osservando che si tratta di terreni a destinazione agricola, che per esercitare attività estrattiva era necessario munirsi di una autorizzazione e che senza questa autorizzazione fosse irrilevante il fatto che si trattava di terreni limitrofi ad altri terreni in cui era permessa l'attività estrattiva; che era necessaria l'approvazione di un PRAE (piano regionale attività estrattiva); che l'attività estrattiva non poteva comunque esercitarsi perché zone limitrofe all'ospedale.

La parte ricorrente osserva che tutte queste argomentazioni sono state respinte dalla Corte, la quale ha invece limitato il risarcimento per la diversa ragione che la maggiorparte del terreno individuato alle particelleprese in considerazione nella consulenza di primo grado (23,4,19,4) era stato già oggetto di un esproprio nel 1992 per il quale le parti avevano ricevuto le relative indennità e che la presente causa riguarda altre porzioni delle medesime particelle pari in tutto a 173 metriquadri; che è erronea la consulenza di primo grado, perché calcola i frutti sulla intera estensione di queste particelle (metri quadri 24.553) e non sugli effettivi 173 metriquadri oggetto dell'occupazione illegittima; che la modesta estensione dei terreni lascia ragionevolmente presumere che essi non abbiano alcuna effettiva potenzialità di reddito e in ogni caso si deve ritenere che i frutti percipiendi siano stati complessivamente considerati nel decreto di esproprio del 1992.

Pertanto la Corte sarebbe incorsa nel vizio di ultra petizione o extra petizione in quanto nessuna censura era stata sollevata dall'appellante in ordine alla debenza e al relativo ammontare della indennità di occupazione.

10. -Il motivo è infondato.

Con l’atto di appello è stata contestata la destinazione dei terreni ad attività estrattiva e il quantum del risarcimento - nell’ambito di una più generale contestazione del le risultanze della consulenza tecnica di primo grado di cui si è chiesta la rinnovazione- in base ad una serie di argomentazioni (vicinanza all'ospedale, mancanza di autorizzazione) che sono state ritenute infondate dal giudice d'appello, il quale ha invece riformato la sentenza sulla base di un fatto che non risulta specificamente allegato dalla parte e cioè la ridottissima estensione del terreno effettivamente oggetto della occupazione acquisitiva (173 mq), posto che la residua parte era stata oggetto di espropriazione regolare già pagatae la conseguente impossibilità di destinarlo a uso produttivo.

Tuttavia la questione fa comunque parte del thema decidendum poiché la parte ha esplicitamente contestato che nei terreni de quo si possa praticare attività estrattivae i relativi decreti di esproprio erano in atti.

Per la Cortela ragione per cui non si può praticare detta attività (e quindi non ci sono frutti percipiendi) viene considerata insista nella delimitazione dell’oggetto di causa (l’effettiva estensione dei terreni per cui è giudizio) rilevandosi l’errore in cui è incorso il primo giudice a causa di un errore di calcolo nella prima consulenza che considera una diversa estensione del terreno.

In definitivail giudice d’appello, nel valutare se fossero dovuti i frutti non percepiti, questione che gli era senz'altro devoluta in base al motivo di appello, ha considerato un elemento di fatto, non valutato dal primo giudice e non esplicitamente menzionato nell’appello (quantomeno nella parte di appello trascritta dal ricorrente) ma che comunque ha desunto dagli atti di causa.

Non può dirsi pertanto che sia stato attribuito un bene della vita non richiesto dalla parte perché la richiesta della parte appellante era chiaramente quella di ridurre il quantum del risarcimento e, in particolare , con riferimento ai terreni di cui si discute, la richiesta era di negareo ridurre il risarcimento per frutti non percepiti in quanto il terreno non può essere destinato ad attività estrattiva e questa voce di (preteso) danno era stata mal valutata dal consulente di primo grado.

La Corte di merito ha quindi operato in conformità ai principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità in materia, secondo i quali il giudice di merito incorre nel vizio di extrapetizione quando attribuisce alla parte un bene non richiesto perché non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni, e non quando ponga a fondamento della decisione esiti documentali che, relativi agli atti del giudizio di primo grado,che naturalmente si offrono alla valutazione del giudice d'appello in quanto legittimamente acquisiti al preventivo e potenziale contraddittorio (Cass n. 12014 del 07/05/2019).

Allo stesso modo, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata ma da ritenersi tacitamente proposta per essere l'antecedente logico e giuridico di quelle espressamente dedotte(Cass. n. 13964 del 23/05/2019 ) .

Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta infatti a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass. n. 20652 del 25/09/2009). 11.-Con l’ottavo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 329 c . p . c . e la violazione del giudicato formatosi su capi della sentenza non specificamente impugnati.

Il ricorrente deduce che ha errato la Corte d'appello a riformare la sentenza su più statuizioni non impugnate quale quella sui frutti non percepiti (indennità di occupazione).

Il motivo è infondato.

La non debenza dei frutti dei terreni destinati ad attività estrattiva era stata dedotta contestando che si trattasse di terreni ove l'attività estrattiva si poteva esercitare; come sopra si è detto, la Corte lo ha accolto per la (diversa, ma risultante dagli atti) ragione che si trattava di terreni di estensione ridottissima e comunque di frutti già globalmente considerati nella espropriazione della restante parte dei terreni contrassegnati dalle medesime particelle.

Non vi è stata dunque alcuna violazione di giudicato interno posto che il giudicato formatosi sull'"an debeatur" copre soltanto l'astratta potenzialità lesiva del fatto illecito, ma non preclude di stabilire che, in concreto, il pregiudizio non si sia verificato, sicché, qualora la sentenza di primo grado venga specificamente impugnata in ordine alla liquidazione del danno, contestandosi che di esso sia stata fornita la prova, il giudice di appello - senza incorrere in ultrapetizione ove, all'esito di tale revisione, escluda l'esistenza di qualsiasi danno - è investito del potere di riesaminare nella sua interezza la statuizione concernente il "quantum debeatur" (Cass. n. 15595 del 09/07/2014). 12.-Con il nono motivo del ricorso si lamenta ex art 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti.

I ricorrenti deducono che il giudice d'appello ha omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio e cioè che essi hanno espressamente richiesto la conferma della statuizione della condanna nella sentenza di primo grado relativo ai frutti non percepiti e cioè le indennità di occupazione legittima che deve essere riconosciuta senza dubbio agli odierni ricorrenti.

Il motivo è inammissibile poiché, come si evince dalla sentenza ma anche dallo stesso ricorso,la questione dei frutti è stata oggetto di esame da parte della Corte; la parte lamenta in realtà che la sua domanda non sia stata accolta, nella parte che riguarda i frutti non percepiti, riducendo la indennità per le ragioni sopra esposte.

Non si tratta pertanto di un fatto, bensì di una allegazione difensiva che è stata disattesa.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore de i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno in euro 5.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14161/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA Viale delle Milizie 114, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. , in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA Viale XXI Aprile 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO LECCE n. 417/2017 depositata il13/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Lecce ha condannato l'ANAS ed il Raggruppamento temporaneo d'[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a risarcire i danni subit i da gli odierni ricorrenti , per l'occupazione illegittima di terreni di loro proprietà in Gallipoli , irreversibilmente trasformati dal RTI su incarico dell'ANAS , per i lavori di ammodernamento di un tratto stradale e per laconseguente inutilizzabilità di terreni relitti non occupati. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Lecce ha acco lto parzialmente riducendo il quantum riconosciuto ai proprietari (950.084,61 euro, rispetto alla somma di euro 1.692,725,60 accordata in primo grado) . L a Corte territoriale ha richiama to le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio eseguita in appello,che assegna ad alcune aree un valore minore di quello già stimato in primo grado per difetto di “vocazione edificatoria” perché i terreni sono classificati agricoli in PRG; la Corte ha inoltre osservato che i terreni destinat i a cave sono stati (con separata procedura) regolarmente espropriati e indennizzati mentre in questo processo si tratta della espropriazione indiretta di 173 mq residui dei terreni destinati a cave e , di conseguenza , non ha riconosc iut o i frutti su questa estensione di terreno perché troppo modesto. I proprietari hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a nove motivi. Si sono costituiti con controricorso il Raggruppamento e l’ANAS. I ricorrenti hanno depositato memoria. La causa è stata trattata l'udienza camerale non partecipata del 28 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp . att . c.p.c. per erronea trascrizione delle conclusioni delle parti. I ricorrenti deducono che la Corte ha erroneamente trascritto le conclusioni e non ha tenuto conto che nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 5/10/2016 (udienza collegiale) le parti hanno rinunciato alle pretese relative al terreno in NCT fg. 17 particella 54; di conseguenza il giudice d’appello ha erroneamente tenuto conto delvalore di questa porzione di terreno nella condanna e la sentenza è nulla per omessa pronuncia, nonché per difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettatati dalla parte. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta , ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell’ art 112 c.p.c. , poiché la Corte ha omesso di pronunciare sulla rinuncia (avvenuta con atto del 15/12/2014) alle pretese per il terreno in particella 54. 3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente , poiché connessi, e sono entrambi inammissibili. Vero è che la Corte territoriale non ha tenuto conto che le parti hanno rinunciato alla pretesa risarcitoria su una specifica particella di terreno, ma la parte omette di specificare quale pregiudizio le sarebbe in concreto derivato da questa omissione. La riduzione del valore dei terreni è infatti illustrata nella sentenza impugnata tramite una tabella (a pag. 21) ove per ogni singola particella è indicato il valore attribuito nella relazione di consulenza depositata in primo grado (disatteso dal giudice d’appello) e il valore attributo nella relazione di consulenza depositata in secondo grado (recepito dal giudice d’appello). Da ciò deriva che è agevole determinare per sottrazione dal totale ilvalore attribuito alla particella 54 (sulla quale vi è rinuncia), quanto effettivamente deve essere corrisposto agli attori; ed invero parte controricorrente eccepi sce il difetto di interesse, deduce ndo che il precetto è stato intimato sottraendo effettivamente la somma indicata quale valore di detta particella. I motivi, di contro, consistono prevalentemente nella trascrizione delle due differenti conclusioni, dell’atto di rinuncia e della sentenza della Corte, senza specificare il pregiudizio che ne sarebbe derivato ai ricorrenti, limitandosi a denunciare l’ ome ssa pronuncia, peraltro erroneamente, perché semmai si tratterebbe di vizio di ultra petizione(Cass. sez. n. 2060 del 24/01/2019) - peraltro a favore degli odierni ricorrenti- e l’omessa motivazione, così incorrendo in una rilevante contraddizione interna al motivo stesso, poiché il vizio di omessa motivazione presuppone che una pronuncia vi sia stata. Ma, come sopra si è accennato, si tratta di considerazioni astratte, poiché costituisce principio consolidato che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito. (Cass. n. 26419 del 20/11/2020; Cass. 18/12/2014, n. 26831; Cass. 19/03/2014, n. 6330) I ricorrenti nessun pregiudizio concreto hanno allegato quale conseguenza della svista del giudice d’appelloe hanno essi stessi - secondo quanto riferisceparte controricorrente- intimato un precetto coerente con la rinuncia alla indennità per la particella n.54. 4.-Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. la violazione art 112 c.p.c. e il vizio di u ltra o extra petizione. I ricorrenti deducono che la impugnazione della sentenza di primo grado riguardava solo il valore delle aree che seppure con destinazione urbanistica agricola sono state considerate in primo grado “a destinazione edificatoria”; pertanto, osserva la parte, la Corte di merito quando parla di aree agricole si riferisce a queste aree. Ciò premesso,osserva che era in discussione solo il valore di queste aree e non anche il valore dei frutti percepiti e percipiendi e i danni subiti, e quindi solo questo poteva essere oggetto di rideterminazione; il consulente tecnico di ufficio, in primo grado , ha assegnato un valore finale ai terreni sommando la perdita di proprietà, il valore dei fruttie i da nni e il giudice d’ appello ha errato a sostituire la voce di danno complessiva e non solo la voce “valore venale terreno”, poiché quest'ultimo valore ricalcolato si riferisce esclusivamente al valore di mercato dei terreni e quindi quantifica soltanto ilrisarcimento danni per la perdita di proprietà degli stessi. 5.-Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art.329 c.p.c. e la violazione del giudicato formatosi sui capi della sentenza non specificamente impugnati; la parte deduce che dall'appello emerge in modo inequivocabile la volontà dell'appellante di sottoporre al all'esame della Corte solo una parte della decisione e segnatamente quello che riguarda la vocazione edificatoria delle aree. 6.-Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La partededuce che il giudice d’appello non ha tenuto conto che con i decreti del presidente della Provincia del 24 giugno 1985/ 4 luglio 1990 /9 maggio 1991 è stata disposta l'occupazione temporanea e di urgenza di vaste estensioni di terreni di proprietà degli attori, effettivamente avvenuta , con la conseguente domanda di riconoscimento del l'indennità di occupazione che ha costituito oggetto di domanda nel giudizio di primo grado e che la sentenza di primo grado ha accolto la domanda proposta sul punto dai ricorrenti; allo stesso modo il giudice d'appello non ha tenuto conto che a seguito dell'occupazione dei terreni ricorrenti sono seguiti danni alle strutture e agli accessori; tale domanda è stata oggetto di quantificazione da parte del giudice di prime cure mentre il giudice d'appello ha ignorato il fatto che a seguito della realizzazione dell'opera alcune superfici divenivano relitti inutilizzabili e che gli odierni ricorrenti subivano danni alle strutture e agli accessori ivi esistenti. Deduce che non ha tenuto conto che nell'importo di euro 1.243.807,33 riconosciuto in primo grado erano inclusi i danni alle strutture e ai beni nonché l'importo dovuto a titolo di indennità di occupazione nonché i danni per beni relitti ed inutilizzabili. 7. - I motivi possono esaminarsi congiuntamente, poiché connessi, e sono inammissibili. La parte non si confronta adeguatamente con le ragioni della decisione. Dall'esame della sentenza impugnata e segnatamente da quanto scritto a pagina 21 e dalla tabella ivi riportata si rende evidente che la Corte ha così operato: premesso che le aree in questione devono considerarsi aree agricole come da strumento urbanistico, e non già aree “a vocazione edificatoria” come ritenuto dal Tribunale, ha considerato il valore complessivo stimato dal consulente in primo grado e riconosciuto dal primo giudice e il valore complessivo attribuito a dette aree dal consulente che ha operato in secondo grado. Di conseguenza, ha ridotto il quantum dovuto ai ricorrenti con una operazione di sottrazione. Questo l’oggetto dell’appello, corrispondente esattamente all’oggetto della decisione, che non riguarda il valore dei frutti (e salvo quanto appresso si dirà sui terreni asseritamente destinati ad attività estrattiva) o dei danni arrecati alla proprietàresidua, quanto la valutazione dei terreni secondo quella che è la loro destinazione come da strumento urbanistico, con tutto ciò che ne consegue. La sentenza d’appello riforma la sentenza di primo grado sul punto relativo al minor valore delle aree in questione, in quanto a destinazione agricola e non a vocazione edificatoria; le altre voci di danno di cui tratta la parte nel motivo (danni alle colture, inutilizzabilità aree residue) non risultano riformate. Ed infatti come chiarito a pagina 9 della sentenza cui corrisponde la tabella a pagina 21, la somma complessiva di euro 1.692.725, per cui è condanna nella sentenza di primo grado, si compone in primo luogo della voce di euro 1.484,813 quale risarcimento dovuto per i terreni ritenuti a vocazione edificatoria e di altre voci di importo minore e rispettivamente: per terreni ricadenti in zona agricola; per aree potenzialmente sfruttabili; per ampliamento delle cave; per danni arrecati ai beni esistenti sul terreno; per frutti percepiti e percipiendi; e per inutilizzabilità delle aree divenute relitte. La tabella a pagina 21 chiarisce poi che soltanto la voce relativa al valore delle aree già classificate “a vocazione edificatoria” (ma che lo strumento urbanistico classifica come agricole) è stato ritenuto inferiore. La parte peraltro entra in contraddizione con se stessa, in quanto nel terzo motivo del ricorso afferma che l'impugnazione ha riguardato esclusivamente il valore delle aree che seppure con destinazione urbanistica agricola erano state qualificate in primo grado a vocazione edificatoria, poi considera però le voci di danno relative ai frutti e al relitto; il giudice d'a ppello ha comunque precisato che il motivo d'appello sul quantum del risarcimento si concentrava su due questioni e cioè il valore delle aree agricole e il valore dei terreni destinati ad attività estrattiva; non vi era alcuna ragione pertanto di rivedere le altre voci di danno già decise in primo grado. Inoltre, per quanto attiene alla prospettazione del vizio di cui all’art.360 n. 5 c.p.c. la censura non attiene ai parametri già fissati nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha più volte rimarcato che il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 29/10/2018, n. 27415; Cass. Sez. U., 21/02/2017, n. 17619). N el paradigma di tale vizio non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni ed allegazioni difensive (Cass., 18/10/2018, n. 26305; Cass., 14/06/2017, n. 14802). 8.-Con il sesto motivo del ricorso si lamenta ai sensi del l’art. 360 n. 4 c.p.c. un errore di calcolo, secondo quanto esposto al motivo terzo; la parte deduce che le motivazioni della Corte d'appello sono censurabili per un errore di calcolo nella individuazione dei parametri e nei criteri di conteggio. Il motivo è inammissibile, per le ragioni già chiarite nell'esame del motivo terzo, poiché non viene colta né la ratio decidendi né la effettiva portata della riforma operata dalla sentenza d’appello; la Corte si è limitata a sottrarre dal valore complessivo del risarcimento del danno dovuto alla parte la differenza di valore delle aree agricole. 9.-Con il settimo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. la violazione dell’art. 112 c.p.c. e il vizio di extrapetizione o di ultra petizione . Il motivo riguarda i terreni destinati ad attività estrattiva. La parte deduce che la voce di risarcimento del danno che riguarda questi terreni è stata impugnata osservando che si tratta di terreni a destinazione agricola, che per esercitare attività estrattiva era necessario munirsi di una autorizzazione e che senza questa autorizzazione fosse irrilevante il fatto che si trattava di terreni limitrofi ad altri terreni in cui era permessa l'attività estrattiva; che era necessaria l'approvazione di un PRAE (piano regionale attività estrattiva); che l'attività estrattiva non poteva comunque esercitarsi perché zone limitrofe all'ospedale. La parte ricorrente osserva che tutte queste argomentazioni sono state respinte dalla Corte, la quale ha invece limitato il risarcimento per la diversa ragione che la maggiorparte del terreno individuato alle particelleprese in considerazione nella consulenza di primo grado (23,4,19,4) era stato già oggetto di un esproprio nel 1992 per il quale le parti avevano ricevuto le relative indennità e che la presente causa riguarda altre porzioni delle medesime particelle pari in tutto a 173 metriquadri; che è erronea la consulenza di primo grado, perché calcola i frutti sulla intera estensione di queste particelle (metri quadri 24.553) e non sugli effettivi 173 metriquadri oggetto dell'occupazione illegittima; che la modesta estensione dei terreni lascia ragionevolmente presumere che essi non abbiano alcuna effettiva potenzialità di reddito e in ogni caso si deve ritenere che i frutti percipiendi siano stati complessivamente considerati nel decreto di esproprio del 1992. Pertanto la Corte sarebbe incorsa nel vizio di ultra petizione o extra petizione in quanto nessuna censura era stata sollevata dall'appellante in ordine alla debenza e al relativo ammontare della indennità di occupazione. 10. -Il motivo è infondato. Con l’atto di appello è stata contestata la destinazione dei terreni ad attività estrattiva e il quantum del risarcimento - nell’ambito di una più generale contestazione del le risultanze della consulenza tecnica di primo grado di cui si è chiesta la rinnovazione- in base ad una serie di argomentazioni (vicinanza all'ospedale, mancanza di autorizzazione) che sono state ritenute infondate dal giudice d'appello, il quale ha invece riformato la sentenza sulla base di un fatto che non risulta specificamente allegato dalla parte e cioè la ridottissima estensione del terreno effettivamente oggetto della occupazione acquisitiva (173 mq), posto che la residua parte era stata oggetto di espropriazione regolare già pagatae la conseguente impossibilità di destinarlo a uso produttivo. Tuttavia la questione fa comunque parte del thema decidendum poiché la parte ha esplicitamente contestato che nei terreni de quo si possa praticare attività estrattivae i relativi decreti di esproprio erano in atti. Per la Cortela ragione per cui non si può praticare detta attività (e quindi non ci sono frutti percipiendi) viene considerata insista nella delimitazione dell’oggetto di causa (l’effettiva estensione dei terreni per cui è giudizio) rilevandosi l’errore in cui è incorso il primo giudice a causa di un errore di calcolo nella prima consulenza che considera una diversa estensione del terreno. In definitivail giudice d’appello, nel valutare se fossero dovuti i frutti non percepiti, questione che gli era senz'altro devoluta in base al motivo di appello, ha considerato un elemento di fatto, non valutato dal primo giudice e non esplicitamente menzionato nell’appello (quantomeno nella parte di appello trascritta dal ricorrente) ma che comunque ha desunto dagli atti di causa. Non può dirsi pertanto che sia stato attribuito un bene della vita non richiesto dalla parte perché la richiesta della parte appellante era chiaramente quella di ridurre il quantum del risarcimento e, in particolare , con riferimento ai terreni di cui si discute, la richiesta era di negareo ridurre il risarcimento per frutti non percepiti in quanto il terreno non può essere destinato ad attività estrattiva e questa voce di (preteso) danno era stata mal valutata dal consulente di primo grado. La Corte di merito ha quindi operato in conformità ai principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità in materia, secondo i quali il giudice di merito incorre nel vizio di extrapetizione quando attribuisce alla parte un bene non richiesto perché non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni, e non quando ponga a fondamento della decisione esiti documentali che, relativi agli atti del giudizio di primo grado,che naturalmente si offrono alla valutazione del giudice d'appello in quanto legittimamente acquisiti al preventivo e potenziale contraddittorio (Cass n. 12014 del 07/05/2019). Allo stesso modo, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata ma da ritenersi tacitamente proposta per essere l'antecedente logico e giuridico di quelle espressamente dedotte(Cass. n. 13964 del 23/05/2019 ) . Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta infatti a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass. n. 20652 del 25/09/2009). 11.-Con l’ottavo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 329 c . p . c . e la violazione del giudicato formatosi su capi della sentenza non specificamente impugnati. Il ricorrente deduce che ha errato la Corte d'appello a riformare la sentenza su più statuizioni non impugnate quale quella sui frutti non percepiti (indennità di occupazione). Il motivo è infondato. La non debenza dei frutti dei terreni destinati ad attività estrattiva era stata dedotta contestando che si trattasse di terreni ove l'attività estrattiva si poteva esercitare; come sopra si è detto, la Corte lo ha accolto per la (diversa, ma risultante dagli atti) ragione che si trattava di terreni di estensione ridottissima e comunque di frutti già globalmente considerati nella espropriazione della restante parte dei terreni contrassegnati dalle medesime particelle. Non vi è stata dunque alcuna violazione di giudicato interno posto che il giudicato formatosi sull'"an debeatur" copre soltanto l'astratta potenzialità lesiva del fatto illecito, ma non preclude di stabilire che, in concreto, il pregiudizio non si sia verificato, sicché, qualora la sentenza di primo grado venga specificamente impugnata in ordine alla liquidazione del danno, contestandosi che di esso sia stata fornita la prova, il giudice di appello - senza incorrere in ultrapetizione ove, all'esito di tale revisione, escluda l'esistenza di qualsiasi danno - è investito del potere di riesaminare nella sua interezza la statuizione concernente il "quantum debeatur" (Cass. n. 15595 del 09/07/2014). 12.-Con il nono motivo del ricorso si lamenta ex art 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti. I ricorrenti deducono che il giudice d'appello ha omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio e cioè che essi hanno espressamente richiesto la conferma della statuizione della condanna nella sentenza di primo grado relativo ai frutti non percepiti e cioè le indennità di occupazione legittima che deve essere riconosciuta senza dubbio agli odierni ricorrenti. Il motivo è inammissibile poiché, come si evince dalla sentenza ma anche dallo stesso ricorso,la questione dei frutti è stata oggetto di esame da parte della Corte; la parte lamenta in realtà che la sua domanda non sia stata accolta, nella parte che riguarda i frutti non percepiti, riducendo la indennità per le ragioni sopra esposte. Non si tratta pertanto di un fatto, bensì di una allegazione difensiva che è stata disattesa. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore de i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno in euro 5.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228
Sentenza Cassazione n. 17196/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris