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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 37075/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 30 marzo 2021 la Corte di appello di Milano aveva dichiarato l'inammissibilità - per tardività - dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza 30 settembre 2019 del Tribunale di Milano che lo aveva dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., commesso il 19 ottobre 2015 e il 20 ottobre 2016, condannandolo alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione.

Con sentenza in data 9 giugno 2022 la Corte di cassazione, sezione quinta, in accoglimento del ricorso del difensore dell'imputato, ha annullato, senza rinvio, la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio di appello.

Con sentenza in data 30 gennaio 2023 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza 30 settembre 2019 del Tribunale di Milano.

In due occasioni, all'atto della identificazione da parte della polizia giudiziaria, l'imputato aveva declinato false generalità, dichiarando di chiamarsi "[OSCURATO:PERSONA]".

In entrambe le occasioni l'imputato, personalmente, aveva scritto le proprie generalità nei termini indicati, diverse da quelle di "[OSCURATO:PERSONA]" risultanti dalle precedenti identificazioni del medesimo soggetto.

Il primo giudice aveva negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, in considerazione dei plurimi precedenti penali.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza.

Quanto al fatto in data 19 ottobre 2015, la difformità - pacifica - tra il dichiarato e le reali generalità del ricorrente era minimale e poteva essere stata determinata da errata trascrizione ovvero da errata pronuncia, e non dalla "maliziosa esperienza" valorizzata dal secondo giudice senza alcun riscontro.

D'altra parte, il giorno successivo, in carcere, il ricorrente aveva fatto presente di essere stato registrato non correttamente.

Inoltre, la condotta ascritta, trattandosi di straniero privo di documenti e quindi destinato ai rilievi foto e dattiloscopici, non era idonea a celare le esatte generalità, e dunque era integrata la fattispecie di reato impossibile.

Quanto al fatto del 20 ottobre 2016, l'imputato si era limitato a qualificarsi come era stato registrato in carcere.Condotta, comunque, non idonea a celare la vera identità, desumibile attraverso i rilievi foto-dattiloscopici.

Inoltre, non vi era in capo all'imputato la consapevolezza che le sue dichiarazioni sarebbero state inserite in atto pubblico.

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche.

La Corte territoriale aveva, sul punto, giustificato la decisione in termini meramente apodittici, senza confrontarsi con i dati di segno positivo che erano emersi nel corso del giudizio.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

1. Con riguardo al giudizio di colpevolezza, il primo motivo, riconosciuta l'oggettiva falsità delle generalità declinate dall'imputato nelle due occasioni indicate nell'imputazione, ha articolato censura di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione all'elemento soggettivo e alla idoneità della condotta a celare la reale identità del dichiarante.

Peraltro, il motivo ripropone argomenti già valutati dai giudici del merito, i quali hanno rilevato che la falsità delle generalità non poteva essere ricondotta ad errore - di pronuncia ovvero di comprensione - in quanto lo stesso imputato aveva provveduto a scriverle sul modulo a lui sottoposto dalla polizia giudiziaria; che l'eventuale motivo costituito dall'esigenza di confermare una precedente dichiarazione non aveva rilievo, tanto più che l'imputato era consapevole dei precedenti penali che sarebbero risultati a suo carico ove avesse declinato le sue reali generalità; che il mendacio era idoneo a celare la reale identità che poteva essere accertata solo tramite il confronto con la banca dati dell'archivio dei rilievi dattiloscopici.

Il motivo, dunque, ha sollecitato il collegio ad una rivalutazione del merito, senza alcuna critica alla struttura della motivazione resa dai giudici del merito in termini che, privi di vizi giuridici o logici, risultano incensurabili nel giudizio di legittimità.

2. Il secondo motivo è generico.In relazione al diniego delle attenuanti generiche, il motivo, dato atto che il giudizio sul punto era stato motivato in considerazione della capacità a delinquere desumibile dai "numerosi precedenti penali", ha censurato come apodittica la motivazione, che non si sarebbe confrontata con gli elementi di segno positivo emersi nel corso del giudizio, elementi che il motivo non indica né deduce di aver sottoposto alla cognizione del giudice di appello.

3. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al . pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 30 marzo 2021 la Corte di appello di Milano aveva dichiarato l'inammissibilità - per tardività - dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza 30 settembre 2019 del Tribunale di Milano che lo aveva dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., commesso il 19 ottobre 2015 e il 20 ottobre 2016, condannandolo alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione. Con sentenza in data 9 giugno 2022 la Corte di cassazione, sezione quinta, in accoglimento del ricorso del difensore dell'imputato, ha annullato, senza rinvio, la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio di appello. Con sentenza in data 30 gennaio 2023 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza 30 settembre 2019 del Tribunale di Milano. In due occasioni, all'atto della identificazione da parte della polizia giudiziaria, l'imputato aveva declinato false generalità, dichiarando di chiamarsi "[OSCURATO:PERSONA]". In entrambe le occasioni l'imputato, personalmente, aveva scritto le proprie generalità nei termini indicati, diverse da quelle di "[OSCURATO:PERSONA]" risultanti dalle precedenti identificazioni del medesimo soggetto. Il primo giudice aveva negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, in considerazione dei plurimi precedenti penali. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza. Quanto al fatto in data 19 ottobre 2015, la difformità - pacifica - tra il dichiarato e le reali generalità del ricorrente era minimale e poteva essere stata determinata da errata trascrizione ovvero da errata pronuncia, e non dalla "maliziosa esperienza" valorizzata dal secondo giudice senza alcun riscontro. D'altra parte, il giorno successivo, in carcere, il ricorrente aveva fatto presente di essere stato registrato non correttamente. Inoltre, la condotta ascritta, trattandosi di straniero privo di documenti e quindi destinato ai rilievi foto e dattiloscopici, non era idonea a celare le esatte generalità, e dunque era integrata la fattispecie di reato impossibile. Quanto al fatto del 20 ottobre 2016, l'imputato si era limitato a qualificarsi come era stato registrato in carcere.Condotta, comunque, non idonea a celare la vera identità, desumibile attraverso i rilievi foto-dattiloscopici. Inoltre, non vi era in capo all'imputato la consapevolezza che le sue dichiarazioni sarebbero state inserite in atto pubblico. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche. La Corte territoriale aveva, sul punto, giustificato la decisione in termini meramente apodittici, senza confrontarsi con i dati di segno positivo che erano emersi nel corso del giudizio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 1. Con riguardo al giudizio di colpevolezza, il primo motivo, riconosciuta l'oggettiva falsità delle generalità declinate dall'imputato nelle due occasioni indicate nell'imputazione, ha articolato censura di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione all'elemento soggettivo e alla idoneità della condotta a celare la reale identità del dichiarante. Peraltro, il motivo ripropone argomenti già valutati dai giudici del merito, i quali hanno rilevato che la falsità delle generalità non poteva essere ricondotta ad errore - di pronuncia ovvero di comprensione - in quanto lo stesso imputato aveva provveduto a scriverle sul modulo a lui sottoposto dalla polizia giudiziaria; che l'eventuale motivo costituito dall'esigenza di confermare una precedente dichiarazione non aveva rilievo, tanto più che l'imputato era consapevole dei precedenti penali che sarebbero risultati a suo carico ove avesse declinato le sue reali generalità; che il mendacio era idoneo a celare la reale identità che poteva essere accertata solo tramite il confronto con la banca dati dell'archivio dei rilievi dattiloscopici. Il motivo, dunque, ha sollecitato il collegio ad una rivalutazione del merito, senza alcuna critica alla struttura della motivazione resa dai giudici del merito in termini che, privi di vizi giuridici o logici, risultano incensurabili nel giudizio di legittimità. 2. Il secondo motivo è generico.In relazione al diniego delle attenuanti generiche, il motivo, dato atto che il giudizio sul punto era stato motivato in considerazione della capacità a delinquere desumibile dai "numerosi precedenti penali", ha censurato come apodittica la motivazione, che non si sarebbe confrontata con gli elementi di segno positivo emersi nel corso del giudizio, elementi che il motivo non indica né deduce di aver sottoposto alla cognizione del giudice di appello. 3. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al . pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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